

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Appalti</title>
	<atom:link href="http://www.federproprietaabruzzo.it/category/condominio/giurisprudenza-condominio/appalti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.federproprietaabruzzo.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Apr 2023 21:49:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 19 aprile 2013, n. 9629</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-19-aprile-2013-n-9629/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-19-aprile-2013-n-9629/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[documentazione]]></category>
		<category><![CDATA[mancato pagamento delle spese]]></category>
		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[ristrutturazione]]></category>
		<category><![CDATA[sisma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9105</guid>
		<description><![CDATA[Cosa succede se il condominio tarda a reintegrare nel possesso i proprietari degli immobili sottoposti a ristrutturazione?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. FELICETTI Francesco &#8211; Presidente<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 29920/2006 proposto da:</p>
<p>COND VIA (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi del sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) RL in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1731/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del ricorrente che produce verbale di assemblea e chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel 1994 il condominio di Via (OMISSIS), il cui fabbricato era stato danneggiato e sgomberato a seguito degli eventi sismici del 1980, appaltava alla coop. edile (OMISSIS) s.r.l. i lavori di ripristino per un ammontare di lire 1.416.885.166, successivamente elevato, in base ad una relazione del direttore dei lavori, l&#8217;ing. (OMISSIS), a lire 2.163.521.516. Ultimate le opciv, sorse questione tra i condomini (OMISSIS) ed (OMISSIS), da un lato, ed il condominio, dall&#8217;altro, per il mancato pagamento da parte dei primi delle quote di partecipazione alle spese, e per l&#8217;omessa consegna, da parte del secondo, degli alloggi e della documentazione inerente ai lavori. Pertanto, (OMISSIS) ed (OMISSIS) convenivano in giudizio innanzi al Pretore di Napoli il predetto condominio, l&#8217;ing. (OMISSIS), quale direttore dei lavori, e la cooperativa (OMISSIS) chiedendo la consegna della documentazione relativa al contratto d&#8217;appalto e la reintegrazione nel possesso delle unita&#8217; immobiliari di loro proprieta&#8217; esclusiva. A sostegno della domanda deducevano che i lavori erano stati ultimati e che alcune unita&#8217; immobiliari, per l&#8217;esattezza quelle della moglie dell&#8217;ing. (OMISSIS), (OMISSIS), e i locali a destinazione commerciale siti al piano terra, erano gia&#8217; tornate in possesso dei proprietari.</p>
<p>Nel resistere in giudizio il condominio eccepiva l&#8217;incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, deduceva che la riconsegna delle unita&#8217; immobiliari di proprieta&#8217; individuale era subordinata alla chiusura del cantiere e alla definizione del contratto d&#8217;appalto, l&#8217;una e l&#8217;altra ritardate proprio dall&#8217;inadempimento degli attori. La cooperativa (OMISSIS) protestava la propria estraneita&#8217; alla vertenza, avendo portato a termine l&#8217;appalto e riconsegnato il cantiere al direttore dei lavori. (OMISSIS) deduceva che solo dopo l&#8217;emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere sarebbe stato possibile riconsegnare gli alloggi ai proprietari.</p>
<p>Intervenivano in causa le condomine (OMISSIS) e (OMISSIS), che aderivano alla domanda degli attori, e (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), che con il marito proponeva una domanda di accertamento del loro diritto di subconduttori degli appartamenti di proprieta&#8217; (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che avevano liberato dai precedenti conduttori per consentire l&#8217;esecuzione dei lavori.</p>
<p>Il Tribunale di Napoli, divenuto competente ai sensi del Decreto Legislativo n. 51/98, con sentenza 23.7.2002 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della soc. (OMISSIS) e cessata la materia del contendere quanto alla consegna della documentazione relativa all&#8217;appalto. Quindi, condannava il condominio e il direttore dei lavori a reintegrare sia gli attori che le intervenute nel possesso degli appartamenti di rispettiva proprieta&#8217;.</p>
<p>Sull&#8217;appello del condominio, di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e, quanto al solo regolamento delle spese, della cooperativa (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello di Napoli, con sentenza del 26.5.2006 pronunciata anche nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza impugnata dichiarava cessata la materia del contendere fra il condominio, (OMISSIS) e (OMISSIS), da una parte, e (OMISSIS) e (OMISSIS), dall&#8217;altra, e rigettava per il resto gli appelli principali e quello incidentale.</p>
<p>La Corte partenopea, per quanto ancora rileva in questa sede di legittimita&#8217;, riteneva che, a parte la circostanza che l&#8217;articolo 5 c.p.c., non era applicabile perche&#8217; non era sopravvenuta una diversa ripartizione della competenza tra diversi uffici giudiziali, ma era stato soppresso l&#8217;ufficio del pretore, il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 132, prevedeva espressamente che, fuori dei casi previsti dall&#8217;articolo 133 stesso decreto, i procedimenti pendenti davanti al pretore alla data di efficacia del decreto sarebbero stati definiti dal Tribunale sulla base delle disposizioni introdotte dal medesimo decreto. E poiche&#8217;, nella specie, alla data di efficacia del decreto le parti non avevano ancora precisato le conclusioni (rassegnate solo il 25 gennaio 2002), non si versava nella situazione processuale di cui all&#8217;articolo 133 del ridetto decreto, per cui il giudice di primo grado non poteva che proseguire nella trattazione della causa e deciderla nel merito in funzione di giudice unico di primo grado.</p>
