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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Assemblea</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 19 novembre 2009 n. 24456</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Impugnazione delle Delibere]]></category>
		<category><![CDATA[Verbale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
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		<category><![CDATA[impugnazioni]]></category>
		<category><![CDATA[legge 17 agosto 1942 n. 1150]]></category>
		<category><![CDATA[pubblico passaggio]]></category>
		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si redige una convocazione perché sia inimpugnabile? Come si stila il verbale affinché sia inimpugnabile? Può il condominio ristrutturare un portico destinato al pubblico passaggio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; rel. Presidente -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. ATRIPALDI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>A.M.T. (OMISSIS), R.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso lo studio dell&#8217;avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato COLELLA ANTONIO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND.(OMISSIS), in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CESARE NERAZZINI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato BOCCHINI DILETTA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato GIUGLIANO DOMENICO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2695/2003 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 30/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 29/10/2009 dal Consigliere Dott. TRIOLA Roberto Michele;<br />
udito l&#8217;Avvocato GIGLIANO Francesco, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso, limitando per quanto di ragione, dal quinto motivo all&#8217;ottavo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 9 maggio 2000 A.M. T. e R.M., quali condomini del Condominio (OMISSIS), impugnavano davanti al Tribunale di Monza la Delib. assunta nell&#8217;assemblea del 12 aprile 2000, avente ad oggetto lavori di rifacimento del corsello carrabile al piano terreno, la pavimentazione del porticato e delle gallerie e il risanamento dell&#8217;intradosso della soletta sottostante.</p>
<p>A fondamento della impugnazione gli attori deducevano che non vi era corrispondenza tra ordine del giorno e deliberato con riferimento alla delega ai consiglieri in ordine alla definizione dei costi precisi, delle modalita&#8217; di pagamento, di affidamento e svolgimento dei lavori, di oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza che in percentuale non dovevano superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento dei tetti;</p>
<p>ad ogni modo tale delega non era consentita; infine, veniva dedotto che sussisteva il vizio di eccesso di potere derivante dall&#8217;avere l&#8217;assemblea deliberato l&#8217;effettuazione di opere non pertinenti al condominio, ma spettanti all&#8217;amministrazione comunale, in quanto relative alla pavimentazione di porticati gravati da servitu&#8217; di pubblico passaggio.</p>
<p>Il condominio si costituiva contestando il fondamento della domanda.</p>
<p>Con sentenza in data 20 settembre 2000 il Tribunale di Monza accoglieva l&#8217;impugnazione e annullava la delibera assunta dal condominio convenuto.</p>
<p>Quest&#8217;ultimo proponeva appello, chiedendo in via preliminare la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui agli artt. 180 e 183 c.p.c. e l&#8217;espletamento dell&#8217;attivita&#8217; difensiva impedita dal giudice di primo grado; nel merito la riforma della sentenza impugnata, e il rigetto della impugnazione della delibera, con condanna dei condomini impugnanti ex art. 96 c.p.c.; in via subordinata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, poiche&#8217; la delibera impugnata era stata sostituita dalla Delib. 22 giugno 2000.</p>
<p>Con sentenza non definitiva del 23 ottobre 2002 la Corte di appello di Milano dichiarava la nullita&#8217; della sentenza di primo grado per lesione del diritto alla difesa, per violazione dell&#8217;art. 180 c.p.c., comma 2, e dell&#8217;art. 183 c.p.c..</p>
<p>Con sentenza definitiva del 30 settembre 2003 La Corte di appello di Milano dichiarava la cessazione della materia del contendere, rigettava la domanda del condominio ex art. 96 c.p.c., condannava gli originari attori al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.</p>
<p>Sulla cessazione della materia del contendere cosi&#8217; motivavano i giudici di secondo grado:</p>
<p>La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi. Non risulta alcun&#8217;impugnazione di tale seconda delibera, che viene quindi a soprapporsi alla precedente del 12/4/2000, sostituendone l&#8217;efficacia. Si deve dunque ritenere cessata la materia del contendere in relazione all&#8217;impugnazione proposto da A.M.T. e R. M.; in tal senso viene riformata la sentenza appellata, accogliendo la domanda subordinata dell&#8217;appellante condominio.</p>
<p>In ordine alla disciplina delle spese di giudizio, cosi&#8217; motivava la Corte di appello:</p>
<p>Ai fini della disciplina delle spese di causa, nonche&#8217; della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. qui riproposta dal condominio, viene a rilevanza il tema della soccombenza virtuale.</p>
<p>La Delib. 12 aprile 2000 aveva elencato specificatamente l&#8217;opera da eseguire, fatto riferimento al preventivo della ditta I.CO.MA. e indicato il costo complessivo; aveva poi delegato ai consiglieri la definizione di &#8220;costi precisi, modalita&#8217; di pagamento, affidamento e svolgimento dei lavori, oneri aggiuntivi (direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza) che in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori di rifacimento tetti&#8221;.</p>
<p>Siffatta delega non puo&#8217; ritenersi eccessivamente ampia e quindi tale da esautorare l&#8217;assemblea del potere decisionale e dispositivo;</p>
<p>attesa la puntuale deliberazione circa l&#8217;ammontare per la spesa delle opere indicate, la delega in relazione ai &#8220;costi precisi&#8221; non puo&#8217; che concernere eventuali trattative tendenti ad ottenere un ribasso rispetto al preventivo presentato, e cosi&#8217; le &#8220;modalita&#8217; di pagamento&#8221; sono, all&#8217;evidenza, una questione meramente attuativa e collegata alla trattativa con l&#8217;appaltatore. La stessa appellata concorda nell&#8217;affermare che la scelta dell&#8217;appaltatore puo&#8217; essere delegata, nella misura in cui l&#8217;assemblea ha gia&#8217; definito l&#8217;opera da eseguire ed il costo della stessa; in relazione agli oneri aggiuntivi, specificatamente indicati (&#8220;direzione lavori, amministrazione, responsabile della sicurezza&#8221;) e&#8217; previsto un tetto massimo (&#8220;in percentuale non dovranno superare quelli dei precedenti lavori straordinari di rifacimento tetti&#8221;) che appare sufficiente limite alla discrezionalita&#8217; dei delegati.</p>
<p>Consegue che non era necessario evidenziare nell&#8217;ordine del giorno di convocazione la possibilita&#8217; di tale delega, in quanto trattasi appunto di modalita&#8217; meramente esecutive.</p>
<p>Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione&#8230;</p>
<p>In conclusione i vizi lamentati dagli impugnanti non possono ritenersi sussistenti.</p>
<p>Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti&#8230;</p>
<p>La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio viene respinta in assenza di allegazione e di prova di ulteriore danno non coperto dal ristoro delle spese di difesa.</p>
<p>Contro tale decisione hanno proposto ricorso per Cassazione A.M.T. e R.M., con otto motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito del passaggio in giudicato della sentenza parziale della Corte di appello, che aveva dichiarato la nullita&#8217; della sentenza di primo grado, si era formato il giudicato anche sulle questioni pregiudiziali rilevabili di ufficio, quali la (in) esistenza della cessazione della materia del contendere, che, pertanto, non poteva essere riesaminata dalla sentenza definitiva.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto il giudicato implicito su questioni pregiudiziali non puo&#8217; formarsi a seguito di decisioni di natura esclusivamente processuale.</p>
<p>Con il secondo motivo i ricorrenti deducono che la motivazione con la quale e&#8217; stata affermata la cessazione della materia del contendere, a seguito della integrale sostituzione della Delib. 12 aprile 2000 ad opera della successiva Delib. 20 giugno 2000 sarebbe solo apparente.</p>
<p>La Corte di appello, in particolare, non avrebbe operato il raffronto tra le due delibere, e conseguentemente l&#8217;affermazione che la seconda si sovrapponga alla prima sostituendone l&#8217;efficacia e&#8217; espressione meramente apodittica, priva di ogni rilevanza motivazionale.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, alla luce della motivazione della sentenza impugnata, che si riporta testualmente: La successiva assemblea straordinaria 22/6/2000 ha rideliberato sui punti di cui alla delibera impugnata (cfr. doc. prodotto in primo grado dal condominio); con larga maggioranza e precisa indicazione dei condomini contrari (e quindi, per sottrazione, di quelli favorevoli) l&#8217;assemblea ha confermato l&#8217;incarico alla ditta gia&#8217; in precedenza indicata, con indicazione puntuale della spesa a carico dei condomini e di quella a carico del Comune di (OMISSIS), ha precisato le condizioni di pagamento, l&#8217;entita&#8217; e la ripartizione degli oneri aggiuntivi.</p>
<p>I giudici di merito, infatti, in sostanza hanno inteso affermare che la seconda delibera ha recepito per relationem il contenuto della prima nella parte non modificata, sostituendola peraltro integralmente.</p>
<p>Con il terzo motivo i ricorrenti sembrano ribadire che non avendo l&#8217;assemblea tenutasi in data 22 giugno 2000 nuovamente approvato i lavori oggetto della precedente delibera, ma avendo sostanzialmente deciso soltanto in ordine a modalita&#8217; esecutive, erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto che la seconda delibera (in ordine di tempo) &#8220;viene quindi a sovrapporsi alla precedente del 12 aprile 2000, sostituendone l&#8217;efficacia&#8221;.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato, alla luce di quanto risulta dalla interpretazione delle delibere assunte dalla assemblea in data 22 giugno 2000, in cui sono stati approvati i preventivi e l&#8217;affidamento dei lavori, contro la quale nessuna specifica censura viene svolta dai ricorrenti.</p>
<p>Con il quarto motivo i ricorrenti si dolgono della loro condanna alle spese, in base al principio della soccombenza virtuale.</p>
<p>Premesso che i ricorrenti sembrano avere abbandonato la questione della illegittimita&#8217; in se&#8217; della delega ai consiglieri, da un punto di vista logico va esaminata per prima la questione relativa alla incompletezza dell&#8217;ordine del giorno, nel senso che in esso non era stata precisata la delega ai consiglieri.</p>
<p>La doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che, come rilevato dalla sentenza impugnata, si trattava di una semplice modalita&#8217; esecutiva, questa S.C. ha avuto occasione di affermare che l&#8217;omessa indicazione di un argomento, poi, deliberato, all&#8217;ordine del giorno, non puo&#8217; essere rilevata dal condomino dissenziente nel merito, ma che non ha eccepito la irregolarita&#8217; della convocazione (sent. 24 agosto 1998 n. 8344). Nella specie i ricorrenti non allegano neppure di avere sollevato tale eccezione.</p>
<p>I ricorrenti sostengono, poi, che erroneamente la Corte di appello ha affermato che: Quanto all&#8217;indicazione dei votanti a favore, si rileva nel verbale la puntuale indicazione dei condomini presenti all&#8217;assemblea (personalmente o per delega) nonche&#8217; l&#8217;indicazione nominativa di quelli che hanno espresso voto contrario alla deliberazione impugnata; col che l&#8217;individuazione dei voti favorevoli e&#8217; facilmente ottenibile per sottrazione. A tal fine i ricorrenti invocano la sentenza di questa S.C. in data 19 ottobre 1998 n. 10329.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>A prescindere dalla considerazione che la sentenza impugnata non si pone in espresso contrasto con la decisione invocata, va rilevato che questa S.C. ha avuto recentemente occasione di affermare che, in tema di delibere condominiali, non e&#8217; annullabile la delibera il cui verbale, ancorche&#8217; non riporti l&#8217;indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l&#8217;altro, l&#8217;elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l&#8217;indicazione, nominatim, dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perche&#8217; tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell&#8217;edificio da essi rappresentato, nonche&#8217; di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall&#8217;art. 1136 c.c.. (sent. 10 agosto 2009 n. 18192).</p>
