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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Cambio di Destinazione d&#8217;Uso</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 marzo 2013, n. 6825</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 11:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio di Destinazione d'Uso]]></category>
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		<category><![CDATA[circolo privato]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[Se il cambio di destinazione d'uso non è proibito dal regolamento condominiale, si può invocare la lesione del decoro architettonico? Come?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 13125/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DEL SUO AMM.RE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 11/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di CAGLIARI, depositata il 30/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) con delega depositata in udienza dell&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione del 6.6.1998 il Condominio (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari (OMISSIS) deducendo che questi era proprietario di un locale al piano seminterrato del fabbricato in (OMISSIS), privo di accesso diretto dalla pubblica via, con ingresso dal cortile interno, cui si accedeva dalla via (OMISSIS), destinato, in conformita&#8217; al regolamento condominiale ad uso magazzino.</p>
<p>Dalla fine del dicembre 1997 era stata realizzata una diversa destinazione rappresentata da un circolo privato che gestiva vari giochi ed un servizio di ristoro, incompatibile col decoro, la tranquillita&#8217; e col regolamento condominiale anche per spiacevoli esalazioni di cucina derivanti da un sistema di circolazione forzata dell&#8217;aria priva di aperture ed in violazione delle norme urbanistiche. Il condominio lamento&#8217; anche la costituzione di una abusiva servitu&#8217; e chiese la rimozione di una antenna parabolica ed i danni, domande contestate dal convenuto che chiese ed ottenne la chiamata in causa del proprio conduttore, (OMISSIS), che contesto&#8217; le domande e svolse riconvenzionale per ottenere la risoluzione del contratto di locazione ed i danni nell&#8217;ipotesi in cui si fosse accertata l&#8217;inidoneita&#8217; all&#8217;uso e/o alla destinazione pattuita del locale di proprieta&#8217; (OMISSIS). Il Tribunale, con sentenza 2.9.2003, per quanto qui interessa, inibi&#8217; la destinazione del locale del (OMISSIS) a circolo privato, lo condanno&#8217; a risarcire al condominio i danni da liquidarsi in separato giudizio, dichiaro&#8217; risolto il contratto di locazione per inadempimento del (OMISSIS) e rigetto&#8217; la domanda di danni del (OMISSIS), mentre la Corte di appello, con sentenza 11/2006, accolse il gravame del (OMISSIS), rigettando le domande del Condominio e la riconvenzionale del (OMISSIS) e condannando il condominio alle spese.</p>
<p>La Corte territoriale richiamo&#8217; il regolamento condominiale ed in particolare gli articoli 1 e 17.</p>
<p>Quest&#8217;ultima norma prevedeva la destinazione degli appartamenti ad uso abitazione, studio professionale o uffici in genere e che in nessun caso poteva essere autorizzata la destinazione ad uso albergo, locanda o pensione, negozio, laboratorio artigianale o industriale, scuola di ballo o di canto, clinica, gabinetto per la cura di malattie contagiose od altro uso incompatibile col decoro e la tranquillita&#8217; etc., nulla prevedendo per i magazzini e le autorimesse di cui all&#8217;articolo 1 per i quali il condominio si era limitato a generiche allegazioni di attivita&#8217; che implicherebbero disturbo senza provare in concreto che il circolo privato alterasse il decoro e la tranquillita&#8217; dei condomini.</p>
<p>Ricorre il condominio con due motivi, resiste (OMISSIS).</p>
<p>All&#8217;udienza del 9.5.2012 la Corte ha concesso termine per la produzione della Delib. Condominiale in riferimento alla sentenza delle S.U. 18131/2010, adempimento effettuato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si lamentano motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, violazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, articoli 1138, 1362, 1363, 1365 e 1366 c.c. in ordine all&#8217;interpretazione del regolamento condominiale.</p>
<p>Col secondo motivo si denunziano violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizi di motivazione in ordine alle spese del doppio grado di giudizio sia a favore del (OMISSIS) che del (OMISSIS). Le censure, come proposte, non sono meritevoli di accoglimento.</p>
<p>A prescindere dalla contestuale deduzione di vizi di motivazione e di violazione di norme di diritto in contrasto con la necessaria specificita&#8217; del motivo, in ordine alla prima va rilevato che l&#8217;opera dell&#8217;interprete, mirando a determinare una realta&#8217; storica ed obiettiva, qual e&#8217; la volonta&#8217; delle parti, e&#8217; tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimita&#8217; soltanto per violazione dei canoni legali d&#8217;ermeneutica contrattuale posti dagli articoli 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell&#8217;applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo, come gia&#8217; visto, fare esplicito riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e&#8217; tenuto, altresi&#8217;, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.</p>
<p>Di conseguenza, ai fini dell&#8217;ammissibilita&#8217; del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non puo&#8217; essere considerata idonea &#8211; anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente &#8211; la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d&#8217;una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d&#8217;argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non e&#8217; consentito in sede di legittimita&#8217; (e pluribus, da ultimo, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579,16.3.04 n. 5359,19.1.04 n. 753).</p>
