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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Buon Vicinato</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, Sentenza 11 aprile 2013, n. 16459</title>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 12:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[candeggina]]></category>
		<category><![CDATA[cenere]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
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		<description><![CDATA[A cosa va incontro chi butta le cicche, sversa candeggina, ed altri saponi corrosivi sul balcone sottostante il proprio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SQUASSONI Claudia &#8211; Presidente<br />
Dott. LOMBARDI Alfredo M. &#8211; Consigliere<br />
Dott. AMORESANO Silvio &#8211; Consigliere<br />
Dott. ORILIA Lorenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. GAZZARA Santi &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. il (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1032/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del 02/12/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per la inammissibilita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2/12/2011, ha dichiarato (OMISSIS) colpevole dei reato di cui agli articoli 31 cpv. e 674 cod. pen. per avere arrecato molestie a (OMISSIS), in quanto abitante nello stesso stabile, aveva gettato, nel piano sottostante ove si trovava l&#8217;appartamento di quest&#8217;ultima, rifiuti, quali cenere e cicche di sigarette, nonche&#8217; detersivi corrosivi, quale candeggina, e la ha condannata alla pena di euro 120,00 di ammenda.</p>
<p>Propone ricorso per cassazione la prevenuta personalmente, con i seguenti motivi:</p>
<p>- inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., visto che competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale centrale di Palermo;</p>
<p>- vizio di motivazione ed errata lettura delle emergenze istruttorie che, se correttamente valutate, avrebbero indotto il decidente a ritenere la insussistenza di prova in ordine alla concretizzazione del reato contestato ed alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>La argomentazione motivazionale, adottata dal decidente in relazione alla concretizzazione del reato in contestazione e alla ascrivibilita&#8217; di esso in capo alla prevenuta, si palesa logica e corretta.</p>
<p>Preliminarmente, va rilevato come dal vaglio di legittimita&#8217; a cui e&#8217; stata sottoposta la impugnata pronuncia, emerga in maniera del tutto evidente, che il giudice e&#8217; pervenuto alla affermazione di colpevolezza della prevenuta a seguito di una esaustiva valutazione della piattaforma probatoria, i cui elementi, confermativi della tesi accusatoria, sono stati puntualmente richiamati dal decidente (deposizioni (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS)).</p>
<p>Con il primo motivo di annullamento si eccepisce la inosservanza dell&#8217;articolo 163 bis disp. att. c.p.p., in quanto competente a decidere avrebbe dovuto essere il Tribunale di Carini, sezione distaccata del Tribunale di Palermo e non il Tribunale centrale.</p>
<p>La censura e&#8217; totalmente priva di pregio, perche&#8217;, come piu&#8217; volte affermato dalla giurisprudenza di legittimita&#8217;, le sezioni distaccate, sia del Tribunale, che della Corte d&#8217;Appello, non possono essere considerati uffici autonomi, ma costituiscono semplici articolazioni dall&#8217;unico ufficio da cui dipendono; di tal che la violazione dei criteri di attribuzione degli affari tra sede principale e sede distaccata non da luogo a nullita&#8217;, ne&#8217; e&#8217; ipotizzabile alcun conflitto di competenza tra di esse (ex multis Cass. 12/12/06, n. 42172).</p>
<p>Di poi, inammissibile e&#8217; da ritenere la censura formulata con il secondo motivo di impugnazione, in quanto con essa si tende ad una analisi rivalutativa delle emergenze istruttorie, sulle quali al giudice di legittimita&#8217; e&#8217; precluso procedere a nuovo esame estimativo: in tema di controllo sulla motivazione a questa Corte e&#8217; normativamente inibita la possibilita&#8217;, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione, mediante un raffronto tra l&#8217;appartato argomentativo, che la sorregge, ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall&#8217;esterno.</p>
<p>Va richiamato sul punto il principio secondo il quale esula dai poteri di questa Corte quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e&#8217; riservata, in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita&#8217; la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu&#8217; adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 2/7/1997, 6402).</p>
<p>Tenuto conto della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la (OMISSIS) abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita&#8217;, la stessa, a norma dell&#8217;articolo 616 c.p.p., deve, altresi&#8217;, essere condannata al versamento di una somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12318</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[querela]]></category>
		<category><![CDATA[termini]]></category>
		<category><![CDATA[termini processuali]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lettera diffamante, i termini per proporre querela decorrono dalla ricezione di questa o dall'"intepretazione autentica" che ne danno gli autori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 42/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 17/06/2011;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cesqui, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio con dichiarazione di improcedibilita&#8217;;<br />
Udito il difensore Avv. F. (OMISSIS) in Sost. avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e in proprio insieme a (OMISSIS), per gli altri imputati da essi difesi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propongono ricorso per cassazione:</p>
<p>- (OMISSIS) F., (OMISSIS) M., (OMISSIS) I., (OMISSIS) L., (OMISSIS) A.M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) G. e (OMISSIS) G., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2011 con la quale e&#8217; stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di diffamazione, commesso il (OMISSIS), mediante l&#8217;inoltro di una missiva, in danno di (OMISSIS).</p>
<p>Gli imputati, tutti condomini dello stabile di via (OMISSIS), a Cagliari, sono stati ritenuti responsabili di avere leso la reputazione del (OMISSIS) scrivendo ad inoltrando all&#8217;amministratore del condominio una missiva, successivamente divulgata a tutti i condomini dello stabile compreso il (OMISSIS), nella quale chiedevano al primo convocazione di un&#8217;assemblea straordinaria e accusavano il secondo di avere illegittimamente &#8220;soppresso una servitu&#8217;, tenuto comportamento irresponsabile e inaccettabile, causato disagio tutti condomini, arrecato danni al patrimonio comune, calpestato i diritti altrui, violato leggi regolamenti, facendosi propri comodi&#8221;.</p>
<p>Deducono:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti difesi dall&#8217;avv. F. (OMISSIS)).</p>
<p>1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestivita&#8217; della querela.</p>