<p>Deducono infine i ricorrenti:</p>
<p>- Relativamente al denunciato eccesso di potere, per avere l&#8217;assemblea deliberato lavori di manutenzione straordinaria su parti di edificio costituite in servitu&#8217; di uso pubblico a favore del Comune, violando l&#8217;art. 1135 c.c. i Giudici di Milano hanno cosi&#8217; motivato: &#8220;Infine, del contributo del Comune di (OMISSIS) viene dato espressamente atto nella delibera impugnata&#8221; quando in realta&#8217;, come indicato a pag. 6 della Sentenza la delibera si limitava ad affermare &#8220;L. 45.000.000 a carico del Comune di (OMISSIS)&#8221;.</p>
<p>Peraltro la questione sottoposta all&#8217;esame della Corte non era quella relativa alla congruita&#8217; del contributo, ma se l&#8217;assemblea avesse potuto deliberare l&#8217;esecuzione del rifacimento della pavimentazione di porticati di servitu&#8217; di pubblico passaggio. La L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 40 prevede, infatti, che le opere di costruzione e manutenzione dei pavimenti dei porticati di asserviti pubblico passaggio sia a carico del Comune.</p>
<p>Anche tale doglianza e&#8217; infondata, anche se va corretta la motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il fatto che la L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 40, comma 2 preveda che rimangono a carico del Comune e la costruzione (iniziale) e manutenzione del pavimento e la illuminazione dei portici soggetti alla servitu&#8217; di pubblico passaggio che il Comune creda di imporre sulle aree dei portici di nuove costruzioni e di quelle esistenti, non impedisce che il condominio possa autonomamente deliberare la ricostruzione di tale pavimento con caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti ed in ordine alle quali il Comune e&#8217; tenuto alla semplice manutenzione.</p>
<p>Con il quinto motivo i ricorrenti censurano il seguente passo della motivazione con la quale la sentenza impugnata li ha ritenuti soccombenti ai fini della condanna alle spese. Si rileva poi che la seconda Delib. 22 giugno 2000, che ha sostituito la precedente, e&#8217; stata assunta dopo la notificazione dell&#8217;atto di citazione di primo grado, ma anteriormente alla prima udienza e alla costituzione del condominio, che in effetti, con la sua comparsa, ne ha dato atto e ne ha prodotto una copia; l&#8217;interesse a coltivare l&#8217;impugnazione era quindi, e a prescindere dalla fondatezza dell&#8217;impugnazione, venuto meno fin dall&#8217;inizio del giudizio.</p>
<p>Ne consegue che le spese dell&#8217;intero giudizio vanno poste a carico dei condomini impugnanti.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, in quanto diretto contro un argomento utilizzato ad abundantiam dalla Corte di appello (difetto di interesse degli attuali ricorrenti a coltivare l&#8217;impugnazione dopo che era stata assunta la Delib. 22 giugno 2000).</p>
<p>Con il sesto motivo i ricorrenti deducono, sempre in riferimento alla condanna alle spese, che la Corte di appello non avrebbe tenuto conto che:</p>
<p>Sono stati, dunque comportamenti extraprocessuali e unilaterali del Condominio (assunzione della delibera poi impugnata) a dare causa al processo (assunzione della seconda delibera) a far, eventualmente cessare la materia del contendere, dopo che il rapporto processuale si era gia&#8217; costituito.</p>
<p>I comportamenti processuali del Condominio hanno invece causato il protrarsi del processo; costituzione in giudizio oltre i termini di cui all&#8217;art. 166 c.p.c., comunicazione dell&#8217;intervento della nuova delibera solo in sede di costituzione in giudizio deducendo peraltro, in comparsa di costituzione e risposta, circa la validita&#8217; della delibera impugnata e sostenendo il carattere meramente attuativo della seconda rispetto alla prima.</p>
<p>Sempre comportamenti processuali del Condominio, anche se di per legittimi ma non finalizzati allo scopo per i quali il codice di rito li prevede (compiuto esercizio del diritto di difesa), hanno comportato un aggravamento dell&#8217;attivita&#8217; e dei tempi del processo di appello, non finalizzato all&#8217;esercizio del diritto violato dal giudice di primo grado (denuncia del vizio di nullita&#8217; della sentenza di primo grado, per violazione del diritto di difesa, senza che poi, volta che tale vizio e&#8217; stato riscontrato e la Corte di appello ha messo il Condominio in grado di esercitarlo, quest&#8217;ultimo abbia effettivamente esercitato le relative facolta&#8217; processuali quali i depositi di memorie e la formulazione di ulteriori istanze).</p>
<p>Da ultimo va altresi&#8217; rilevato che i vizi della Sentenza di primo grado sono derivati esclusivamente da comportamenti &#8220;officiosii del giudice e che nessun comportamento dei ricorrenti ha dato causa a tali vizi.</p>
<p>Il motivo, di difficile comprensione in alcune sue espressioni, e&#8217; infondato.</p>
<p>I ricorrenti non considerano che correttamente la Corte di appello ha ritenuto che ai fini della pronuncia sulle spese si doveva tenere conto della fondatezza o meno della impugnazione della Delib. 12 aprile 2000 e che sotto tale profilo gli attuali ricorrenti sono risultati soccombenti virtuali.</p>
<p>Non si comprende, poi, come il comportamento processuale del condominio che, tra l&#8217;altro, si e&#8217; limitato a difendersi da una domanda infondata e ad impugnare in appello la violazione del diritto alla difesa, possa incidere su tale soccombenza, a favore degli attuali ricorrenti, che, a prescindere dalla infondatezza della loro domanda, imputano comportamenti dilatori al condominio, quando essi, a seguito della Delib. 22 giugno 2000, non avevano comunque interesse a coltivare tale domanda.</p>
<p>Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono del fatto che ai fini di una eventuale compensazione delle spese, la Corte di appello non abbia motivato in ordine alla rilevanza del rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dal condominio.</p>
<p>Anche tale motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>A prescindere dal fatto che la Corte di appello non ha escluso che gli attuali ricorrenti avessero agito con colpa grave, ma ha rigettato la domanda ex art. 96 c.p.c. esclusivamente sotto il profilo che non risultavano neppure allegati danni ulteriori oltre quelli coperti dal ristoro delle spese di difesa, nel caso di soccombenza reciproca, ai fini della compensazione (o della non compensazione) delle spese non e&#8217; necessaria una motivazione specifica.</p>
<p>Con l&#8217;ottavo motivo i ricorrenti deducono che in appello il condominio aveva cosi&#8217; concluso: In via subordinata.</p>
<p>a) dato atto che, in ogni caso, la delibera impugnata e&#8217; stata sostituita dalla Delib. condominiale 22 giugno 2000, dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse;</p>
<p>b) compensare tra le parti le spese e competenze del primo grado del giudizio e condannare gli attuali appellati alla rifusione delle spese e competenze del secondo grado.</p>
<p>Ne conseguiva che la Corte di appello di Milano, nell&#8217;accogliere la domanda subordinata del condominio, non poteva, senza violare l&#8217;art. 112 c.p.c., condannare gli attuali ricorrenti anche al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>La doglianza e&#8217; fondata alla luce del principio recentemente affermato da questa S.C., secondo il quale la condanna alle spese di lite, in quanto accessoria e consequenziale alla definizione del giudizio, puo&#8217; essere emessa a carico della parte soccombente (pure virtuale) anche di ufficio e in difetto di esplicita richiesta della parte vittoriosa, a meno che vi sia un&#8217;espressa volonta&#8217; contraria di quest&#8217;ultima che ne chieda la compensazione. In tal caso il giudice che condanni comunque la parte soccombente alla rifusione delle spese, viola il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all&#8217;art. 112 c.p.c. (sent. 22 ottobre 2007 n. 22106).</p>
<p>In definitiva, vanno rigettati i primi sette motivi del ricorso, mentre va accolto l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, in relazione alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.</p>
<p>In relazione al parziale accoglimento del ricorso sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta i primi sette motivi del ricorso; accoglie l&#8217;ottavo motivo e per l&#8217;effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado; compensa le spese del giudizio di cassazione.<br />
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.<br />
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 marzo 2000 n. 3634</title>
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		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convgocazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[validità]]></category>
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		<description><![CDATA[Come si redige una convocazione di assemblea di condominio valida a tutti gli effetti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vittorio VOLPE &#8211; Presidente -<br />
Dott. Antonino ELEFANTE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Giovanna SCHERILLO &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>LASERRA PAOLA, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANC. CORTE CASSAZIONE, difesa dagli avvocati MASTROPASQUA PASQUALE, MASTROPASQUA GAETANO, MASTROPASQUA CORRADO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND EDIFICIO VIA CRISPI 105 NAPOLI, in persona dell&#8217;Amm.re p.t MONACO ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE REGINA MARGHERITA 278, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIOVE STEFANO, difeso unitamente dagli avvocati ABENANTE GIUSEPPE, METAFORA ANTONIO, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 46-97 della Corte d&#8217;Appello di NAPOLI, depositata il 10-01-97;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19-11-99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l&#8217;accoglimento del 1 motivo del ricorso, assorbiti gli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione 27-4-1989 Laserra Paola conveniva in giudizio il condominio dell&#8217;edificio sito in Napoli alla via Crispi 104 al fine di sentir dichiarare la nullità della delibera assembleare con la quale era stato vietato a tutti i condomini la sosta dei motorini negli spazi di proprietà comune.</p>
<p>Il condominio convenuto, costituitosi, contestava il fondamento della domanda e, in via riconvenzionale, chiedeva ordinarsi alla attrice di non parcheggiare motorini negli spazi comuni.</p>
<p>L&#8217;adito pretore di Napoli dichiarava la propria incompetenza e rimetteva le parti innanzi al tribunale. Il giudizio veniva riassunto dall&#8217;attrice.</p>
<p>Il tribunale di Napoli, con sentenza 8-6-1995, rigettava la domanda principale ed accoglieva quella riconvenzionale.</p>