<p>Nel merito, osservava che al di la&#8217; di ogni questione circa l&#8217;ultimazione dei lavori appaltati, assumeva rilievo decisivo la circostanza che da anni l&#8217;edificio condominiale era parzialmente abitato e comunque occupato. Il silenzio serbato su tale dato di fatto dalla difesa tanto del condominio, quanto dei (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) lasciava intendere che l&#8217;assunto per cui non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, altro non era che un pretesto per giustificare la mancata riconsegna degli alloggi agli attori, pretesto che verosimilmente trovava la propria spiegazione nel fatto che questi ultimi non avessero onorato il pagamento dei ratei degli oneri condominiali destinati a remunerare l&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>Per la cassazione di detta sentenza ricorre il condominio di via (OMISSIS).</p>
<p>Resistono con controricorso la societa&#8217; coop. (OMISSIS) a r.l., (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS).</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. &#8211; Col primo motivo e&#8217; dedotta la nullita&#8217; della sentenza in quanto emessa in violazione delle norme sulla competenza per valore e del Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articoli 132 e 133, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 4.</p>
<p>Parte ricorrente formula, al riguardo, il seguente quesito: &#8220;La norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, deve interpretarsi nel senso che il Pretore, poi divenuto Giudice unico del Tribunale, deve declinare la propria incompetenza e non puo&#8217; decidere, allorche&#8217; la stessa causa non sia stata trattenuta in decisione e le parti non abbiano ancora precisato le conclusioni, qualora una delle parti abbia eccepito ritualmente e tempestivamente l&#8217;incompetenza per valore del Pretore medesimo ex articolo 38 c.p.c., talche&#8217; la violazione di tale principio determina la nullita&#8217; della sentenza della Corte d&#8217;appello che abbia confermato quella del Giudice di prime cure emessa in contrasto con il cennato Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133&#8243;.</p>
<p>2. &#8211; Col secondo motivo e&#8217; dedotta la violazione delle norme sulla competenza, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., nn. 2 e 3.</p>
<p>Segue il quesito: &#8220;Devono reputarsi violate le norme sulle competenza, ovvero le norme di diritto di cui agli articoli 5, 8, 9, 38 e 44 c.p.c., nonche&#8217; il Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 133, qualora, sulla eccezione di incompetenza ex articolo 38 c.p.c., cristallizzatasi con il primo atto difensivo del giudizio, depositato prima dell&#8217;entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 51 del 1998 (2.6.99), la Corte d&#8217;appello, confermando il dictum del primo giudice (Pretore poi divenuto Giudice Unico di Tribunale), abbia dichiarato comunque la propria competenza e deciso nel merito, cosi&#8217; violando le norme dinanzi riferite, ed in base alle quali, invece, consumatosi il vizio di incompetenza di valore del Pretore, ex articolo 5 c.p.c., e non essendo state ancora rassegnate le conclusioni, ovvero ritenuta in decisione la causa, il Giudice-Pretore (incompetente) avrebbe dovuto declinare la propria competenza ex articoli 5 e 44 c.p.c. e rimettere la causa al Giudice (Tribunale) competente, giusta la norma transitoria di cui al Decreto Legislativo n. 51 del 1999, articolo 133&#8243;.</p>
<p>3. &#8211; Il terzo motivo denuncia l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, concernente la mancata ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell&#8217;edificio condominiale, che a giudizio del condominio di via (OMISSIS) non consentiva la riconsegna degli immobili agli attori.</p>
<p>Sostiene parte ricorrente che la Corte territoriale non ha valutato la copiosa documentazione prodotta, che dimostrava come i lavori di ristrutturazione non erano stati completati, impedendo cosi&#8217; la riconsegna degli immobili, ne&#8217; ha considerato che le contrastanti conclusioni cui sono pervenuti i tecnici avrebbe imposto l&#8217;accoglimento dell&#8217;istanza di rinnovo della c.t.u.. Nella relazione dell&#8217;ausiliario del giudice e&#8217; assente un computo metrico dettagliato sui lavori ancora da eseguire, a differenza della meticolosa e precisa documentazione prodotta a corredo della relazione del c.t. del condominio, che dimostra come fosse ancora necessaria una spesa di lire 248 milioni, a fronte dei 7-8 milioni indicati, invece, dal c.t.u..</p>
<p>Formula, infine, la seguente sintesi: &#8220;Deve considerarsi omessa o insufficiente la motivazione della sentenza della Corte d&#8217;appello che, non ammettendo il rinnovo della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, pur ritualmente richiesta dalle parti ed in presenza di copiosa documentazione e di prove allegate alla consulenza tecnica diparte, su di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, introdotto anche con la richiesta di riconsegna degli immobili sottoposti a lavori di ristrutturazione, non abbia in alcun modo tenuto conto ne&#8217; delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio ne&#8217; delle macroscopiche, differenti conclusioni &#8211; comprovate da documentazione &#8211; cui e&#8217; pervenuta la consulenza tecnica diparte&#8221;.</p>