<p>La lettera contenente le espressioni ritenute diffamatorie era stata spedita il (OMISSIS), ma risulta accertato che la parte offesa ne abbia avuto conoscenza il 4 dicembre successivo, quando l&#8217;amministratore gliel&#8217;aveva trasmessa per fax, in allegato alla lettera di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale. La stessa persona offesa non aveva avuto, a quel punto, dubbi sui mittenti, essendo memore anche delle contestazioni gia&#8217; ricevute nel corso delle assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Posto che la querela e&#8217; stata presentata il 22 marzo 2005, non poteva disconoscersene la tardivita&#8217;. A sostegno di tale assunto, la difesa ricorda che sono stati acquisiti in udienza i verbali di tre assemblee condominiali tenute nel 2004, nei quali risulta attestata la contestazione della manomissione della servitu&#8217; di scolo e l&#8217;attribuzione di tale condotta all&#8217;odierna parte offesa. Tali verbali, regolarmente trasmessi in copia ai condomini, erano stati necessariamente conosciuti anche dal querelante;</p>
<p>2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all&#8217;elemento psicologico del reato, non essendo stato appurato, tramite l&#8217;acquisizione e la lettera in originale, se le firme dei condomini apparentemente apposte su un foglio separato, fossero riferibili alla sola richiesta di convocazione dell&#8217;assemblea o anche alla lettera contenente espressioni ritenute offensive, e in quale modo fossero state raccolte: era infatti emerso nel corso del dibattimento, che i sottoscrittori della lettera, in buona fede, avevano firmato un foglio in bianco, senza neppure aver preso visione della lettera di convocazione dell&#8217;assemblea;</p>
<p>3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica: il giudice lo aveva escluso in maniera apodittica mentre ne ricorrevano tutti presupposti, essendosi, quello, limitato ad evidenziare la natura offensiva delle espressioni, ma senza analizzare la eventualita&#8217; del ricorrere di una critica legittima all&#8217;operato di un condomino.</p>
<p>In particolare, la difesa censura l&#8217;affermazione del giudice secondo cui sarebbero state utilizzate espressioni soltanto sprezzanti, essendosi invece trattato di una lettera di contestazioni rimasta limitata all&#8217;ambiente condominiale e certamente non volta a colpire la serieta&#8217; professionale della persona offesa.</p>
<p>D&#8217;altra parte i fatti riportati erano veri, essendo stato dimostrato in dibattimento, attraverso le dichiarazioni dell&#8217;amministratore, che vi era stata una modifica del sistema di deflusso delle acque meteoriche, originariamente convogliate e destinate a scaricarsi sul lastrico solare di proprieta&#8217; della persona offesa: questa, in seguito, aveva otturato lo scarico deviando di fatto lo scolo delle acque sulla facciata condominiale, circostanza che aveva provocato la reazione dei condomini sia in assemblea e con la nota lettera;</p>
<p>4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p., rappresentata, cioe&#8217;, dallo stato d&#8217;ira determinato da un fatto ingiusto altrui: tale fatto ingiusto era consistito nella decisione, manifestata dalla persona offesa all&#8217;assemblea del 19 novembre 2004, di non contribuire alla risoluzione del problema ma di sostenere l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di scolo, cosi&#8217; impedendo l&#8217;accesso al perito nominato per appurare lo stato dei luoghi.</p>
<p>Per tale ragione doveva ritenersi sussistente anche il requisito dell&#8217;immediatezza della reazione al fatto ingiusto altrui;</p>
<p>5) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e del danno risarcibile;</p>
<p>6) la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell&#8217;istruttoria dibattimentale, denuncia riguardante anche due ordinanze dibattimentali adottate nel 2008.</p>
<p>Spiega meglio il ricorrente che il giudice dell&#8217;appello aveva immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale che la difesa aveva formulato essenzialmente per escutere il teste (OMISSIS) che era stato anche il perito, autore di una relazione sul sistema di deflusso delle acque e sull&#8217;esistenza di una servitu&#8217; del condominio. Inoltre il giudice dell&#8217;appello non si era espresso sulle censure che la difesa aveva articolato a proposito della disparita&#8217; di trattamento subita rispetto al pubblico ministero, posto che a quest&#8217;ultimo era stato consentito porre domande sulla situazione antecedente alla data di commissione del reato mentre alla difesa era stato negato uguale potere e diritto;</p>
<p>7) la violazione di legge e il vizio di motivazione, tra l&#8217;altro, sul motivo di appello con cui era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione e si era richiesta una differenziazione delle posizioni di ciascun imputato: in particolare, ad esempio, il ricorrente (OMISSIS) era settantenne ed incensurato.</p>
<p>La difesa si era anche lamentata inutilmente della ordinanza con cui il Giudice di pace aveva precluso all&#8217;imputato di produrre una memoria scritta dall&#8217;imputato (OMISSIS).</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS).</p>
<p>1) la tardivita&#8217; della querela presentata da (OMISSIS), da riconoscersi in ragione del fatto che sin dalla data del (OMISSIS) la persona offesa aveva ricevuto copia della missiva dal contenuto asseritamente diffamatorio la quale indicava, quale ragione della richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, la questione della soppressione della servitu&#8217; di scolo che, da tempo, nelle assemblee condominiali, veniva discussa con chiaro riferimento ed addebito allo stesso (OMISSIS);</p>
<p>2) la insussistenza dell&#8217;elemento psicologico del reato &#8211; e il correlato vizio di motivazione &#8211; essendo stata indebitamente trascurata la tesi sostenuta dall&#8217;imputata, di avere sottoscritto soltanto un foglio in bianco.</p>
<p>L&#8217;onere di provare la malafede dell&#8217;imputata era a carico dell&#8217;accusa ed aveva errato il giudice nel ritenere la ricorrente inadempiente all&#8217;onere di dimostrare il proprio assunto;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p. e il vizio di motivazione correlato, dovendo essere ritenute permanenti e perduranti le condotte del (OMISSIS), in violazione al dovere di rispettare la servitu&#8217; di scolo: una circostanza che la giurisprudenza della cassazione (sentenza numero 39411/08) ha gia&#8217; ritenuto capace di integrare la causa di non punibilita&#8217; menzionata;</p>
<p>4) l&#8217;inosservanza della causa di giustificazione rappresentata dal diritto di critica, illogicamente esclusa dal giudice del merito sulla base del rilievo &#8211; invece del tutto in conferente &#8211; della necessita&#8217; che la critica sia connotata dalla indicazione &#8221; di fatti veri e di per se&#8217; non diffamanti&#8221;;</p>
<p>5) il vizio di motivazione sulla statuizione civile concernente il risarcimento del danno che appare confermato nella misura di euro 1500 laddove il primo giudice lo aveva indicato in quella, superiore, di euro 3000.</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS) M., anche con memoria aggiunta depositata il 20 dicembre 2012</p>
<p>1) l&#8217;intempestivita&#8217; della querela, il cui evidente riferimento alla persona del querelante poteva agevolmente desumersi, anche ad opera del giudicante, dal contenuto dei verbali acquisiti al processo, relativi alle assemblee condominiali del 10 marzo 2004, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2004, dai quali si ricavava l&#8217;oggetto del contenzioso e il ruolo da protagonista-antagonista svolto dal querelante rispetto alle pretese di un certo numero degli altri condomini;</p>
<p>2) il vizio della motivazione relativo agli argomenti posti con la memoria del 17 aprile 2010, nella quale la difesa aveva evidenziato la impossibilita&#8217; di assimilare la posizione della ricorrente a quella degli altri coimputati: costei era infatti studentessa universitaria, affittuaria di uno degli alloggi del condominio in questione.</p>