<p>Avverso la detta sentenza la Laserra proponeva appello al quale resisteva il condominio. La corte di appello di Napoli, con sentenza depositata il 10-1-1997, rigettava il gravame osservando: che era infondata la tesi dell&#8217;appellante secondo cui, essendo stato indicato nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea il tema della &#8220;regolamentazione&#8221; del parcheggio dei motorini, non era consentito al condominio di deliberare il &#8220;divieto&#8221; di parcheggio, stante la differenza tra regolamentazione e divieto; che per la validità delle delibere dell&#8217;assemblea condominiale è sufficiente che vi sia una ampia coincidenza tra gli argomenti proposti e quelli trattati; che ciò era appunto riscontrabile nel caso in esame; che la decisione impugnata era da ritenersi concorde con quella pretorile dal momento che, prendendo le mosse dallo stesso punto di partenza (divieto di parcheggio) , il tribunale non aveva assimilato il concetto di divieto a quello di regolamentazione, ma aveva affermato &#8211; su un piano distinto e diverso rispetto a quello relativo alla competenza a decidere &#8211; la legittimità della delibera nei sensi sopra precisati (ampia coincidenza tra i due concetti) ; che legittimamente il condominio aveva interdetto il parcheggio in quanto ritenuto incompatibile con la destinazione naturale e funzionale della cosa comune; che una precedente eventuale prassi non poteva essere invocata quale impedimento alla possibilità di adottare la delibera impugnata; che il tribunale aveva respinto l&#8217;opposizione alla delibera che aveva vietato il parcheggio in tutti gli spazi condominiali, sicché era privo di rilevanza il riferimento effettuato nell&#8217;impugnata sentenza, al corridoio di accesso alle cantinole, mentre l&#8217;appellante aveva indicato lo spazio incriminato solo nel passaggio per l&#8217;accesso al cantinato comune; che ciò valeva anche in relazione al divieto imposto dal tribunale in accoglimento della riconvenzionale; che l&#8217;amministratore del condominio non aveva bisogno di alcuna autorizzazione per formulare la riconvenzionale nei confronti della Laserra &#8211; e non degli altri condomini &#8211; costituendo tale iniziativa attività posta in essere per eseguire la delibera dell&#8217;assemblea in questione; che era del tutto generico ed inammissibile il motivo di gravame con il quale l&#8217;appellante aveva eccepito l&#8217;infondatezza della riconvenzionale (per incompetenza, illiceità, eccesso di potere e mancanza di titolo) senza specificazione delle ragioni di tale critica.</p>
<p>La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da Laserra Paola con ricorso affidato a quattro motivi.</p>
<p>Il condominio ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1105 c.c., omessa o insufficiente motivazione e violazione del giudicato interno. Deduce la Laserra che la corte di appello ha errato nel non ravvisare la diversità dell&#8217;oggetto dell&#8217;ordine del giorno (regolamentazione parcheggio motorini) rispetto all&#8217;oggetto della deliberazione (divieto di sosta dei motorini). L&#8217;impugnata sentenza ha &#8211; immotivatamente &#8211; ravvisato tra i due oggetti non la continenza ma &#8220;un&#8217;ampia convergenza&#8221; ed ha così violato l&#8217;articolo 1105 c.c. che, per assicurare la preventiva informazione tra ordine del giorno e deliberazione, vuole identità o quanto meno continenza. I detti due oggetti sono infatti diversi, inassimilabili e reciprocamente incontinenti ed anzi contrapposti come accertato, con autorità di giudicato interno, dalla sentenza pretorile di incompetenza che aveva individuato l&#8217;oggetto della controversia nel divieto e non nella regolamentazione del parcheggio di motorini. Il tribunale ha illogicamente superato il giudicato pretorile con la pretesa onnicomprensività dell&#8217;asserita &#8220;ampia convergenza&#8221;.</p>
<p>Il motivo è infondato.</p>
<p>Occorre premettere che, come è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, affinché la delibera di un&#8217;assemblea condominiale sia valida è necessario che l&#8217;avviso di convocazione elenchi, sia pur in modo non analitico e minuzioso, specificatamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione (sentenza 19-2-1997 n. 1511). In particolare la disposizione dell&#8217;articolo 1105, terzo comma, c.c. &#8211; applicabile anche in materia di condominio di edifici &#8211; la quale prescrive che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell&#8217;avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell&#8217;esame dei singoli punti da parte dell&#8217;assemblea (sentenza 25-11-1993 n. 11677). L&#8217;accertamento della sussistenza della completezza o meno dell&#8217;ordine del giorno di un&#8217;assemblea condominiale &#8211; nonché della pertinenza della deliberazione dell&#8217;assemblea al tema in discussione indicato nell&#8217;ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione &#8211; è poi demandato all&#8217;apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato (sentenza citata 19-2-1997 n. 1511).</p>
<p>Nella specie è giuridicamente corretta, oltre che adeguata e puntuale nonché immune da vizi logici, l&#8217;affermazione della corte di appello secondo cui la deliberazione adottata dall&#8217;assemblea condominiale di vietare la sosta dei motorini negli spazi condominiali non travalicava i limiti dell&#8217;argomento posto all&#8217;ordine del giorno nell&#8217;avviso di convocazione avente ad oggetto la regolamentazione del parcheggio dei motorini negli spazi condominiali. In proposito la corte di merito &#8211; con ineccepibile motivazione &#8211; ha ritenuto di ravvisare una sostanziale convergenza (e non contrapposizione) tra il concetto di regolamentazione e quello di divieto il che non si pone in contrasto nè con la logica nè con la coerenza atteso che la decisione di vietare il parcheggio ben può essere il frutto e la conclusione della linea evolutiva della discussione sulla regolamentazione, ossia sulla determinazione delle norme interne in tema di sosta dei veicoli.</p>
<p>Da quanto precede &#8211; e dal rilevato possibile sbocco della discussione, in ordine alla regolamentazione del parcheggio dei motorini, nella determinazione di vietare la sosta dei detti veicoli &#8211; emerge con evidenza, come logica conseguenza, l&#8217;infondatezza della tesi della ricorrente circa l&#8217;asserita violazione del giudicato interno rappresentato dalla sentenza del pretore che aveva individuato l&#8217;oggetto della controversia nel divieto e non nella regolamentazione del parcheggio: l&#8217;oggetto della controversia è rimasto immutato, anche nel prosieguo del giudizio innanzi al tribunale e poi alla corte di appello.</p>
<p>Con il secondo motivo si denuncia: plurima violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1102 c.c.; plurima omessa pronuncia o omessa motivazione; ultrapetizione con violazione di altro giudicato interno; violazione articoli 111 Costituzione e 132 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la corte di appello ha errato nel non riconoscere che la destinazione a parcheggio motori negli spazi condominiali emergeva dalla intrinseca natura e funzione di tali spazi e dal pluriennale tacito consenso di tutti i condomini. Il giudice di secondo grado ha violato ed applicato falsamente l&#8217;articolo 1102 c.c. non avendo considerato che, nel silenzio del titolo, alla destinazione naturale e funzionale della cosa comune può affiancarsi una destinazione impressa dall&#8217;uso. Inoltre la cosa comune può essere utilizzata dal condomino anche in modo particolare e diverso se ciò non altera l&#8217;equilibrio tra le utilizzazioni e non determina pregiudizievoli invadenze. La corte di merito non ha poi fornito alcuna motivazione in ordine: a) alla asserita incompatibilità tra parcheggio e destinazione naturale e funzionale della cosa; b) all&#8217;individuazione in concreto sia della destinazione del bene condominiale, sia della compatibilità di usi diversi del cortile. La sentenza della corte di appello è incorsa anche nel vizio di ultrapetizione con violazione di altro giudicato interno scaturente dalla sentenza del tribunale, non appellata dal condominio, per la parte relativa all&#8217;accertamento di una &#8220;inveterata contraria pratica consuetudinaria dei condomini&#8221;. La corte territoriale, infine, non ha fornito alcuna motivazione in ordine al rilevante punto concernente la diversità topografica e funzionale degli spazi condominiali di accesso alle cantinole individuali ed al cantinato comune.</p>
<p>Le dette censure non sono fondate.</p>
<p>L&#8217;articolo 1102 c.c. pone al potere dei singoli condomini di utilizzare le cose comuni il limite rappresentato dal divieto di alterare la destinazione del bene e di impedire ad altri di fame parimenti uso. Nella specie l&#8217;assemblea dei condomini &#8211; interprete degli interessi collettivi del gruppo &#8211; ha ritenuto il parcheggio dei motorini negli spazi condominiali in contrasto ed incompatibile con la destinazione funzionale e strutturale del bene comune. La detta valutazione dell&#8217;assemblea condominiale è stata ritenuta valida e confermata dalla corte di appello la cui motivazione al riguardo non è sindacabile in sede di legittimità posto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è compito del giudice del merito accertare di volta in volta se gli atti o le opere dei singoli condomini concernenti il godimento della cosa comune siano o meno conformi alla destinazione della cosa stessa e pregiudichino o meno i diritti degli altri condomini (sentenze 21-5-1990 n. 4566; 8-7-1984 n. 4195; 10-3-1981 n. 1336).</p>
<p>Nessun valore può poi essere attribuito &#8211; ai fini del detto accertamento &#8211; alla &#8220;precedente eventuale prassi&#8221; (cui si fa riferimento nell&#8217;impugnata sentenza) o alla &#8220;inveterata contraria pratica consuetudinaria dei condomini&#8221; (punto posto in evidenza nella sentenza di primo grado e, secondo la ricorrente, passato in giudicato in quanto non oggetto di gravame). Al riguardo è sufficiente rilevare che in ogni caso l&#8217;assemblea condominiale ha comunque ritenuto di porre termine all&#8217;uso (frutto di una prassi ovvero di una inveterata consuetudine) di parcheggiare motorini negli spazi comuni in quanto incompatibile con il regolare utilizzo di detti spazi.</p>
<p>Occorre infine osservare che il divieto a parcheggiare è stato posto dall&#8217;assemblea condominiale con riferimento a tutti gli spazi comuni per cui è irrilevante la diversità topografica e funzionale di tali spazi richiamata dalla Laserra nel motivo di ricorso in esame.</p>
<p>Con il terzo motivo la ricorrente denuncia: violazione e falsa applicazione degli articoli 75 c.p.c., 1130, 1131 e 1136 c.c.; violazione giudicato interno; omessa o insufficiente motivazione.</p>
<p>Deduce la Laserra che, come eccepito nei giudizi di merito, l&#8217;amministratore del condominio ha proposto la domanda riconvenzionale pur essendo privo della necessaria capacità processuale in quanto l&#8217;assemblea lo aveva autorizzato solo a resistere in giudizio. Ha quindi errato la corte di appello nell&#8217;affermare che con la detta riconvenzionale l&#8217;amministratore aveva dato esecuzione alla delibera con la quale era stato autorizzato a stare in giudizio. Infatti l&#8217;articolo 1130 c.c. vuole una esecuzione conforme alla deliberazione mentre nella specie l&#8217;impugnata sentenza ha qualificato come esecuzione la proposizione di una riconvenzionale che essa stessa ha ricostruito come difforme dalla deliberazione: questa è stata infatti resa nei confronti di tutti i condomini, laddove la riconvenzionale è stata proposta solo contro essa Laserra. Peraltro l&#8217;azione diretta ad ottenere l&#8217;accertamento della destinazione di cose comuni non è collegabile ai compiti attribuiti all&#8217;amministratore e per i quali questi ha la rappresentanza dei condomini. D&#8217;altra parte la sentenza del pretore, passata in giudicato, aveva affermato che la controversia verteva sul divieto e non sulle modalità e quantità d&#8217;uso.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento.</p>
<p>Con la proposizione della domanda riconvenzionale l&#8217;amministratore del condominio non ha chiesto l&#8217;accertamento della destinazione delle cose comuni, ma si è limitato a dare esecuzione ed attuazione pratica alla delibera con la quale l&#8217;assemblea condominiale aveva disposto il divieto di parcheggiare i motorini negli spazi comuni.</p>
<p>Pertanto &#8211; come correttamente rilevato dalla corte territoriale la quale al riguardo ha rispettato il giudicato formatosi in seguito alla sentenza del pretore circa l&#8217;oggetto della controversia (divieto e non modalità d&#8217;uso l&#8217;amministratore non aveva bisogno di una preventiva autorizzazione per agire in giudizio nei confronti della Laserra al fine di chiederne la condanna a non parcheggiare motorini negli spazi condominiali. È evidente che tale attività deve essere ritenuta come meramente conseguenziale rispetto alla detta delibera in quanto volta ad eseguire la volontà dell&#8217;assemblea non rispettata dalla citata condomina nei cui confronti l&#8217;amministratore poteva autonomamente agire in giudizio secondo quanto disposto dal primo comma dell&#8217;articolo 1131 c.c. con riferimento al n. 1 del precedente articolo dello stesso codice.</p>