<p>Quanto, poi, al vizio di motivazione devesi considerare come la censura con la quale alla sentenza impugnata s&#8217;imputino i vizi di cui all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 debba essere intesa a far valere, a pena d&#8217;inammissibilita&#8217; comminata dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicita&#8217; nell&#8217;attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilita&#8217; razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non puo&#8217;, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si puo&#8217; con essa proporre un preteso migliore e piu&#8217; appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all&#8217;ambito della discrezionalita&#8217; di valutazione degli elementi di prova e dell&#8217;apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell&#8217;iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe &#8211; com&#8217;e&#8217;, appunto, per quello in esame &#8211; in un&#8217;inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalita&#8217; del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p>In ogni caso le parti riportate del regolamento condominiale confermano l&#8217;esattezza della decisione impugnata e non risulta adeguatamente censurata la motivazione circa l&#8217;assenza di prova sulla circostanza che in concreto il circolo privato alteri il decoro e la tranquillita&#8217; dei condomini, in presenza, peraltro, di un ingresso autonomo rispetto al restante corpo di fabbrica.</p>
<p>Ne&#8217; l&#8217;attore aveva riproposto in sede di precisazione delle conclusioni la deduzione di prova, non ammessa in istruttoria.</p>
<p>Col secondo motivo si censura la condanna alle spese, correttamente poste a carico del Condominio totalmente soccombente nei confronti di entrambe le parti. In definitiva, il ricorso va rigettato con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 2200 di cui euro 2000 per onorari, oltre accessori.</p>
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		<title>Corte di Cassazione; Sezione III Penale, Sentenza 18 maggio 2011 n. 36282</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 15:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cambio di Destinazione d'Uso]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana &#8211; Presidente - Dott. FIALE Aldo &#8211; Consigliere - Dott. MULLIRI Guicla &#8211; Consigliere [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FERRUA Giuliana &#8211; Presidente -<br />
Dott. FIALE Aldo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MULLIRI Guicla &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SARNO Giulio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ANDRONIO Alessandro &#8211; est. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>sentenza</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;</p>
<p>nei confronti di:</p>
<p>T.E., nata a (OMISSIS);<br />
S.G.P., nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso l&#8217;ordinanza del Tribunale di Firenze del 6 ottobre 2010;<br />
sentita la relazione del consigliere dott. Alessandro M. Andronio;<br />
sentito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale, dott.ssa Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio dell&#8217;impugnata ordinanza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con ordinanza del 6 ottobre 2010, il Tribunale di Firenze, decidendo sull&#8217;appello del pubblico ministero, ha confermato l&#8217;ordinanza del GIP dello stesso Tribunale con cui era stata rigettata l&#8217;istanza di sequestro preventivo proposta dallo stesso pubblico ministero in relazione ad una ipotesi di abuso edilizio consistente nel cambio di destinazione di uso di un garage e nella realizzazione di una tettoia.</p>
<p>2. &#8211; Avverso tale ordinanza, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l&#8217;annullamento e lamentando, con unico motivo di impugnazione, la carenza di motivazione quanto alla ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari, sul rilievo che le opere realizzate provocherebbero un aggravamento del carico urbanistico.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>3. &#8211; La doglianza è fondata e deve essere accolta.</p>
<p>Il Tribunale motiva il rigetto del ricorso del pubblico ministero in base alla considerazione che il mutamento di destinazione del garage ad abitazione non crea un aggravamento del carico urbanistico, perchè non è stato realizzato per accogliere un nuovo nucleo familiare, ma è semplicemente finalizzato all&#8217;uso degli stessi indagati, che già occupano l&#8217;appartamento sovrastante.</p>
<p>L&#8217;assunto del Tribunale non è condivisibile.</p>
<p>4. &#8211; La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato la legittimità del sequestro preventivo di un immobile nel quale risultano realizzate opere interne che abbiano comportato il mutamento della destinazione d&#8217;uso, perchè tale mutamento integra di per sè un aggravamento del carico urbanistico (ex multis, Sez. 3, 19 aprile 2007, n. 22866; Sez. 4, 9 luglio 2010, n. 34976). Ciò che importa, infatti, non è l&#8217;intenzione dei proprietari di destinare l&#8217;immobile abusivamente modificato ad accogliere un ulteriore numero di persone, perchè tale intenzione è meramente soggettiva e, perciò, irrilevante. E&#8217;, invece, determinante l&#8217;oggettiva idoneità dell&#8217;immobile stesso ad ospitare più persone, perchè tale idoneità è potenzialmente sufficiente a realizzare un maggiore carico sui servizi comunali, quali &#8211; ad esempio &#8211; acqua, elettricità, gas, viabilità.</p>
<p>Tali principi regolatori della materia vengono in rilievo anche nel caso di specie, con la conseguenza che il Tribunale non avrebbe dovuto escludere a priori la sussistenza dell&#8217;aggravamento del carico urbanistico sul semplice e indimostrato rilievo della destinazione soggettiva dell&#8217;immobile, ma avrebbe dovuto fornire un&#8217;adeguata motivazione circa l&#8217;idoneità oggettiva dei mutamenti realizzati a determinare un tale aggravamento.</p>
<p>4. &#8211; L&#8217;ordinanza impugnata deve dunque essere annullata, con rinvio al Tribunale di Firenze perchè provveda ad un nuovo esame, facendo applicazione dei principi sopra enunciati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla l&#8217;ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Firenze.<br />
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2011.<br />
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2011.</p>
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