<p>Non era consapevole dei contrasti fra condomini, si era limitata a firmare un foglio in bianco e non aveva neppure partecipato all&#8217;assemblea di cui era stata chiesta la convocazione straordinaria. Tali argomenti, che pure avevano giustificato la assoluzione del coimputato (OMISSIS) sin dal processo di primo grado, erano stati del tutto trascurati del giudice dell&#8217;appello, con possibilita&#8217;, per il difensore, di eccepire il travisamento della prova con riferimento ad atti diversi dalla sentenza;</p>
<p>3) la mancata assunzione di prove decisive dovuta alle ordinanze dibattimentali del primo giudice in data 9 gennaio 2008 ed il 27 marzo 2008, nonche&#8217; all&#8217;ordinanza del giudice dell&#8217;appello reiettiva della richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale: tutte afferenti alla doglianza della difesa a proposito della impossibilita&#8217; di provare, formulando le necessarie domande ai testi dell&#8217;accusa e ai propri, l&#8217;antefatto della vicenda in esame e cioe&#8217; le ragioni che portarono alla redazione della lettera di cui alla imputazione;</p>
<p>4) il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di giustificazione dell&#8217;esercizio del diritto di critica, ormai riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza della legittimita&#8217; con riferimento alle censure che i condomini formulino nell&#8217;ambito delle assemblee condominiali in ordine a condotte altrui capaci di ledere o ridurre in pericolo il bene comune: un&#8217;evenienza che il giudice di primo grado e quello di appello hanno omesso di verificare attraverso l&#8217;istruttoria dibattimentale cosi&#8217; incorrendo nel omesso accertamento di una questione decisiva. Questa, d&#8217;altra parte, forma oggetto di una causa civile promossa dai condomini dello stabile di via (OMISSIS);</p>
<p>5) l&#8217;omessa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2;</p>
<p>6) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;</p>
<p>7) la prescrizione del reato.</p>
<p>I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno.</p>
<p>Il primo dei motivi articolato in ciascuno dei ricorsi presi in esame, concernente la statuizione sulla tempestivita&#8217; della querela, indica una violazione di legge e, per quel che rileva, un vizio di manifesta illogicita&#8217; della motivazione che e&#8217; indubbiamente apprezzabile.</p>
<p>E&#8217; condivisibile, invero, il principio giurisprudenziale dal quale ha preso le mosse il primo giudice, non criticato neppure dai ricorrenti, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (v., tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395), occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239162).</p>
<p>Va segnalato anche, che, essenzialmente, il predetto principio e&#8217; stato enunciato con riferimento a fattispecie nelle quali l&#8217;incertezza riguardava l&#8217;identificazione dell&#8217;autore della condotta, tant&#8217;e&#8217; che si e&#8217; precisato al riguardo che &#8220;tale conoscenza puo&#8217; essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell&#8217;autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all&#8217;articolo 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne&#8217; da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall&#8217;esito di tali indagini&#8221;.</p>
<p>Si tratta, comunque, di un orientamento che tende ad evidenziare, piu&#8217; in generale, come lo spazio temporale lasciato alla persona offesa per incardinare il processo con la propria azione privata &#8211; cui possono conseguire effetti anche dannosi e rilevanti per lo stesso proponente &#8211; non puo&#8217; essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure, una volta che si siano presentati tutti i requisiti per la proposizione della querela, essere dilatato, con interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi, oltre la misura individuata come equa ed opportuna dal legislatore, esponendo cosi&#8217; l&#8217;imputato ad un regime procedimentale che trasmoda dalle modalita&#8217; di instaurazione privata prescelte dal codice di rito. D&#8217;altra parte, il fatto che e&#8217; l&#8217;imputato a dovere dimostrare in modo rigoroso la intempestivita&#8217; della querela che egli stesso alleghi (v. tra le molte, Rv. 239162) non comporta certamente che il giudice sia esonerato dal fare uso diligente di tutte le emergenze comunque gia&#8217; in suo possesso e, tantomeno, che egli possa fare a meno di valutare quelle che, su iniziativa dell&#8217;imputato, vengano acquisite, essendo quest&#8217;ultimo titolare del diritto di prova , tra l&#8217;altro, su tutti i fatti dai quali dipende la applicazione di norme processuali (v. in tal senso, articolo 187 c.p.p., comma 2).</p>
<p>A cio&#8217; deve aggiungersi, sul piano strettamente oggettivo della conoscenza dei fatti da parte del querelante, l&#8217;ulteriore principio giurisprduenziale, espressivo della necessita&#8217; di fissare un perimetro tendenzialmente certo alla iniziativa della persona offesa, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, e&#8217; sufficiente la conoscenza effettiva del fatto-reato da parte della persona offesa, comunque percepita, non richiedendosi anche una formale comunicazione del fatto-reato alla presunta vittima stesso ad opera dei soggetti in grado di farlo (vedi, Sez. 2, Sentenza n. 44929 del 12/11/2010 Ud. (dep. 22/12/2010) Rv. 248684).</p>
<p>Anche nel caso &#8211; diverso da quello in esame &#8211; del reato continuato, si e&#8217; poi osservato, nella stessa linea di cui sopra, che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall&#8217;ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 42891 del 16/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241539).</p>
<p>Oltretutto, opera, con i necessari adattamenti, anche l&#8217;orientamento secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia gia&#8217; in possesso di elementi oggettivi per l&#8217;identificazione dell&#8217;autore del reato, non gia&#8217; dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensi&#8217; dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Sez. 3, Sentenza n. 25986 del 13/05/2009 Ud. (dep. 22/06/2009) Rv. 243911).</p>
<p>Tutto cio&#8217; premessola rilevato che il giudice dell&#8217;appello ha rigettato l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; della querela sulla base di una motivazione del tutto illogica: quella, cioe&#8217;, secondo cui la ricezione della missiva a contenuto diffamatorio, da parte del querelante, in data 4 dicembre 2004 &#8211; peraltro corredata da un foglio recante le firme dei condomini poi imputati non sarebbe stata sufficiente ad integrare, soprattutto sul piano oggettivo, la conoscenza, da parte del (OMISSIS), del fatto-reato commesso attraverso la sua redazione e divulgazione, per la ragione che nella stessa non era menzionato esso querelante quale destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Ed invece tale consapevolezza sarebbe stata raggiunta nel corso dell&#8217;assemblea del 22 dicembre 2004, durante la quale sarebbe rimasto chiarito il suddetto particolare.</p>