<p>Del tutto irrilevante è poi che la delibera in questione è stata resa nei confronti di tutti i condomini laddove la domanda riconvenzionale è stata proposta solo verso la Laserra. In proposito è appena il caso di evidenziare che non risulta che altri condomini si siano opposti alla detta delibera e che abbiano continuato a parcheggiare motorini negli spazi condominiali.</p>
<p>Con il quarto motivo la Laserra denuncia plurima omissione di pronuncia, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all&#8217;eccepita carenza di interesse del condominio ad agire per vietare la sosta dei motorini nel corridoio di accesso alle cantinole. Deduce la ricorrente di non aver mai parcheggiato motorini nell&#8217;unico corridoio menzionato nelle conclusioni della riconvenzionale e nel dispositivo della sentenza appellata, ossia il corridoio di accesso alle cantinole.</p>
<p>Anche questo motivo, al pari degli altri, deve essere disatteso.</p>
<p>La corte di appello, dopo aver rilevato che la delibera condominiale in esame aveva vietato il parcheggio in tutti gli spazi condominiali, ha conseguentemente prima ritenuto infondata la censura mossa dalla Laserra alla sentenza di primo grado con riferimento all&#8217;asserita omessa distinzione delle varie aree condominiali e, poi, ha coerentemente rigettato anche l&#8217;altro motivo di gravame concernente la connessa questione dell&#8217;esatta individuazione e definizione della zona comune oggetto della domanda riconvenzionale. La decisione della corte di merito è ineccepibile posto che la ricorrente, proponendo opposizione alla delibera condominiale in questione, si è di fatto posta in contrasto con la volontà dell&#8217;assemblea dei condomini che aveva inteso vietare il parcheggio dei motorini in tutti gli spazi condominiali, ivi compreso quello oggetto della domanda riconvenzionale dell&#8217;amministratore. Tale domanda, quindi, correttamente è stata accolta dai giudici del merito anche perché la Laserra, ritenendo illegittimo il detto divieto, ben avrebbe potuto in qualsiasi momento estendere la facoltà di parcheggiare motorini &#8211; facoltà di fatto, come è pacifico, già esercitata in uno dei tratti condominiali &#8211; in tutti gli spazi comuni e, quindi, anche in quello indicato nella domanda riconvenzionale.</p>
<p>Il ricorso deve pertanto essere rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessive lire 173.000, oltre lire 1.500.000 a titolo di onorari.<br />
Roma 19 novembre 1999.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sntenza 31 maggio 2012 n. 33221</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 11:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza]]></category>
		<category><![CDATA[reato]]></category>

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		<description><![CDATA[Insultare l'architetto che rappresenta un condomino in assemblea risulta in un reato?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo &#8211; Presidente -<br />
Dott. BRUNO Paolo Antoni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)D.V. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 1/2011 TRIB.SEZ.DIST. di BARLETTA, del 27/09/2011;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SPINACI S., che ha concluso per il rigetto;<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. A. Florio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Propone ricorso per cassazione D.V. avverso la sentenza del Tribunale di Trani &#8211; sezione distaccata di Barletta &#8211; in data 27 settembre 2011 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento del danno, in ordine al reato di ingiurie commesso nel settembre e nel dicembre 2002 in danno di S.M..</p>
<p>Il reato non è ancora prescritto a causa della interruzione ed anche della sospensione del relativo termine, per giorni 738, con la conseguenza che ne è prevista la scadenza l&#8217;8 giugno 2012.</p>
<p>Deduce:</p>
<p>1) la nullità del processo di primo grado e degli atti successivi avendo la difesa prodotto, per le udienze del 18 giugno 2009 e 25 febbraio 2010, certificazioni attestanti l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato il quale nel primo caso, era stato ricoverato presso il reparto di cardiologia dell&#8217;ospedale di Andria e, nel secondo caso, presso il centro riabilitativo (OMISSIS) di Pescara.</p>
<p>Il giudice aveva ingiustamente rifiutato il rinvio sulla base dell&#8217;erronea motivazione secondo cui si trattava di malattia cronica, da sottoporre a un programma riabilitativo pianificabile nel tempo;</p>
<p>2) il vizio di motivazione sul mancato proscioglimento.</p>
<p>L&#8217;affermazione di responsabilità in ordine al primo episodio era stata basata sulle dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, la quale, secondo l&#8217;assunto del ricorrente, non deve neppure prestare giuramento.</p>
<p>L&#8217;espressione proferita dell&#8217;imputato in quell&#8217;occasione, peraltro, atteneva alla circostanza che la persona offesa lavorasse senza emettere fattura e quindi a un&#8217;evenienza che, riportata nel contesto della discussione, trovava ampia giustificazione.</p>
<p>Il secondo episodio offensivo contestato non aveva invece trovato riscontro probatorio con riferimento all&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;. Era rimasto comprovato soltanto il ricorso all&#8217;espressione &#8220;che cazzo&#8221; la quale è entrata nell&#8217;uso comune e non ha rilevanza penale, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, quando è proferita in posizione di parità rispetto all&#8217;interlocutore;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all&#8217;art. 599 c.p..</p>
<p>Nel comportamento dell&#8217;imputato si sarebbe dovuto riconoscere lo stato d&#8217;ira di chi reagisce al fatto ingiusto altrui avendo l&#8217;imputato, anche nella forma putativa, ritenuto di reagire a intromissioni ingiustificate della persona offesa in lavori di pertinenza del condominio nel quale quella non abitava.</p>
<p>Il difensore di parte civile ha denunciato la inammissibilità dell&#8217;appello sotto il profilo della mancata espressa aggressione al capo della sentenza di primo grado contenente le tradizioni civili.</p>
<p>Il ricorso è inammissibile.</p>
<p>Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell&#8217;art. 420 ter c.p.p., per non avere il giudice di primo grado riconosciuto l&#8217;assoluto impedimento dell&#8217;imputato a comparire in due udienze del 2009 del 2010.</p>
<p>Si riporta, nell&#8217;atto di impugnazione, la condivisibile giurisprudenza di legittimità in tema di malattia cronica e della sua attitudine a integrare il detto impedimento assoluto, evitando però &#8211; ed in violazione dei principio di autosufficienza del ricorso nonchè di quello della necessaria specificità dei motivi &#8211; di indicare e di allegare la reale natura ed i termini della concreta rilevazione della patologia riconosciuta come cronica dello stesso giudice procedente.</p>
<p>Una simile omissione impedisce a questo giudice di legittimità di apprezzare la rilevanza della questione e l&#8217;eventuale fondamento della denunciata violazione di legge, dovendo trovare applicazione, in materia, anche l&#8217;orientamento secondo cui l&#8217;assoluto impedimento a comparire dell&#8217;imputato, indicato dall&#8217;art. 420 quater c.p.p., comma 1, configurabile anche in relazione ad una malattia a carattere cronico, sussiste purchè determini un impedimento effettivo, legittimo e di carattere assoluto, riferibile ad una situazione non dominabile dall&#8217;imputato e a lui non ascrivibile (Rv. 220247).</p>
<p>Ed infatti, la stessa giurisprudenza osserva pure che la presenza di una situazione patologica cronica e legata all&#8217;età dell&#8217;imputato, ove non sia tale da impedirne la presenza in udienza o la sua partecipazione cosciente al procedimento, non costituisce legittima causa nè della sospensione del procedimento per incapacità dell&#8217;imputato, nè di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento a comparire di quest&#8217;ultimo (Rv. 251901).</p>
<p>Uguale rilievo rende inammissibile la censura riguardante il mancato rinvio per l&#8217;impedimento dedotto con riferimento al ricovero in centro abilitativo.</p>
<p>Il secondo motivo è ugualmente inammissibile, anche per genericità.</p>
<p>In primo luogo è manifestamente infondata l&#8217;osservazione sulla inidoneità delle dichiarazioni della persona offesa a costituire prova di responsabilità. La persona offesa anche costituita parte civile, partecipa al processo, di regola, in qualità di testimone e, in tale veste, è tenuta a prestare giuramento sicche le sue dichiarazioni sono idonee ad essere valutate come elemento di prova anche a prescindere dalla ricerca e dalla sussistenza di elementi di riscontro.</p>
<p>Quanto, poi, al principio evocato in ricorso, secondo cui l&#8217;espressione offensiva deve essere valutata non prima di essere calata nel contesto nel quale essa è stata pronunciata, se ne ribadisce la condivisibilità ma se ne rileva anche la menzione del tutto generica nel ricorso che ci occupa.</p>
<p>Il ricorrente, violando il disposto dell&#8217;art. 581 c.p.p., non indica le ragioni in punto di fatto, sulle quali poggia la censura, con la conseguenza che la denuncia circa la mancata contestualizzazione dell&#8217;espressione offensiva in esame, risulta del tutto non apprezzabile.</p>
<p>Se mai il principio di diritto risulta evocato in maniera del tutto eccentrica rispetto la ricostruzione dell&#8217;accaduto come effettuata nella sentenza di primo grado e fatta propria anche dal giudice d&#8217;appello.</p>
<p>Risulta infatti da tali sentenze di merito che l&#8217;espressione ingiuriosa con la quale l&#8217;imputato ha attribuito alla persona offesa di lavorare evadendo gli obblighi fiscali, è stata pronunciata nel corso di una seduta condominiale nella quale il comportamento della persona offesa risulta essere stato soltanto quello di avere insistito per effettuare i lavori condominiali invece non graditi all&#8217;imputato.</p>
<p>In ordine al secondo episodio, fermo che la sentenza di primo grado al pari di quella di appello non risulta addebitata l&#8217;espressione &#8220;mafioso&#8221;, deve osservarsi che il principio di diritto evocato dal ricorrente non appare decisivo fini di risolvere il processo in senso favorevole al medesimo. L&#8217;espressione di volgarità ingiuriosa è riconosciuta dalla giurisprudenza come idonea ad integrare gli estremi del reato qui in esame.</p>
<p>E d&#8217;altra parte, costituisce un ragionamento logico e plausibile quello del giudice del merito il quale ha posto in evidenza come l&#8217;espressione &#8220;architetto del cazzo&#8221; fosse stata pronunciata all&#8217;indirizzo della persona offesa, da parte dell&#8217;imputato, in un atteggiamento gratuitamente astioso e senza che vi fosse stato alcun previo tentativo di relazionarsi con la controparte in modo da preservarne la dignità.</p>
<p>Inammissibile è l&#8217;ultimo motivo di ricorso, formulato ancora in maniera assertiva e tutta versata in fatto, essendo da escludere che la partecipazione alla decisione sui lavori condominiali da parte della persona offesa quale sostituto del padre, potesse costituire oggettivamente o anche soltanto soggettivamente per l&#8217;imputato un fatto ingiusto al quale reagire per effetto di un giustificato stato d&#8217;ira.</p>
<p>Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000,00.</p>
<p>In base al principio della soccombenza l&#8217;imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile e liquidate come in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla Cassa delle Ammende la somma di Euro 1000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile che liquida in Euro 1800,00 oltre accessori come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 luglio 1999 n. 8116</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Rappresentanza]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[convocazione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[formazione assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[rappresentanza]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti perché i comproprietari di un piamo o parte di esso si possano ritenere ritualmente convocati?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Michele LUGARO &#8211; Presidente -<br />
Dott. Ugo RICCIO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Antonino ELEFANTE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Matteo IACUBINO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giovanni SETTIMJ &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>RL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANTONIO D&#8217;ALESSIO, che la difende per procura speciale del Consolato Generale d&#8217;Italia a Londra Prot. n. 459 del 04-02-97,</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO,in persona dell&#8217;amministratore, Sig.ra MAGNIFICO Maria Giuseppina, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell&#8217;avvocato GIANCARLO SABBADINI, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1141-96 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 27-03-96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04-11-98 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;<br />
udito l&#8217;Avvocato D&#8217;ALESSIO ANTONIO, difensore del ricorrente, che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato SABBADINI GIANCARLO, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con citazione addì 1.6.87, Lidia RL, nella sua qualità di proprietaria d&#8217;un appartamento nella palazzina condominiale in Anzio alla Via Catilina n. 2, conveniva in giudizio il condominio innanzi al tribunale di Velletri per sentir dichiarare la nullità dell&#8217;assemblea tenutasi il 30.04.87 e delle deliberazioni nell&#8217;occasione adottate. In particolare &#8211; per quel che in questa sede ancora interessa in relazione ai motivi di ricorso &#8211; contestava al convenuto: l&#8217;attribuzione arbitraria di 46 millesimi a DC, condomino solo comproprietario d&#8217;un&#8217;unità indivisa; il mancato invio dell&#8217;avviso di convocazione a tutti i condomini; l&#8217;errore nell&#8217;attribuzione unitaria dei millesimi della proprietà Pace, invece divisa in due porzioni distinte.</p>
<p>Il condominio, nel costituirsi chiedendo la reiezione dell&#8217;avversa domanda, eccepiva, tra l&#8217;altro, che quanto indicato nella convocazione corrispondeva a quanto discusso e deliberato, che il condomino DC aveva partecipato in rappresentanza di tutti i comproprietari dell&#8217;unita e quindi quale titolare degli interi 140 millesimi, che le condomine Pace non avevano mai richiesto l&#8217;attribuzione d&#8217;una distinta caratura millesimale per le due unità ricavate dall&#8217;appartamento originario.</p>
<p>Con sentenza 154-90, il Tribunale di Velletri &#8211; ritenuto, tra l&#8217;altro, sui punti ancora in questione, che, se errore era ravvisabile nelle decisioni dell&#8217;assemblea, esso era, se mai, quello d&#8217;aver attribuito al condomino DC una capacità rappresentativa limitata a soli 46 millesimi; che eventuali errori della tabella od innovazioni tali da renderne necessaria la modifica ex art. 68 disp. att. CC dovevano essere fatti valere con specifica azione, nel frattempo dovendosi applicare le tabelle esistenti; che l&#8217;asserita mancata convocazione di alcuni condomini, doveva essere dedotta dagli interessati; che quanto osservato circa il numero dei condomini e la caratura delle singole proprietà valeva anche per la questione della ripartizione delle spese &#8211; respingeva la domanda.</p>
<p>Avverso detta sentenza la RL proponeva appello. Resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza n. 1141 del 27.3.96, la Corte d&#8217;Appello di Roma rigettava il gravame evidenziando, sempre per quel che qui ancora interessa:</p>
<p>- sul primo motivo relativo alla dedotta violazione dell&#8217;art. 67 disp. att. CC &#8211; che la partecipazione all&#8217;assemblea d&#8217;uno dei comproprietari d&#8217;una singola unità doveva presumersi in rappresentanza di tutti i comproprietari che la doglianza relativa all&#8217;attribuzione al DC di millesimi inferiori a quelli in realtà rappresentati era incoerente con la deduzione dell&#8217;insufficienza della maggioranza; che era stato osservato l&#8217;art. 1136, 2 comma, CC relativo al quorum necessario ai fini dell&#8217;approvazione delle proposte, per cui l&#8217;appellante non aveva interesse a dedurre l&#8217;assunta irregolarità del numero degli intervenuti, rilevante essendo il solo calcolo delle quote del valore dell&#8217;edificio rappresentate, anche in ragione del fatto che non risultava vi fossero stati dei dissenzienti;</p>
<p>- sul secondo motivo, che le tabelle esistenti dovevano essere rispettate fino a quando non ne fosse intervenuta la modifica convenzionale o giudiziale;</p>
<p>- sul terzo motivo, che permaneva il vincolo contrattuale, derivante dai rispettivi atti d&#8217;acquisto, al rispetto delle tabelle originariamente prescelte dai condomini;</p>
<p>- i restanti motivi di gravame venivano giudicati irrilevanti o inammissibili nel giudizio d&#8217;appello.</p>
<p>Avverso detta sentenza la RL proponeva ricorso per cassazione con due motivi.</p>
<p>Resisteva con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo la ricorrente &#8211; denunziando violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 67 disp. att. CC e di tutte le norme con esso connesse e presupposte, in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 CPC; nullità della sentenza e del procedimento in relazione all&#8217;art. 360 n. 4 CPC; vizio di motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art. 360 n. 5 CPC &#8211; si duole che la Corte di merito abbia errato nel ritenere validamente rappresentate in assemblea le quote delle proprietà DC e Pace concludendo per la sussistenza del quorum: necessario alla validità dell&#8217;assemblea che, per contro, a suo avviso non era stato raggiunto.</p>
<p>Il motivo non merita accoglimento già per due considerazioni di carattere generale.</p>
<p>In primo luogo, per la sua stessa genericità, in quanto la ricorrente, deducendo quale causa di nullità della costituzione dell&#8217;assemblea l&#8217;insussistenza del quorum necessario per la validità della stessa in relazione alla dedotta irregolare partecipazione di rappresentanti per le proprietà DC e Pace, avrebbe dovuto, anzi tutto, facendo esatto riferimento alla ripartizione in quote del valore dell&#8217;intero edificio ed indicando le singole quote presenti ed assenti, illustrare la situazione verificatasi in occasione dell&#8217;assemblea contestata e dimostrare come l&#8217;errata attribuzione dei millesimi relativi alle unità immobiliari DC e Pace avesse determinato l&#8217;insussistenza del quorum richiesto per la validità dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Ciò che non ha fatto, così venendo meno all&#8217;obbligo (che, per il principio d&#8217;autosufficienza del ricorso per cassazione, incombe sul ricorrente) di mettere il giudice di legittimità in condizione d&#8217;accertare, sulla base del solo ricorso, la rilevanza e la decisività della questione prospettatagli ai fini della possibilità, in astratto, d&#8217;una definizione della controversia difforme da quella cui è pervenuto il giudice a quo; genericità siffatta comporta la reiezione del motivo.</p>
<p>Nè giova alla ricorrente aver provveduto all&#8217;uopo con la memoria depositata prima dell&#8217;udienza di discussione, giacché le difese consentite dall&#8217;art. 378 CPC sono solo quelle destinate a chiarire i motivi d&#8217;impugnazione già svolti ovvero a confutare te tesi avversarie, mentre consentite non sono difese con le quali vengano sollevate questioni nuove non rilevabili d&#8217;ufficio o, come nella specie, venga specificato od integrato od ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso (Cass. 19.5.97 n. 4445, 7.3.96 n. 1793, 15.6.95 n. 6756).</p>
<p>In secondo luogo, il motivo va disatteso per difetto di legittimazione della ricorrente a dedurre il preteso vizio d&#8217;invalidità dell&#8217;assemblea, in quanto si controverte non della sussistenza o meno d&#8217;un&#8217;idonea convocazione di tutti i comproprietari delle singole unità immobiliari de quibus &#8211; questione che, investendo uno dei presupposti di validità della costituzione dell&#8217;assemblea e, quindi, un vizio comportante nullità assoluta, può essere sollevata da qualsiasi condomino &#8211; ma del potere del soggetto presente in assemblea di rappresentare gli altri soggetti contitolari del medesimo diritto alla partecipazione.</p>
<p>Per tale ipotesi, questa Corte ha ripetutamente evidenziato come, affinché uno dei comproprietari pro indiviso di un piano o porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all&#8217;assemblea del condominio, nonché validamente rappresentato nella medesima con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione da altro comproprietario della stessa unità immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che l&#8217;uno dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell&#8217;assemblea ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza all&#8217;altro (Cass. 11.11.92 n. 12119, 28.7.90 n. 7630, 25.5.84 n. 3231, 24.1.80 n. 590).</p>
<p>Quanto, poi, a tale potere, in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante intervenuto in assemblea ed il condomino rappresentato debbono ritenersi disciplinati dalle regole generali sul mandato, con la conseguenza che solo il condomino delegante o quello che si ritenga falsamente rappresentano sono legittimati a far valere gli eventuali vizi della delega o la carenza del potere di rappresentanza e non anche gli altri condomini estranei a tale rapporto (cfr. Cass. 26.4.94 n. 3952).</p>
<p>Può d&#8217;altronde, ma solo ad abundantiam, brevemente rilevarsi anche l&#8217;infondatezza del motivo stesso.</p>
<p>Quanto alla posizione DC, la ricorrente censura l&#8217;impugnata sentenza per erronea applicazione al caso di specie della praesumptio hominis, essendoci ritenuto DC, comproprietario per un quarto d&#8217;una porzione immobiliare del complessivo valore di 140 millesimi, rappresentante per implicito anche degli altri comproprietari e, quindi, dell&#8217;intera quota, mentre, ad avviso d&#8217;essa ricorrente, ex art. 67 disp. att. CC, in difetto di delega da parte degli altri comproprietari, la situazione non avrebbe consentito di considerar presenti nè i 140 millesimi, come ritenuto dai giudici di merito, nè la quota proporzionale di 46 millesimi, come ritenuto dall&#8217;assemblea.</p>
<p>Vero è, per contro, che la norma invocata non trova applicazione al caso di specie, in quanto dettata per l&#8217;ipotesi in cui tutti i comproprietari di una singola unità immobiliare siano presenti all&#8217;assemblea e si renda necessario attribuire all&#8217;un d&#8217;essi il potere d&#8217;esprimere la volontà comune, irrilevanti rimanendo per il condominio gli eventuali contrasti in seno al gruppo dei detti comproprietari.</p>
<p>Nell&#8217;ipotesi, invece, che dei comproprietari di una singola unità immobiliare uno solo sia presente all&#8217;assemblea, quando non sia contestato o possa comunque ritenersi provato che tutti siano stati idoneamente convocati per averne ricevuta notizia ai pari del comproprietario presente (o comunque da questi), è legittimo presumere &#8211; particolarmente ove trattisi di soggetti legati da rapporto di parentela ed, in ogni caso, ove non siano noti contrasti d&#8217;interessi tra loro &#8211; che, anche in assenza d&#8217;espressa delega (questa potendo essere conferita in forma verbale) il comproprietario presente legittimamente rappresenti quelli assenti.</p>
<p>Siffatte valutazioni rientrano nella competenza esclusiva del giudice del merito e, perché possano essere censurate in sede di legittimità, se ne deve non solo dedurre ma anche dimostrare l&#8217;erroneità e-o l&#8217;illogicità, ciò che, nella specie, la ricorrente non ha fatto, essendosi limitata a contestare apoditticamente quel ricorso alla presunzione che la Corte territoriale ha correttamente operato attenendosi esplicitamente alla giurisprudenza di legittimità in materia.</p>
<p>Nè può costituire valido motivo di censura, sotto l&#8217;esaminato profilo, la mancata considerazione, del giudice del merito, della circostanza che, secondo la ricorrente, il DC avrebbe dichiarato a verbale d&#8217;essere presente a titolo personale e non in rappresentanza degli altri comproprietari, in quanto, tale circostanza non risultando dall&#8217;impugnata sentenza, la ricorrente stessa non prova &#8211; ma neppure anche soltanto deduce &#8211; d&#8217;aver prospettato tale circostanza nella prima fase del giudizio, onde il giudice ne tenesse conto ai fini della formazione del proprio convincimento, per il che la questione non può essere dedotta nè presa in considerazione per la prima volta nella fase di legittimità.</p>