<p>Invero, posto che pacificamente la lettera in questione era stata redatta da alcuni condomini per richiedere all&#8217;amministratore la convocazione di un&#8217;assemblea condominiale straordinaria destinata alla discussione della illegittima soppressione di una servitu&#8217; e dei ripetuti abusi commessi, ai danni della cosa comune, da &#8220;chi&#8221; ne era responsabile, la affermazione del giudice dell&#8217;appello sul momento di consolidamento della conoscenza del fatto reato da parte della (OMISSIS) risulta, in primo luogo, meramente assertiva con riferimento alla implicita attestazione che, prima della data della tenuta della assemblea straordinaria, il querelante non avrebbe avuto elementi certi per ritenere di essere il destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Basta evidenziare, a sostegno della rilevata assertivita&#8217; e, in piu&#8217;, della manifesta illogicita&#8217; della motivazione, che in altra parte della motivazione (pagina 3 della sentenza) lo stesso giudice afferma (per escludere il ricorrere di una causa di non punibilita&#8217;) che &#8220;nella missiva diffamatoria si fa espresso riferimento ad una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004, e, pertanto, gia&#8217; oggetto di accese discussioni e di perduranti incomprensioni&#8221;.</p>
<p>In altri termini il Tribunale, nell&#8217;escludere che potesse giovare agli imputati &#8220;il covato rancore per un fatto pregresso&#8221;, introduce e valorizza il tema della risalenza dei cattivi rapporti tra i ricorrenti e l&#8217;odierna persona offesa, proprio a proposito della questione agitata piu&#8217; volte nel corso delle ripetute assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Si evidenzia, in conclusione, che risulta erroneamente risolto, non tenendosi conto dei principi indicati in premessa, il tema della dedotta intempestivita&#8217; della querela, in ragione della esistenza della delibera del 21 aprile 2004, citata dallo stesso Tribunale e contenente l&#8217;esplicito riferimento &#8211; dunque risalente rispetto ai fatti di causa &#8211; alla correlazione del tema dello scarico con la proprieta&#8217; del condomino (OMISSIS) &#8211; moglie di (OMISSIS): e cio&#8217;, senza tenere conto della mancata considerazione delle ripetute doglianze difensive a proposito della preclusione, opposta dal giudice di prime cure, all&#8217;approfondimento in istruttoria, del tema concernente i pregressi rapporti condominiali tra le parti.</p>
<p>Un tema che, cosi&#8217; come appare chiaramente rilevante e decisivo ai fini della soluzione della questione processuale in esame, nei termini in cui e&#8217; stata esposta dai difensori, appare indubbiamente e illegittimamente sottratto al contraddittorio e al diritto alla prova, secondo quanto segnalato dai ricorrenti e si desume dalla stessa sentenza di primo grado.</p>
<p>In questa, infatti, si afferma ripetutamente che il capo di imputazione avrebbe precluso ogni indagine sul tema posto dai difensori &#8211; e cioe&#8217; sulle pregresse discussioni tra i condomini a proposito della soppressione della servitu&#8217; di scolo &#8211; in quanto l&#8217;imputazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto la lettera del (OMISSIS).</p>
<p>Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l&#8217;argomento della non individuabilita&#8217; della persona offesa nella lettera di cui all&#8217;imputazione non e&#8217; mai stato neppure lontanamente esaminato dal giudice &#8211; il quale, ove sussistente, ne avrebbe dovuto fare ragione di riconoscimento dell&#8217;insussistenza del reato &#8211; e&#8217;, piuttosto, da evidenziare che il giudice dell&#8217;appello avrebbe dovuto proclamare la gia&#8217; emersa ragione di tardivita&#8217; della querela. Con il conseguente travolgimento di tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.</p>
<p>Ogni ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 11 febbraio 2013, n. 6546</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:08:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[penale vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[quiete pubblica]]></category>
		<category><![CDATA[rumori molesti]]></category>

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		<description><![CDATA[È disturbo della quiete pubblica spostare mobili alle sei del mattino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE PRIMA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. BARDOVAGNI Paolo &#8211; Presidente<br />
Dott. TARDIO Angela &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONITO Francesco M.S &#8211; Consigliere<br />
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. &#8211; Consigliere<br />
Dott. BONI Monica &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 517/2008 TRIBUNALE di ORISTANO, del 04/07/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza resa in data 4 luglio 2011 il Tribunale di Oristano, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, condannava (OMISSIS) e (OMISSIS) alla pena di euro 200,00 di ammenda ciascuno perche&#8217; giudicati responsabili del reato di cui agli articoli 110 e 659 c.p., contestato per avere, in concorso tra loro, mediante rumori provocati spostando mobili della loro abitazione, sita al primo piano, disturbato il riposo dei loro vicini di casa, in (OMISSIS) da epoca imprecisata sino al (OMISSIS).</p>
<p>La sentenza fondava il giudizio di responsabilita&#8217; sulle deposizioni dei denuncianti e dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali avevano riferito dei rumori molesti, avvertiti in prima mattina verso le ore 06.00, provenire dall&#8217;appartamento soprastante quello occupato dalla famiglia (OMISSIS).</p>
<p>2. Avverso detta pronuncia gli imputati a mezzo del loro difensore hanno proposto ricorso per cassazione per denunciare contraddittorieta&#8217; e carenza della motivazione sul punto della ritenuta intollerabilita&#8217; delle immissioni rumorose, nonche&#8217; inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell&#8217;articolo 659 c.p.; il primo Giudice aveva fondato il giudizio di responsabilita&#8217; sulle dichiarazioni dei testi in assenza di qualsiasi accertamento oggettivo e, nonostante si trattasse di usuali rumori provenienti da un&#8217;abitazione, non era stata dimostrata la diffusivita&#8217; di tali immissioni al di la&#8217; dell&#8217;alloggio della famiglia (OMISSIS) e quindi l&#8217;idoneita&#8217; ad arrecare disturbo alla quiete pubblica e ad un numero indeterminato di persone, per cui la condotta, anche se accertata nel suo compimento, poteva assumere rilievo soltanto quale illecito civile, tutelabile in quella sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato e va, pertanto, accolto.</p>
<p>1. La sentenza impugnata ha ricostruito i profili fattuali della vicenda in contestazione sulla scorta dei testi indicati dall&#8217;accusa, secondo i quali all&#8217;interno dell&#8217;abitazione occupata dalla famiglia di (OMISSIS), sita in (OMISSIS), per anni il riposo nelle prime ore del mattino dalle 06.00 alle 08.00 circa era stato costantemente disturbato da insopportabili rumori provenienti dall&#8217;appartamento soprastante degli imputati, come se vi fossero spostati dei mobili o come se fosse stata ripetutamente fatta saltare sul pavimento una pallina. In particolare, il racconto fatto al dibattimento dal denunciante, costituito parte, civile, (OMISSIS), era stato ritenuto confermato dagli altri testi escussi e non mentite nemmeno dall&#8217;imputato (OMISSIS), il quale aveva pero&#8217; ricondotto tali rumori all&#8217;inefficiente isolamento acustico dell&#8217;edificio.</p>
<p>1.1 Il Tribunale ha altresi&#8217; ritenuto che tali rumori, per l&#8217;orario in cui erano stati prodotti e la loro natura, travalicassero i limiti della normale tollerabilita&#8217; e fossero tali da arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, dovendosi intendere per tali anche i componenti della famiglia (OMISSIS). Deve dunque rilevarsi che la ricostruzione dei fatti denunciati e&#8217; stata operata in modo logico ed aderente alle risultanze processuali.</p>