<p>Quanto alla posizione Pace, la ricorrente contesta alla Corte di merito di non aver adeguatamente valutato l&#8217;avvenuta divisione, comunicata al condominio, dell&#8217;originaria unità immobiliare in due distinte unità, onde la presenza del delegato d&#8217;una sola delle due proprietarie, originariamente comproprietarie, non poteva dar luogo, a suo avviso, all&#8217;attribuzione dell&#8217;intera quota di 140 millesimi.</p>
<p>Il che non è esatto, in quanto, sin quando non sia intervenuta una variazione formale delle tabelle millesimali su richiesta dei condomini interessati, le vicende della singola unità immobiliare rimangono interne al gruppo dei comproprietari dell&#8217;unità stessa ed ininfluenti per il condominio, pur se a questo sia stata comunicata l&#8217;avvenuta divisione.</p>
<p>Con il secondo motivo la ricorrente &#8211; denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 1118, 1136 e 1138 CC e della normativa connessa in relazione all&#8217;art. 360 n. 3 CPC; nullità della sentenza e del procedimento ex art. 350 (NDR: così nel testo) n. 4 CPC; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 n. 5 CPC &#8211; si duole che la Corte di merito non abbia rilevata l&#8217;esclusione d&#8217;alcune unità immobiliari dalle tabelle annesse al regolamento di condominio con conseguente stravolgimento della realtà condominiale.</p>
<p>Il motivo è anch&#8217;esso viziato da genericità prima ancora che infondato.</p>
<p>Sostiene, infatti, la ricorrente che, in base alla &#8220;inoppugnabile documentazione prodotta&#8221;, i condomini dovevano essere considerati in numero di 15 e non in numero di 9 come asserito in forza della tabella millesimale allegata al regolamento di condominio; non specifica, tuttavia, la ricorrente nè i nominativi dei condomini asseritamente pretermessi, nè quali siano le unità immobiliari loro appartenenti; nè quali documenti abbia prodotti e quale titolo ciascuno di essi attribuisca per la partecipazione al condominio; in altri termini, la ricorrente si è limitata a dedurre, senza dimostrarlo, che i condomini dovrebbero essere 15 e non 9.</p>
<p>All&#8217;uopo non giovano le precisazioni tardivamente fornite con la memoria.</p>
<p>Il che, come già rilevato anche per il primo motivo, contrasta con la necessaria autosufficienza del ricorso per cassazione, la mancanza della cui specificità non consentendo al giudice di legittimità di valutare la rilevanza della censura al fine d&#8217;una decisione della controversia astrattamente difforme da quella cui è pervenuto il giudice a quo, ed osta all&#8217;esame della censura stessa.</p>
<p>Censura che, comunque, non merita accoglimento.</p>
<p>Se è vero, infatti, che, per la giurisprudenza di questa Corte, le assemblee condominiali e le deliberazioni in esse adottate sono da considerare valide, pur in mancanza di tabelle millesimali, sol che sia rispettata la proporzionalità reale delle quote presenti o votanti rispetto al valore complessivo dell&#8217;edificio, è pur vero che le pronunzie in tal senso presuppongono la mancanza delle tabelle, le quali, per contro, quando esistenti, rappresentano la base unica per la determinazione tanto del numero dei condomini ai fini della valida costituzione dell&#8217;assemblea, quanto del valore ponderale di ciascuna quota ai fini della validità delle deliberazioni.</p>
<p>Le tabelle millesimali, in vero, hanno natura di pattuizioni contrattuali sia ove predisposte dall&#8217;originario costruttore ed inserite nell&#8217;atto d&#8217;acquisto delle singole unità immobiliari, sia ove deliberate dall&#8217;assemblea; pertanto sono vincolanti per ciascun condomino sino alla loro revisione e rappresentano legittima base di calcolo (sinché revisione contrattuale o giudiziale non intervenga) anche se si siano verificate successivamente variazioni di consistenza così dell&#8217;edificio come di singole sue porzioni.</p>
<p>Per il che, il condomino il quale intenda impugnare una deliberazione condominiale sotto il profilo dell&#8217;invalidità della costituzione dell&#8217;assemblea o dell&#8217;approvazione della delibera stessa per l&#8217;assunta erronea individuazione degli aventi diritto a partecipare all&#8217;assemblea o per l&#8217;assunta erronea attribuzione dei millesimi pur conformi a tabella, ha l&#8217;onere d&#8217;impugnare, contestualmente, la tabella millesimale e di chiederne la revisione o la modifica ex art. 69 disp. att. CC.</p>
<p>Domanda che l&#8217;odierna ricorrente non risulta abbia formulata.</p>
<p>Nessuno dei motivi meritano accoglimento, il ricorso va respinto.</p>
<p>Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessive L 4.769.950 delle quali L 4.500.000 per onorari.<br />
Così deciso in Camera di Consiglio il 4.11.98.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 marzo 2003 n. 4531</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[maggioranze]]></category>
		<category><![CDATA[modalità di voto]]></category>
		<category><![CDATA[quorum]]></category>

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		<description><![CDATA[Può una decisione assembleare essere presa in maniera non ortodossa? Se sì ci sono dei limiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -<br />
Dott. Alfredo MENSITIERI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Rosario DE JULIO &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO BLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO, in persona Amm.re p.t. MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANO MENNELLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 160-99 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 20-01-99;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-11-02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato Claudio BLA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, ha rigettato l&#8217;appello proposto da BLA avverso la sentenza del tribunale del luogo, che aveva rigettata l&#8217;impugnazione, proposta dal BLA, con atto di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti deliberazioni adottato in data 27 maggio 1996 dall&#8217;assemblea del Condominio di Via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: nomina dell&#8217;amministratore del Condominio; approvazione del bilancio consuntivo relativo all&#8217;anno 1995; autorizzazione al nuovo amministratore ad emettere &#8220;bollettini provvisori&#8221; di pagamento per l&#8217;anno 1996, in attesa della formazione e dell&#8217;approvazione del relativo preventivo.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello ha osservato che: a) correttamente l&#8217;assemblea era stata convocata dagli amministratori dei due preesistenti condomini dell&#8217;unico fabbricato, nonostante che il tribunale di Roma avesse, in esito a precedente giudizio, ritenuta illegittima la costituzione di un condominio per ciascuna delle due scale del fabbricato, sia perché tale decisione non aveva comportato la revoca, la sospensione o la cessazione dalla carica degli amministratori dei due preesistenti condomini, sia perché, comunque, in virtù del principio della prorogatio imperii, detti amministratori avevano conservato i loro poteri sino alla nomina del nuovo, unico amministratore; b) le deleghe conferite dai condomini DN, M e Convento di S. Benedetto dovevano considerarsi valide, non essendo richiesta la forma scritta per il loro conferimento e l&#8217;eventuale loro invalidità potendo essere fatta valere solo dai condomini rappresentanti; c) ugualmente, solo il condomino interessato poteva far valere la tardività della comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, che, peraltro, nelle specie non risultava provata; d) il disposto dell&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ. legittimava l&#8217;approvazione separata di spese riguardanti ciascuna scala, non potendosi ritenere legittimati all&#8217;approvazione, per assoluta mancanza di interesse, i condomini che non ne traggano alcuna utilità; e) quando il preventivo non sia stato ancora approvato, l&#8217;Amministratore può essere autorizzato dall&#8217;assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 1135, n. 2 , cod. civ., a riscuotere i contributi in via provvisoria, in acconto e salvo conguaglio; f) inammissibile per estrema genericità doveva ritenersi la censura relativa a &#8220;spese non dovute, non documentate ed erroneamente ripartite&#8221;.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il BLA sulla base di un unico motivo, articolato in sei punti.</p>
<p>Resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, il Condominio di Via Vicenza 30-32, in Roma.</p>
<p>All&#8217;odierna udienza il difensore del ricorrente ha replicato con osservazioni scritte alla richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal P.M..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con l&#8217;unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codice; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di conflitto d&#8217;interessi ed onere della prova (artt. 2373 e 2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>All&#8217;uopo, adduce che: 1 ) erroneamente la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto legittima la convocazione dell&#8217;assemblea da parte degli amministratori dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesistenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un unico fabbricato comportava l&#8217;inesistenza ed illegittimità della nomina di amministratori separati per ciascun condominio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini, non avrebbero potuto disporre la convocazione dell&#8217;assemblea, che, ai sensi dell&#8217;art. 66, co. 2 , disp. att. cod. civ., in caso di mancanza dell&#8217;amministratore, può essere disposta ad iniziativa di ciascun condomino; l&#8217;illegittimità della nomina non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della prorogatio dei poteri;</p>
<p>2 ) poiché l&#8217;art. 7 del regolamento condominiale prescrive la forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non denunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì l&#8217;esistenza stessa delle deleghe, il giudice d&#8217;appello non poteva negargli il diritto di controllare l&#8217;esistenza o regolarità delle deleghe, anche all&#8217;effetto di poter sicuramente opporre ai delegati le risultanze dell&#8217;assemblea e le sue deliberazioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciata a MB, che poi sarebbe risultato eletto nuovo amministratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, avendo, il MB, interesse alla sua nomina come amministratore;</p>
<p>3 ) la corte di merito, equivocando tra omessa e tardiva convocazione ed omettendo di esaminare la dichiarazione dell&#8217;ufficio postale attestante che ad esso ricorrente l&#8217;avviso di convocazione era stato comunicato addirittura dopo che l&#8217;assemblea si era tenuta, ha disatteso il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l&#8217;interesse a far valere la nullità assoluta delle deliberazioni condominiali per difetto di convocazione va riconosciuto a ciascun condomino, anche quando egli sia stato regolarmente convocato ed abbia partecipato all&#8217;assemblea;</p>
<p>4 ) facendo falsa applicazione dell&#8217;art. 1123, Ult. co., cod. civ., la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l&#8217;approvazione di due distinti consuntivi, trascurando di considerare che essi non riguardavano le spese relative alla manutenzione delle scale A e B, bensì tutte le spese condominiali;</p>
<p>5 ) non può essere legittimamente ricompresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea l&#8217;emissione di bollettini provvisori di pagamento da parte dell&#8217;amministratore, senza esonero dei condomini assenti e senza l&#8217;indicazione dei criteri di ripartizione, della misura e delle modalità di pagamento, tale autorizzazione risolvendosi nel conferimento di un non consentito arbitrio all&#8217;amministratore; peraltro, l&#8217;argomento non era indicato nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea, che prevedeva, invece, l&#8217;approvazione del preventivo e del piano di riparto;</p>