<p>Risulta piuttosto fondata la doglianza dei ricorrenti, con la quale si contesta la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 659 c.p..</p>
<p>2. In effetti, giova ricordare che per poter configurare la contravvenzione di cui all&#8217;articolo 659 c.p., secondo l&#8217;ormai costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (Cass. sez. 1, n. 3348 del 16/01/1995, Draicchio, rv. 200692; sez. 1, n. 5578 del 6/11/1995, Giuntini ed altri, ev. 204796; sez. 1, n. 1406 del 21/12/1996, PC e Costantini, rv. 209694; sez. 1, n.7753 del 20.5.1994, De Nardo, rv. 198766, sez. 1, n. 47298 del 29/11/2011, lori, 251406; sez.) e&#8217; necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilita&#8217;, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralita&#8217; indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillita&#8217; dei singoli soggetti che denuncino la rumorosita&#8217; altrui.</p>
<p>2.1 Pertanto, quando l&#8217;attivita&#8217; disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilita&#8217; penale del soggetto agente non e&#8217; sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell&#8217;ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti gli appartamenti inferiori o superiori rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneita&#8217; dei rumori ad arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi. Soltanto in tali casi potra&#8217; dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica.</p>
<p>A tale principio di diritto non si e&#8217; attenuta la sentenza impugnata, di guisa che, non potendosi nel fatto ravvisare gli estremi della fattispecie penale contestata, se ne impone l&#8217;annullamento senza rinvio perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche&#8217; il fatto non sussiste.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 20 febbraio 2013, n. 8348</title>
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		<pubDate>Sun, 13 Apr 2014 15:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<description><![CDATA[Se la vicina ha l'amante, si può divulgare tale informazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. OLDI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MICHELI Paolo &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE MARZO Giuseppe &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), nato a (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza del 16/05/2011 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese R.G. n. 7/2008;<br />
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe De Marzo;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l&#8217;inammissibilita&#8217; del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. Con sentenza del 16/05/2011, Tribunale di S. Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Piedimonte Matese ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Piedimonte Matese del 19/05/2008, che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di euro 300,00 di multa e al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile, in relazione al reato di cui all&#8217;articolo 595 cod. pen., per avere offeso la reputazione di (OMISSIS), riferendo a piu&#8217; persone che la stessa aveva una relazione extraconiugale.</p>
<p>2. Il Tribunale, dopo avere rilevato che la prova delle affermazioni diffamatorie dell&#8217;imputato emergeva dalle dichiarazioni dei coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS), ha sottolineato che gli elementi di contraddizione tra le deposizioni dei testi erano marginali e spiegabili con il fatto che la (OMISSIS) avesse un ricordo meno preciso dei particolari, a differenza del marito, maggiormente interessato alla vicenda, visto che l&#8217;assunta infedelta&#8217; riguardava la sorella. Significativo riscontro alla veridicita&#8217; delle dichiarazioni testimoniali il Tribunale ha tratto dall&#8217;esistenza di voci nel vicinato, a proposito della relazione tra la donna e (OMISSIS). Proprio la moglie di quest&#8217;ultimo, (OMISSIS), aveva confermato l&#8217;esistenza di tali dicerie.</p>
<p>3. L&#8217;imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando mancanza, contraddittorieta&#8217; e manifesta illogicita&#8217; della motivazione, nonche&#8217; violazione di legge.</p>
<p>3.1. Sotto il primo profilo, il (OMISSIS) censura la sentenza: a) per avere ritenuto maggiormente attendibile la deposizione del (OMISSIS), anziche&#8217; quella della moglie, nonostante che il primo fosse, come la stessa decisione aveva riconosciuto, maggiormente interessato alla vicenda; b) per non avere proceduto alla rinnovazione dell&#8217;istruttoria, necessaria a chiarire le contraddizioni in cui i testi erano incorsi; c) perche&#8217;, in ogni caso, le dichiarazioni del (OMISSIS) e della moglie non erano obiettive, visto che entrambi erano parenti della (OMISSIS) e comunque erano contrastanti tra di loro; d) per avere utilizzato, ai fini della condanna, il contenuto di &#8220;voci del vicinato&#8221;; e) per avere posto a fondamento della decisione le dichiarazioni della (OMISSIS), sebbene quest&#8217;ultima fosse stata smentita dalla teste (OMISSIS), che aveva negato di avere accusato la (OMISSIS) di intrattenere una relazione col marito.</p>
<p>3.2. Sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta esistente un&#8217;offesa della reputazione della (OMISSIS), nonostante che la notizia di una sua relazione fosse diffusa nel vicinato e che nessuno l&#8217;avesse mai contestata.</p>
<p>3.3 Nelle conclusioni, l&#8217;imputato ha altresi&#8217; chiesto di rilevare l&#8217;esistenza eventuale della prescrizione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. Il ricorso e&#8217; inammissibile.</p>
<p>2. Va rilevato che la sentenza di secondo grado, con motivazione congrua, ha posto a fondamento della decisione le deposizioni dei testi (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali hanno riferito di avere appreso proprio dal ricorrente la notizia della relazione extraconiugale della (OMISSIS). L&#8217;affermazione, secondo cui i contrasti tra i due testimoni, peraltro concernenti il successivo momento in cui la circostanza sarebbe stata contestata alla (OMISSIS) dal fratello, si spiegherebbero con la maggiore precisione del ricordo di quest&#8217;ultimo, perche&#8217; piu&#8217; interessato dalla vicenda, non significa affatto che sia stato dato credito ad un teste portatore di uno specifico interesse alla risoluzione del procedimento in senso sfavorevole all&#8217;imputato. Essa sottolinea che, secondo la Corte territoriale, il teste (OMISSIS) ha serbato un ricordo piu&#8217; preciso dei fatti, perche&#8217; piu&#8217; coinvolto della propria moglie, in quanto sarebbe stata la sorella a rendersi responsabile della relazione con un terzo.</p>
<p>Peraltro, proprio il ricorrente inizialmente assume (pag. 2 del ricorso) che si dovrebbe, per questa ragione, attribuire maggiore attendibilita&#8217; alla (OMISSIS), la quale ha, tuttavia, confermato che fu proprio il (OMISSIS) a comunicare la notizia.</p>
<p>Cosi&#8217; come il ricorrente fraintende il significato del riferimento del Tribunale alle voci del vicinato in ordine alla relazione della (OMISSIS) (e non in ordine al fatto che il (OMISSIS) ne parlasse in giro), le quali, nel percorso motivazionale rappresentano solo un argomento per sostenere che l&#8217;imputato, al pari di altri, fosse a conoscenza della notizia. Anche il fatto che la moglie del presunto amante abbia negato di aver mai contestato alla (OMISSIS) la relazione, a differenza di quanto riferito da quest&#8217;ultima, non assume rilievo, poiche&#8217; si tratta di elemento marginale non idoneo a scalfire la logicita&#8217; della motivazione, quanto alla diffusione della notizia da parte del (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS) e della (OMISSIS). Emerge, quindi, una lettura coordinata delle risultanze della prova testimoniale che rappresenta l&#8217;implicito, ma non equivoco presupposto della decisione di non procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.</p>