<p>6 ) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto viziato da genericità il motivo col quale si denunciava l&#8217;illegittimità del rendiconto perché indicava spese non dovute, erroneamente ripartite e non documentate; tale censura, invero, ribadiva gli specifici rilievi critici svolti con le note scritte depositate in data 20 dicembre 1996, in primo grado.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>1 ) Anche se, contrariamente a quel che ritiene la Corte d&#8217;Appello, la dichiarata illegittimità della costituzione di separati condomini per ciascuna delle due scale del fabbricato condominiale comportava automaticamente l&#8217;illegittimità della nomina di due distinti amministratori, dovendosi procedere alla nomina dell&#8217;amministratore dell&#8217;unico condominio, si deve ritenere che, comunque, in virtù dell&#8217;istituto della prorogatio imperii, applicabile in ogni caso in cui il condominio venga privato dell&#8217;opera del suo amministratore e siasi in attesa della nomina del nuovo amministratore, correttamente l&#8217;assemblea sia stata convocata dagli amministratori dei preesistenti due condomini, la cui costituzione era stata dichiarata illegittima.</p>
<p>Per vero, l&#8217;istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull&#8217;interesse del condominio alla continuità dell&#8217;amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell&#8217;amministratore, ma anche nei casi di revoca dell&#8217;amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina.</p>
<p>A diversa conclusione non può indurre la norma di cui all&#8217;art. 66, co. 2 cod. civ., poiché il potere di convocare l&#8217;assemblea attribuito a ciascun condomino da tale norma presuppone la mancanza dell&#8217;amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell&#8217;amministratore o di illegittimità della sua nomina.</p>
<p>2 ) Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4601-1983; sent. n. 3952-1994), in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene per l&#8217;ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l&#8217;operato del delegato nel corso dell&#8217;assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest&#8217;ultimo. L&#8217;inefficacia, tuttavia, non è rilevabile d&#8217;ufficio ma solo su eccezione di parte e la legittimazione a proporre l&#8217;eccezione spetta esclusivamente al condomino pseudo &#8211; rappresentato.</p>
<p>Inammissibile, poi, perché per la prima volta posta in questa sede, è la questione del conflitto di interessi in cui si sarebbe venuto a trovare il MB, delegato dai condomini P.</p>
<p>3 ) Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano stati presenti all&#8217;assemblea, deve presumersi che essi abbiano avuto comunque notizia della convocazione dell&#8217;assemblea, sicché la loro partecipazione all&#8217;assemblea è, per costante e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4846-1988; Cass., sent. n. 1033-1995; Cass., sent. n. 875-1999), idonea a sanare l&#8217;eventuale irregolarità della convocazione.</p>
<p>4 ) È ben vero che, come osserva il ricorrente, l&#8217;accertata illegittimità della costituzione di un duplice condominio imponeva una sola votazione dell&#8217;unica assemblea condominiale per l&#8217;unico bilancio consuntivo, senza che a tale conclusione si potesse derogare, come, invece, ha fatto il giudice d&#8217;appello, in forza della norma posta dall&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ., poiché si votò, non già per le sole spese di manutenzione e pulizia delle due scale, bensì per il bilancio consuntivo complessivo.</p>
<p>Sennonché, sebbene la votazione si sia svolta in maniera irregolare e certamente atipica, non risulta che siano state violate le norme che fissano il quorum costitutivo dell&#8217;assemblea ed il quorum deliberativo; il ricorrente nulla deduce al riguardo. Sicché, deve ritenersi che, sommati i millesimi rappresentati da tutti i condomini presenti o rappresentati e da tutti i condomini che approvarono le delibere impugnate, i due quorum siano stati rappresentati.</p>
<p>Inammissibili, perché per la prima volta fatte in sede di legittimità (comunque, il ricorrente non si duole di omesso esame) e, peraltro, perché non esposte in ricorso, nonostante la loro autonoma valenza, risultano le deduzioni fatte dal ricorrente con le note scritte di replica al P.M. in ordine ad un presunto pregiudizio scaturito a suo carico dall&#8217;irregolare votazione in tema di ripartizione delle spese condominiali.</p>
<p>5 ) Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e puntuale gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, in attesa dell&#8217;approvazione del bilancio preventivo, l&#8217;assemblea deliberi di autorizzare l&#8217;amministratore a chiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.</p>
<p>Trattasi di materia affidata al potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Quanto, poi, al rilievo che l&#8217;argomento non sarebbe stato inserito nell&#8217;O.d.G. dell&#8217;assemblea, si osserva che, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la questione viene posta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, dev&#8217;essere ritenuta inammissibile. Nè, comunque, la sentenza viene impugnata per omesso esame della questione.</p>
<p>6 ) L&#8217;ultima censura è infondata, sia perché, come risulta dalla stessa prospettazione fattane in ricorso, il motivo d&#8217;appello si limitava a riportarsi alle doglianze espresse in primo grado sia perché le stesse note esplicative depositate in primo grado non indicavano le ragioni per cui le spese ivi elencate non erano, ad avviso del ricorrente, dovute oppure erano erroneamente ripartite oppure non erano documentate.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l&#8217;ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2656,50, di cui euro 2500,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.</p>
<p>Cassazione Civile Sez. II 27 marzo 2003 n. 4531</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. Vincenzo CALFAPIETRA &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. Alfredo MENSITIERI &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -</p>
<p>Dott. Rosario DE JULIO &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. Carlo CIOFFI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>BLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE SANTO 10, presso lo studio dell&#8217;avvocato CLAUDIO BLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p>- ricorrente -</p>
<p>contro</p>
<p>CONDOMINIO, in persona Amm.re p.t. MB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell&#8217;avvocato LUCIANO MENNELLA, che lo difende, giusta delega in atti;</p>
<p>- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 160-99 della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositata il 20-01-99;</p>
<p>udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13-11-02 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;</p>
<p>udito l&#8217;Avvocato Claudio BLA, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;</p>
<p>udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per rigetto del ricorso.</p>
<p>Fatto</p>
<p>La Corte d&#8217;Appello di Roma, con sentenza resa in data 20 gennaio 1999, ha rigettato l&#8217;appello proposto da BLA avverso la sentenza del tribunale del luogo, che aveva rigettata l&#8217;impugnazione, proposta dal BLA, con atto di citazione notificato il 3 luglio 1996, delle seguenti deliberazioni adottato in data 27 maggio 1996 dall&#8217;assemblea del Condominio di Via Vicenza, nn. cc. 30-32, in Roma: nomina dell&#8217;amministratore del Condominio; approvazione del bilancio consuntivo relativo all&#8217;anno 1995; autorizzazione al nuovo amministratore ad emettere &#8220;bollettini provvisori&#8221; di pagamento per l&#8217;anno 1996, in attesa della formazione e dell&#8217;approvazione del relativo preventivo.</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello ha osservato che: a) correttamente l&#8217;assemblea era stata convocata dagli amministratori dei due preesistenti condomini dell&#8217;unico fabbricato, nonostante che il tribunale di Roma avesse, in esito a precedente giudizio, ritenuta illegittima la costituzione di un condominio per ciascuna delle due scale del fabbricato, sia perché tale decisione non aveva comportato la revoca, la sospensione o la cessazione dalla carica degli amministratori dei due preesistenti condomini, sia perché, comunque, in virtù del principio della prorogatio imperii, detti amministratori avevano conservato i loro poteri sino alla nomina del nuovo, unico amministratore; b) le deleghe conferite dai condomini DN, M e Convento di S. Benedetto dovevano considerarsi valide, non essendo richiesta la forma scritta per il loro conferimento e l&#8217;eventuale loro invalidità potendo essere fatta valere solo dai condomini rappresentanti; c) ugualmente, solo il condomino interessato poteva far valere la tardività della comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione, che, peraltro, nelle specie non risultava provata; d) il disposto dell&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ. legittimava l&#8217;approvazione separata di spese riguardanti ciascuna scala, non potendosi ritenere legittimati all&#8217;approvazione, per assoluta mancanza di interesse, i condomini che non ne traggano alcuna utilità; e) quando il preventivo non sia stato ancora approvato, l&#8217;Amministratore può essere autorizzato dall&#8217;assemblea, ai sensi dell&#8217;art. 1135, n. 2 , cod. civ., a riscuotere i contributi in via provvisoria, in acconto e salvo conguaglio; f) inammissibile per estrema genericità doveva ritenersi la censura relativa a &#8220;spese non dovute, non documentate ed erroneamente ripartite&#8221;.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il BLA sulla base di un unico motivo, articolato in sei punti.</p>
<p>Resiste con controricorso illustrato da successiva memoria, il Condominio di Via Vicenza 30-32, in Roma.</p>
<p>All&#8217;odierna udienza il difensore del ricorrente ha replicato con osservazioni scritte alla richiesta di rigetto del ricorso avanzata dal P.M..</p>
<p>Diritto</p>
<p>Con l&#8217;unico motivo formulato il ricorrente censura la sentenza impugnata per: violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1135, 1136, 1137 cod. civ. e 66 disp. att. stesso codice; violazione e falsa applicazione delle norme vigenti in tema di conflitto d&#8217;interessi ed onere della prova (artt. 2373 e 2697 cod. civ.); insufficienza e contraddittorietà della motivazione.</p>
<p>All&#8217;uopo, adduce che: 1 ) erroneamente la Corte d&#8217;Appello ha ritenuto legittima la convocazione dell&#8217;assemblea da parte degli amministratori dei due preesistenti condomini, poiché la dichiarata inesistenza ed illegittimità di una pluralità di condomini per un unico fabbricato comportava l&#8217;inesistenza ed illegittimità della nomina di amministratori separati per ciascun condominio, con la conseguenza che essi, non essendo condomini, non avrebbero potuto disporre la convocazione dell&#8217;assemblea, che, ai sensi dell&#8217;art. 66, co. 2 , disp. att. cod. civ., in caso di mancanza dell&#8217;amministratore, può essere disposta ad iniziativa di ciascun condomino; l&#8217;illegittimità della nomina non consentiva, peraltro, il ricorso al principio della prorogatio dei poteri;</p>
<p>2 ) poiché l&#8217;art. 7 del regolamento condominiale prescrive la forma scritta per il rilascio delle deleghe a rappresentare i condomini in sede di assemblea ed esso ricorrente non denunciava un eccesso di potere da parte dei delegati, bensì l&#8217;esistenza stessa delle deleghe, il giudice d&#8217;appello non poteva negargli il diritto di controllare l&#8217;esistenza o regolarità delle deleghe, anche all&#8217;effetto di poter sicuramente opporre ai delegati le risultanze dell&#8217;assemblea e le sue deliberazioni; inoltre, con riferimento alle deleghe rilasciata a MB, che poi sarebbe risultato eletto nuovo amministratore, si era verificato un caso di conflitto di interessi, avendo, il MB, interesse alla sua nomina come amministratore;</p>
<p>3 ) la corte di merito, equivocando tra omessa e tardiva convocazione ed omettendo di esaminare la dichiarazione dell&#8217;ufficio postale attestante che ad esso ricorrente l&#8217;avviso di convocazione era stato comunicato addirittura dopo che l&#8217;assemblea si era tenuta, ha disatteso il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo cui l&#8217;interesse a far valere la nullità assoluta delle deliberazioni condominiali per difetto di convocazione va riconosciuto a ciascun condomino, anche quando egli sia stato regolarmente convocato ed abbia partecipato all&#8217;assemblea;</p>
<p>4 ) facendo falsa applicazione dell&#8217;art. 1123, Ult. co., cod. civ., la sentenza impugnata ha ritenuto legittima l&#8217;approvazione di due distinti consuntivi, trascurando di considerare che essi non riguardavano le spese relative alla manutenzione delle scale A e B, bensì tutte le spese condominiali;</p>
<p>5 ) non può essere legittimamente ricompresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea l&#8217;emissione di bollettini provvisori di pagamento da parte dell&#8217;amministratore, senza esonero dei condomini assenti e senza l&#8217;indicazione dei criteri di ripartizione, della misura e delle modalità di pagamento, tale autorizzazione risolvendosi nel conferimento di un non consentito arbitrio all&#8217;amministratore; peraltro, l&#8217;argomento non era indicato nell&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea, che prevedeva, invece, l&#8217;approvazione del preventivo e del piano di riparto;</p>
<p>6 ) erroneamente la corte territoriale ha ritenuto viziato da genericità il motivo col quale si denunciava l&#8217;illegittimità del rendiconto perché indicava spese non dovute, erroneamente ripartite e non documentate; tale censura, invero, ribadiva gli specifici rilievi critici svolti con le note scritte depositate in data 20 dicembre 1996, in primo grado.</p>
<p>Il ricorso è infondato.</p>
<p>1 ) Anche se, contrariamente a quel che ritiene la Corte d&#8217;Appello, la dichiarata illegittimità della costituzione di separati condomini per ciascuna delle due scale del fabbricato condominiale comportava automaticamente l&#8217;illegittimità della nomina di due distinti amministratori, dovendosi procedere alla nomina dell&#8217;amministratore dell&#8217;unico condominio, si deve ritenere che, comunque, in virtù dell&#8217;istituto della prorogatio imperii, applicabile in ogni caso in cui il condominio venga privato dell&#8217;opera del suo amministratore e siasi in attesa della nomina del nuovo amministratore, correttamente l&#8217;assemblea sia stata convocata dagli amministratori dei preesistenti due condomini, la cui costituzione era stata dichiarata illegittima.</p>
<p>Per vero, l&#8217;istituto della prorogatio imperii, essendo fondato, oltre che sulla presunzione di una conformità della prorogatio alla volontà dei condomini, anche sull&#8217;interesse del condominio alla continuità dell&#8217;amministratore, rileva la sua utilità, non solo nei casi di scadenza del termine di cui al secondo comma dell&#8217;art. 1129 cod. civ. o di dimissioni dell&#8217;amministratore, ma anche nei casi di revoca dell&#8217;amministratore o di annullamento per illegittimità della delibera di nomina.</p>
<p>A diversa conclusione non può indurre la norma di cui all&#8217;art. 66, co. 2 cod. civ., poiché il potere di convocare l&#8217;assemblea attribuito a ciascun condomino da tale norma presuppone la mancanza dell&#8217;amministratore, che è ipotesi diversa da quella che si verifica nei casi di cessazione per qualsivoglia causa del mandato dell&#8217;amministratore o di illegittimità della sua nomina.</p>
<p>2 ) Come ritenuto dalla condivisa giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 4601-1983; sent. n. 3952-1994), in difetto di norme particolari, i rapporti tra il rappresentante ed il condomino rappresentato sono disciplinati dalle regole del mandato, con la conseguenza che, come si ritiene per l&#8217;ipotesi del negozio concluso dal falsus procurator, l&#8217;operato del delegato nel corso dell&#8217;assemblea è inefficace nei confronti del delegante fino alla ratifica da parte di quest&#8217;ultimo. L&#8217;inefficacia, tuttavia, non è rilevabile d&#8217;ufficio ma solo su eccezione di parte e la legittimazione a proporre l&#8217;eccezione spetta esclusivamente al condomino pseudo &#8211; rappresentato.</p>
<p>Inammissibile, poi, perché per la prima volta posta in questa sede, è la questione del conflitto di interessi in cui si sarebbe venuto a trovare il MB, delegato dai condomini P.</p>
<p>3 ) Vero è che la nullità della deliberazione per omessa comunicazione dell&#8217;avviso di convocazione dell&#8217;assemblea può esser fatta valere da ciascun condomino, trattandosi di nullità assoluta, ma quando, come nel caso in esame, i condomini nei cui confronti la comunicazione sarebbe stata omessa, siano stati presenti all&#8217;assemblea, deve presumersi che essi abbiano avuto comunque notizia della convocazione dell&#8217;assemblea, sicché la loro partecipazione all&#8217;assemblea è, per costante e condivisa giurisprudenza (cfr. Cass., sent. n. 4846-1988; Cass., sent. n. 1033-1995; Cass., sent. n. 875-1999), idonea a sanare l&#8217;eventuale irregolarità della convocazione.</p>
<p>4 ) È ben vero che, come osserva il ricorrente, l&#8217;accertata illegittimità della costituzione di un duplice condominio imponeva una sola votazione dell&#8217;unica assemblea condominiale per l&#8217;unico bilancio consuntivo, senza che a tale conclusione si potesse derogare, come, invece, ha fatto il giudice d&#8217;appello, in forza della norma posta dall&#8217;art. 1123, ult. co., cod. civ., poiché si votò, non già per le sole spese di manutenzione e pulizia delle due scale, bensì per il bilancio consuntivo complessivo.</p>
<p>Sennonché, sebbene la votazione si sia svolta in maniera irregolare e certamente atipica, non risulta che siano state violate le norme che fissano il quorum costitutivo dell&#8217;assemblea ed il quorum deliberativo; il ricorrente nulla deduce al riguardo. Sicché, deve ritenersi che, sommati i millesimi rappresentati da tutti i condomini presenti o rappresentati e da tutti i condomini che approvarono le delibere impugnate, i due quorum siano stati rappresentati.</p>
<p>Inammissibili, perché per la prima volta fatte in sede di legittimità (comunque, il ricorrente non si duole di omesso esame) e, peraltro, perché non esposte in ricorso, nonostante la loro autonoma valenza, risultano le deduzioni fatte dal ricorrente con le note scritte di replica al P.M. in ordine ad un presunto pregiudizio scaturito a suo carico dall&#8217;irregolare votazione in tema di ripartizione delle spese condominiali.</p>
<p>5 ) Nessuna norma vieta che, ai fini di una sollecita e puntuale gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, in attesa dell&#8217;approvazione del bilancio preventivo, l&#8217;assemblea deliberi di autorizzare l&#8217;amministratore a chiedere ai condomini pagamenti provvisori, con riserva di conguaglio sulla base del bilancio approvato e tenuto conto dei valori millesimali attribuiti a ciascuna proprietà individuale.</p>
<p>Trattasi di materia affidata al potere discrezionale dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Quanto, poi, al rilievo che l&#8217;argomento non sarebbe stato inserito nell&#8217;O.d.G. dell&#8217;assemblea, si osserva che, per quel che risulta dalla sentenza impugnata, la questione viene posta per la prima volta in sede di legittimità e, pertanto, dev&#8217;essere ritenuta inammissibile. Nè, comunque, la sentenza viene impugnata per omesso esame della questione.</p>
<p>6 ) L&#8217;ultima censura è infondata, sia perché, come risulta dalla stessa prospettazione fattane in ricorso, il motivo d&#8217;appello si limitava a riportarsi alle doglianze espresse in primo grado sia perché le stesse note esplicative depositate in primo grado non indicavano le ragioni per cui le spese ivi elencate non erano, ad avviso del ricorrente, dovute oppure erano erroneamente ripartite oppure non erano documentate.</p>
<p>Conclusivamente, il ricorso va respinto e, pertanto, secondo l&#8217;ordinario criterio, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 2656,50, di cui euro 2500,00 per onorari.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 novembre 2002, nella camera di consiglio della 2a Sezione Civile.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 20 giugno 2012 n. 10199</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 13:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimità]]></category>
		<category><![CDATA[merito]]></category>
		<category><![CDATA[poteri dell'assemblea]]></category>
		<category><![CDATA[sindacato dell'autorità giudiziaria]]></category>

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		<description><![CDATA[Fin dove può spingersi il sindacato dell'autorità giudiziaria nel decidere sulle decisioni dell'assemblea?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SCHETTINO Olindo &#8211; Presidente -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. PROTO Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.M. (OMISSIS), domiciliata in ROMA ex lege, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato CIVALLERO DAVIDE;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VITTORIO LOCCHI 6, presso lo studio dell&#8217;avvocato PIZZI GIANCARLO, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato GISMONDI MARIO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1012/2004 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 28/06/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2012 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.- Il Tribunale di Torino rigettava l&#8217;impugnativa proposta da C.M. avverso la delibera con cui il Condominio di via (OMISSIS) di quella città aveva respinto la proposta della medesima attrice che fosse aperto un conto corrente intestato al Condominio per il deposito da parte dell&#8217; amministratore delle somme richieste per fare fonte alle spese condominiali.</p>
<p>Con sentenza dep. il 28 giugno 2004 la Corte di appello di Torino rigettava l&#8217;impugnazione proposta da C.M..</p>
<p>Secondo i Giudici di appello non esiste un diritto del condomino all&#8217;apertura di un conto corrente intestato al Condominio, non essendo imposta da alcuna norma, mentre del tutto inconferenti si erano rivelati i richiami alle norme sul mandato e alla diligenza del buon padre di famiglia che deve informare l&#8217;azione del mandatario;</p>
<p>d&#8217;altra parte, l&#8217;attrice non era stata in grado di allegare quale sarebbe stata la lesione del diritto determinata dalla gestione condominiale.</p>
<p>2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la C. sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso l&#8217;intimato.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Preliminarmente va rilevato che il Condominio non ha depositato l&#8217;autorizzazione o la ratifica a resistere in giudizio nel termine assegnato dal Collegio, per cui il predetto &#8211; che ha depositato una comparsa conclusionale &#8211; deve ritenersi non costituito nel presente giudizio di legittimità.</p>
<p>1.1- Con l&#8217;unico motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1135, 1138 e 1710 cod. civ., deduce la nullità della delibera impugnata che a maggioranza aveva deciso una questione che, concernendo il diritto della ricorrente alla conservazione del patrimonio, doveva essere decisa all&#8217;unanimità:</p>
<p>deduce che la mancata intestazione di del conto corrente al Condominio da luogo a una gestione dell&#8217;amministrazione non prudente nè trasparente, evidenziando i vari rischi derivanti ai condomini dalla intestazione del conto alla persona dell&#8217; amministratore.</p>
<p>1.2.- Il motivo va disatteso.</p>
<p>La questione circa l&#8217; apertura o meno di un conto corrente intestato al condominio attiene all&#8217;opportunità o alla convenienza dell&#8217;adozione delle modalità della gestione delle spese relative alle cose e ai servizi comuni ed esula quindi dal profilo di legittimità dell&#8217;operato dell&#8217;assemblea condominiale, che è suscettibile del sindacato del giudice attraverso l&#8217;impugnativa di cui all&#8217;art. 1137 cod. civ.. Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il sindacato dell&#8217;Autorità giudiziaria sulle delibere delle assemblee condominiali non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo del potere discrezionale che l&#8217;assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità (Cass. 1165/1999; 5889/2001; 19457/2005). Ed invero, l&#8217;attrice non è in grado di allegare il diritto che la mancata apertura del conto le avrebbe in concreto leso; nè, d&#8217;altra parte, potrebbe configurarsi un&#8217; astratta potenziale menomazione del diritto dei condomini relativamente al controllo della gestione delle somme erogate dai medesimi posto che, secondo le regole del mandato, l&#8217;amministratore deve dare il rendiconto.</p>
<p>Il ricorso va rigettato.</p>
<p>Nessuna statuizione va adottata circa il regolamento delle spese relative alla presente fase a stregua di quanto sopra si è detto a proposito della costituzione del Condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso.<br />
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012.</p>
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