<p>Al riguardo, va osservato che il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria in appello puo&#8217; essere motivato anche implicitamente in presenza di un quadro probatorio definito, certo, che non richieda approfondimenti indispensabili (Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).</p>
<p>3. In definitiva, in assenza di vizi che rendano la motivazione manifestamente illogica o contraddittoria, deve concludersi nel senso che il primo motivo aspira ad una rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimita&#8217;.</p>
<p>4. Con riguardo al secondo motivo, va ricordato che, secondo l&#8217;orientamento di questa Corte (Sez. 5, n. 40539 del 23/09/2008, Cibelli, Rv. 241739), in tema di diffamazione, integra la lesione della reputazione altrui non solo l&#8217;attribuzione di un fatto illecito, perche&#8217; posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalita&#8217; dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.</p>
<p>Al riguardo, si e&#8217; rilevato che, se la tutela dell&#8217;onore trova radice nella dignita&#8217; sociale che la Costituzione riconosce a ciascuno (articolo 2 Cost.) con pari forza (articolo 3 Cost.) tanto da costituire limite alla stessa iniziativa economica (articolo 41 Cost., comma 2), non v&#8217;e&#8217; dubbio che la riservatezza come limite alla curiosita&#8217; sociale e&#8217; tutta scritta in controluce, nell&#8217;articolo 15 Cost., nonche&#8217; negli articoli 2, 3, 13, 14, 29 Cost.; in definitiva, la necessita&#8217; d&#8217;una interpretazione del sistema interno di garanzia dei diritti fondamentali fin dove e&#8217; possibile conforme alle norme Convenzione Europea imponendo, per altro, di privilegiare anche con riferimento ai precetti costituzionali una lettura che ne faccia emergere i valori in quella considerati, e cosi&#8217;, per quanto qui interessa, il diritto di ogni persona &#8220;al rispetto della sua vita privata e familiare&#8221; (articolo 8 Convenzione EDU, cui deve adeguarsi, ex articolo 117 Cost. la normativa interna). La riservatezza, come la dignita&#8217;, puo&#8217; cedere dinanzi al pubblico interesse della notizia, ma non puo&#8217;, in linea di principio, ammettersi che cio&#8217; avvenga oltre la soglia imposta dalla destinazione della notizia a soddisfare un bisogno sociale (Sez. 5, n. 46295 del 04/10/2007, Gambescia, Rv. 238290).</p>
<p>Anche sotto questo profilo, il ricorso appare, pertanto, inammissibile, dal momento che se, anche in ipotesi la notizia della relazione extraconiugale fosse stata corrispondente al vero, non per questo poteva essere divulgata dal (OMISSIS).</p>
<p>5. il presente ricorso, in conclusione, va dichiarato inammissibile e tale situazione, implicando il mancato perfezionamento del rapporto processuale, cristallizza in via definitiva la sentenza impugnata, precludendo in radice la possibilita&#8217; di rilevare di ufficio l&#8217;estinzione del reato per prescrizione intervenuta successivamente alla pronuncia in grado di appello (Cfr., tra le altre, Sez. U, n. 21 dell&#8217;11/11/1994, Cresci, Rv. 199903; Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra&#8217;, Rv. 250328, in motivazione).</p>
<p>5. Alla declaratoria di inammissibilita&#8217; del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, valutata l&#8217;entita&#8217; della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 1.000,00.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. III: 08 febbraio 2012 n. 1768</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buon Vicinato]]></category>
		<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[autorizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[delibera]]></category>
		<category><![CDATA[fruizione cosa comune]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza]]></category>

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		<description><![CDATA[L'amministratore ha bisogno di apposita delibera prima di poter agire in giudizio per lo sgombero di un locale comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8829-2011 proposto da:</p>
<p>S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. PROIETTI LIVIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) in persona del suo rappresentante legale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell&#8217;avvocato OLANDA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTINORI SEBASTIANO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>S.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 579/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2010 R.G.N. 2670/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato SERGIO TORRI per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato SEBASTIANO ANTINORI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.1. S.G. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 579 del 10.2.10 della corte di appello di Roma, resa ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 14204/05 del tribunale della Capitale, recante la condanna di lui a consentire l&#8217;accesso ad un immobile, da lui detenuto, a tutti i condomini del Condominio di via (OMISSIS), a seguito della domanda di quest&#8217;ultimo avanzata in primo momento nei confronti di S.A. e poi estesa nei confronti di esso ricorrente per le difese in fatto dell&#8217;originaria convenuta.</p>
<p>1.2. Degli intimati resiste con controricorso il condominio, mentre S.A. non svolge attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del giorno 11.1.12, sia il ricorrente che il controricorrente producono memorie ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ. e prendono parte alla discussione orale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2. Il S. sviluppa due motivi e:</p>
<p>2.1. con il primo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 111 Cost., artt. 281 sexies, 352 e 359 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli si duole dell&#8217;illegittimità della decisione del gravame con il rito previsto dall&#8217;art. 281 sexies cod. proc. civ., lungamente argomentando per la sua incompatibilità con il giudizio di appello e richiamando la contraria decisione di Cass. 13 marzo 2009 n. 6205;</p>
<p>2.2. con il secondo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949 e 1117 c.c. e artt. 11 (?) e 112 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli censura la qualificazione dell&#8217;azione come azione personale per rilascio e la valutazione di inammissibilità per novità della questione della natura reale o personale, deducendo: che non rilevano, ai fini della qualificazione, le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado, soprattutto dinanzi alla sua eccezione riconvenzionale di usucapione; che invece la domanda deve interpretarsi come rei vindicatio, alla stregua delle richieste svolte dal condominio in primo grado; che pertanto attivamente legittimati sono tutti i comproprietari e non il condominio, costituitosi solo nel 2000; che malamente è stata ritenuta la natura condominiale del bene, nonostante esso sia intercluso e conduca esclusivamente all&#8217;alloggio di esso ricorrente.</p>
<p>3. Dal canto suo il controricorrente contesta sia il primo che il secondo motivo, aderendo alle argomentazioni della corte territoriale sulla relative questioni di rito e di merito.</p>
<p>4. Il primo motivo è infondato:</p>
<p>4.1. già la pronuncia richiamata dal ricorrente (Cass. 13 marzo 2009, n. 6205) confina l&#8217;illegittimità dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. all&#8217;ipotesi in cui una delle parti richieda al giudice di disporre lo scambio delle comparse conclusionali, così ammettendola quando nessuna negativa conseguenza, prospettata in quella stessa sede da una delle parti, possa derivare dalla soppressione della fase di trattazione scritta;</p>
<p>4.2. più in generale, la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che la norma dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. &#8211; che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza &#8211; in assenza di un&#8217;espressa previsione che ne limiti l&#8217;applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 2024), salvo il caso &#8211; che peraltro qui con tutta evidenza non ricorre, sia perchè il ricorrente non lo prospetta in modo chiaro in ricorso, sia soprattutto perchè dal verbale dell&#8217;udienza di discussione, che forma parte integrante della sentenza ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., non risulta alcuna diversa richiesta dell&#8217;odierno ricorrente, che in quella sede rivestiva la qualità di appellante &#8211; in cui si prospetti una specifica conseguenza dell&#8217;adozione di tale rito sulla lesione in concreto di propri diritti di difesa (giurisprudenza ormai consolidata, per la quale basti un richiamo alle seguenti pronunce di questa Corte, tutte del 2011: ord. n. 2024 del 27 gennaio 2011, n. 16142, n. 16395, n. 16396, n. 16397, n. 16398, n. 16399, n. 16400, n. 16403, n. 16501, n. 16502, n. 16503, n. 16504, n. 16505, n. 16506, n. 16507, n. 16508, n. 16509, n. 16510, n. 16511, n. 16512, n. 16513, n. 16514, n. 16515, n. 16516, n. 16517, n. 16518, n. 16520, n. 17724, n. 17778, n. 18115, n. 18116, n. 18117, n. 18118, n. 18119, n. 18120, n. 18121, n. 18122, n. 18123, n. 18124, n. 18125, n. 18126, n. 18127, n. 18128, n. 18129, n. 18635, n. 18636, n. 18637, n. 18638, n. 18639, ord. n. 23202 del dì 8 novembre 2011);</p>
<p>4.3. quand&#8217;anche, poi, si volesse argomentare nel senso che tale possibilità sia stata riconosciuta soltanto con le riforme legislative successive (con conseguente implicita conferma a contrario dell&#8217;insussistenza, per il passato, di qualunque fondamento normativo), bene può rilevarsi in contrario che queste comportano invece soltanto il riconoscimento normativo di un valido indirizzo giurisprudenziale ormai già consolidato e l&#8217;adeguamento anche del tessuto normativo testuale al contenuto della norma come individuato dall&#8217;interprete in sede di nomofilachia.</p>
<p>5. Anche il secondo motivo è infondato:</p>
<p>5.1. la qualificazione della domanda, da parte del tribunale prima e della corte territoriale poi, quale azione personale di accertamento di insussistenza di alcun titolo a detenere in capo alle controparti si fonda con tutta evidenza sull&#8217;interpretazione quanto meno delle conclusioni dell&#8217;attore condominio testualmente riportate in ricorso (pie di pag. 14): &#8220;accertare che la convenuta non può vantare alcun diritto in ordine al bene condominiale &#8230;; condannare &#8230; all&#8217;immediato rilascio di tale bene e comunque consentire il libero accesso al bene anzidetto a tutti i condomini e gli aventi diritto &#8230;&#8221;;</p>
<p>5.2. è indubitabile poi &#8211; e comunque non adeguatamente contraddetto dal ricorrente, per avere anzi egli sostenuto la possibilità di rilevare la relativa questione anche in sede di gravame (piè di pag. 13 del ricorso), sia pure sotto il diverso profilo della (conseguente) individuazione del legittimato &#8211; che la contestazione della qualificazione dell&#8217;azione quale azione personale volta a conseguire non già una statuizione in ordine alla proprietà del bene in capo all&#8217;attore, ma soltanto all&#8217;insussistenza di qualsiasi diritto del convenuto sul medesimo, sia avvenuta soltanto in occasione del gravame;</p>
<p>5.3. già potrebbe sostenersi, a rincalzo dell&#8217;opinione della corte territoriale sulla novità della tesi, che in grado di appello non è consentito il mutamento dei presupposti di fatto e giuridici che si risolva in una modificazione obiettiva del contenuto intrinseco dell&#8217;azione esperita in primo grado ed in una diversa qualificazione giuridica del rapporto (Cass. 5 maggio 1973, n. 1174);</p>
<p>5.4. l&#8217;argomento dirimente è però altro e cioè che, sulla base delle risultanze del solo ricorso per cassazione (e non potendosi, per il principio della sua autosufficienza, ricercare aliunde il contenuto dei relativi atti), le difese del S. (v. pag. 3 ricorso) si appuntavano, nel merito, contro il difetto di legittimazione del condominio, ma esclusivamente sotto il profilo della mancata valida costituzione di questo e della sussistenza &#8211; al più &#8211; della legittimazione della cooperativa che aveva costruito l&#8217;edificio, peraltro priva di poteri, nonchè nel dispiegamento di domanda riconvenzionale di usucapione per possesso ultraventennale dell&#8217;area;</p>
<p>5.5. in questo quadro, mentre l&#8217;azione diretta del condominio rimane personale, è &#8211; a tutto concedere &#8211; quella del S. ad assumere la natura di domanda reale, con conseguenti onere in capo a lui della prova del suo possesso ultraventennale ed individuazione, quali contraddittori ma dal lato passivo, di tutti i potenziali condomini dell&#8217;area: ma questo attiene esclusivamente all&#8217;integrità del contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale; e, poichè del rigetto di questa, a ben leggere la gravata sentenza ed il ricorso (e non potendosi acquisire, per quanto già ricordato, aliunde la conoscenza del contenuto degli atti del processo), il S. non si è doluto, la non integrità del contraddittorio sulla riconvenzionale &#8211; il cui rigetto diviene definitivo &#8211; resta irrilevante ai fini della disamina della domanda principale;</p>
<p>5.6. l&#8217;amministratore del condominio, attesa la natura personale dell&#8217;azione, è pertanto pienamente legittimato, essendo il recupero del bene essenziale per l&#8217;ulteriore fruizione dello stesso da parte di tutti i condomini (per il rilascio di beni comuni detenuti senza titolo, si vedano, per tutte: Cass. 26 giugno 1991, n. 7162, oppure Cass. 2 ottobre 1985, n. 4780); e non vi è necessità di integrazione del contraddittorio (tra le molte: Cass. 19 dicembre 2002, n. 18091; Cass. 5 giugno 2003, n. 8978; e riferendosi la necessità di integrazione del contraddittorio solo in caso di domanda riconvenzionale opposta ad azione reale: Cass. 27 luglio 1999, n. 8119; Cass. 11 aprile 2002, n. 5190) nei confronti degli altri condomini;</p>
<p>5.7. infine, quanto alla ritenuta erroneità della qualificazione del bene come condominiale, la censura è inammissibile, perchè il ricorrente non riporta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quest&#8217;ultimo il contenuto e la completa indicazione della sede processuale degli atti o dei documenti da cui evincere gli elementi di fatto sulla cui base escludere 1&#8242;invece ritenuta condominialità del bene; resta quindi oggetto di mere allegazioni (piè di pag. 18 e pag. 19 del ricorso):</p>
<p>che il giardino sia intercluso ed a livello dell&#8217;appartamento del S. ed anzi dinanzi a questo; che conduca esclusivamente all&#8217;abitazione del S.; che manchi qualsiasi destinazione di servizio rispetto all&#8217;edificio condominiale;</p>
<p>5.8. e quanto fin qui considerato consente di prescindere dal fatto che anche solo in astratto tali circostanze potrebbero di per sè non essere sufficienti, visto che la potenzialità o suscettibilità di fruizione esclusivamente da parte di uno dei condomini non comporta affatto, di per sè sola considerata, l&#8217;esclusione del carattere condominiale di un bene (si pensi alle parti dei ballatoi interni prospicienti gli ingressi dei singoli appartamenti, normalmente non utilizzate da chi non sia il condomino della singola unità immobiliare, ma pur sempre di natura comune), ove non suffragata dal riscontro dell&#8217;atto di acquisto e dall&#8217;identificazione del suo preciso oggetto.</p>
<p>6. Il ricorso, infondati entrambi i motivi, va pertanto rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento, in favore del controricorrente Condominio, delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna S.G. al pagamento, in favore del Condominio di via (OMISSIS), in pers. del leg. rappr. p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione Penale, Sezione V Sentenza 9 novembre 2012, n. 43732</title>
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		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le ingiurie, sebbene non contenenti epiteti volgari, rivolte nei confronti del proprio vicino costituiscono reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Ritenuto in fatto</strong></p>
<p>Con sentenza pronunciata il primo dicembre 2011, la corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza con cui il tribunale di Cremona, in data 30.11.2010 aveva condannato L.A. alla pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 610, c.p. (capo a); 582, c.p. (capo b) e 594, c.p. (capo c), commessi in (…) in danno di Le.Li. , oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, assolveva l’imputata, ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p., dai reati di cui ai capi a) e b), con la formula perché il fatto non sussiste e riduceva la pena inflitta per il reato sub c) ad Euro 300,00 di multa, confermando nel resto l’impugnata sentenza, con riferimento alle statuizioni civili.<br />
Ha proposto ricorso personalmente l’imputata, articolando due motivi di ricorso.<br />
Con il primo deduce la contraddittorietà ovvero la manifesta illogicità della motivazione in quanto la corte territoriale avrebbe ritenuto inattendibile la narrazione della persona offesa in ordine ai fatti di violenza privata e di lesioni e, contraddittoriamente, attendibile con riferimento all’ingiuria. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all’art. 594, c.p., non potendosi attribuire alcun carattere offensivo alle parole che si assumono pronunciate dall’imputata all’indirizzo della persona offesa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Considerato in diritto</strong></p>
<p>Il ricorso va rigettato, essendo infondati i motivi che ne sono posti a fondamento.<br />
Quanto al primo motivo va rilevato che la corte territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi, ha fondato la sua decisione su di un’accurata e prudente valutazione delle dichiarazioni della persona offesa Le.Li. , inserendole in un contesto di rapporti di vicinato tra quest’ultima e la ricorrente, contraddistinti da una reciproca avversione, nell’ambito dei quali appariva assolutamente credibile che la L. avesse attribuito alla persona offesa di essere l’autrice dell’abbandono delle feci sulle scale della sua abitazione, episodio scatenante della lite insorta tra le due donne, mentre analogo giudizio non poteva essere effettuato in relazione al denunciato episodio delle lesioni che la persona offesa affermava di avere subito dall’imputata, perché, sul punto le dichiarazioni della Le. venivano contraddette da una serie di elementi oggettivi, tra cui assumeva un ruolo decisivo la tardività, in relazione alla gravità asserita e certificata delle lesioni, dell’accertamento medico cui la persona offesa si sottoponeva solo due giorni dopo il verificarsi della lite (cfr. pagg. 4-5 dell’impugnata sentenza).<br />
Tale modo di procedere della corte territoriale appare assolutamente conforme ai risultati elaborati dalla giurisprudenza di legittimità a proposito del valore che, all’interno del processo penale, assumono le dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile, pacificamente considerate valutabili ed utilizzabili ai fini della tesi di accusa, poiché, a differenza di quanto previsto nel processo civile, circa l’incapacità a deporre del teste che abbia la veste di parte, il processo penale risponde all’interesse pubblicistico di accertare la responsabilità dell’imputato, e non può essere condizionato dall’interesse individuale rispetto ai profili privatistici, connessi al risarcimento del danno provocato dal reato, nonché da inconcepibili limiti al libero convincimento del giudice (cfr. Cass., sez. V, 23.11.2011, n. 8558, Ce; Cass., sez. V, 19.9.2011, n. 46542, M.M.; Cass., sez. V, 8.4.2008, n. 16780, C; Cass., sez. V, 27.3.2008, n. 16769 S.).<br />
Tali dichiarazioni, pertanto, possono essere assunte anche da sole come prova della responsabilità dell’imputato, purché siano sottoposte a vaglio positivo circa la loro attendibilità e senza necessità di applicare le regole probatorie di cui all’art. 192, terzo e comma 4, c.p.p., che richiedono la presenza di riscontri esterni, anche se, essendo la parte civile portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi; riscontro, peraltro, non indefettibilmente ed in ogni caso dovuto, fermo restando l’obbligo del giudice di rigorosamente valutare, come ha fatto la corte di appello di Brescia, le dichiarazioni della persona offesa, dovendo la sua eventuale necessità essere ragguagliata alle connotazioni della fattispecie, alle emergenze probatorie e procedimentali che sia dato cogliere nella vicenda esaminata, alle acquisizioni e modalità ricostruttive della stessa (cfr. Cass., sez. IV, 1.2.2011, n. 19668, N.M. ed altri, nonché in senso conforme, Cass., sez. II, 20.9.2011, n. 43307, C.S.; Cass., sez. VI, 23.3.2011, n. 22281, G.F.A.; Cass., sez. VI, 20.12.2010, n. 4443, P.), che, in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie della persona offesa, possono condurre, in relazione a ciascuna di esse, ad esiti diversi, che, tuttavia, di per sé, non consentono di ravvisare una motivazione contraddittoria.<br />
Parimente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, apparendo evidente la natura offensiva delle espressioni rivolte dalla L. all’indirizzo della Le. (”zozzona, sporcacciona”).<br />
In esse, invero si ravvisano gli estremi dell’offesa all’onore ed al decoro della persona della Le. , aggredita attraverso espressioni gratuitamente volgari. Pur nel profondo mutamento intervenuto nel linguaggio comune, con l’uso diffuso di espressioni volgari, che in determinato contesti possono ritenersi “depurate” del loro significato oltraggioso, infatti, evidenziare, attraverso le espressioni innanzi indicate, un assoluto disinteresse del destinatario dell’offesa per le regole igieniche vigenti nel consesso civile e, quindi, per il rispetto delle esigenze di vita altrui, è certamente locuzione che, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo, conserva intatta la sua valenza ingiuriosa, in quanto volta a ferire la dignità altrui ed il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive.<br />
Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso proposto nell’interesse di L.A. va, dunque, rigettato, ai sensi dell’art. 615, co. 2, c.p.p., con condanna della ricorrente, giusto il disposto dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Depositata in Cancelleria il 09.11.2012</p>
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