<p>4. &#8211; I primi due motivi, da esaminare congiuntamente perche&#8217; inerenti alla medesima questione di competenza, sono manifestamente infondati.</p>
<p>Le norme sopravvenute in corso di giudizio che modifichino la giurisdizione e la competenza trovano applicazione anche nei giudizi pendenti se tale giurisdizione o competenza venga, per l&#8217;effetto, attribuita ai giudici dinanzi ai quali la causa pende, ovvero dinanzi ai quali la causa stessa dovrebbe essere ripresa o riassunta se fosse dichiarato che, al momento della domanda, essi mancavano della giurisdizione o della competenza che hanno esercitato. (Principio affermato con riferimento a controversia nella quale si disputava originariamente se le domande rientrassero nella competenza per valore del tribunale ovvero del pretore, essendo entrate in vigore, nelle more, le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado) (Cass. nn. 13882/10,6393/03 e 5279/01).</p>
<p>5. &#8211; Anche il terzo motivo non ha pregio.</p>
<p>In disparte l&#8217;osservazione per cui, in tema di consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l&#8217;opportunita&#8217; di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell&#8217;effetto devolutivo dell&#8217;appello, sicche&#8217;, qualora l&#8217;appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d&#8217;ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullita&#8217; della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca (Cass. n. 14338/12); e che, nella specie, ne&#8217; dalla sentenza impugnata, ne&#8217; dal ricorso emerge che l&#8217;odierna parte ricorrente abbia censurato in appello, mediante apposito e specifico motivo di gravame ai sensi dell&#8217;articolo 342 c.p.c., il mancato rinnovo degli accertamenti tecnici svolti in primo grado; tutto cio&#8217; in disparte, e&#8217; preliminare ed assorbente il fatto che la censura non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.</p>
<p>Quest&#8217;ultima e&#8217; basata non gia&#8217; sulla valutazione del completamento secondo contratto delle opere appaltate dal condominio, ma sulla circostanza che, al di la&#8217; di ogni questione al riguardo, &#8220;un dato assume rilievo decisivo a giudizio del collegio: da anni, l&#8217;edificio condominiale e&#8217; parzialmente abitato e comunque occupato&#8221;, e che sulle circostanze (tutte debitamente enumerate) da cui si evinceva tale realta&#8217;, (tanto) il condominio (quanto i coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)) avevano mantenuto sorprendentemente il silenzio. Nei loro atti difensivi, ha osservato la Corte territoriale, &#8220;non una sola parola e&#8217; stata spesa per spiegare o tentare di spiegare i motivi per i quali come mai una certa quantita&#8217; di unita&#8217; immobiliari, tra l&#8217;altro dislocate in zone diverse del fabbricato, era stata riconsegnata ai rispettivi proprietari e da questi concretamente utilizzate e specificamente come mai gli unici appartamenti restituiti erano proprio quelli in proprieta&#8217; o comunque nella disponibilita&#8217; dei coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS)&#8221;. Pertanto, ha concluso la Corte d&#8217;appello, la scelta di non dare risposta al perche&#8217; l&#8217;amministratore e il direttore dei lavori avessero consentito e ancora consentissero solo ad alcuni proprietari (tra cui proprio il (OMISSIS) e la moglie di lui) di lavorare e di vivere stabilmente nell&#8217;edificio, induceva a ipotizzare che la circostanza che non tutti i lavori fossero stati eseguiti o eseguiti a regola d&#8217;arte, costituiva &#8220;in realta&#8217; soltanto un pretesto fatto valere dagli appellanti per giustificare la loro condotta omissiva&#8221;, verosimilmente dovuta al mancato pagamento da parte del (OMISSIS) e del (OMISSIS) delle rate condominiali destinate a saldare il credito dell&#8217;impresa appaltatrice.</p>
<p>6. &#8211; In conclusione il ricorso va respinto.</p>
<p>7. &#8211; Le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente nel rapporto processuale con (OMISSIS) e con gli eredi di (OMISSIS), mentre vanno interamente compensate nel rapporto con la cooperativa (OMISSIS), nei cui riguardi la cassazione richiesta non avrebbe prodotto esiti di sorta.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in favore di (OMISSIS) e degli eredi di (OMISSIS) in euro 6.200,00, di cui 200,00 per esborsi, per ciascuna delle due suddette parti controricorrenti, il tutto oltre IVA e CPA come per legge, e compensa integralmente le spese tra il ricorrente e la cooperativa (OMISSIS) s.r.l..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-19-aprile-2013-n-9629/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, Sentenza 4 aprile 2013, n. 8192</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-4-aprile-2013-n-8192/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-4-aprile-2013-n-8192/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2014 13:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[appaltatore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[contratto d'appalto]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[furto]]></category>
		<category><![CDATA[impalcature]]></category>
		<category><![CDATA[interpretazione]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=9014</guid>
		<description><![CDATA[Se i ladri riescono ad infiltrarsi in appartamento a causa delle impalcature, chi deve rispondere per il danno subito?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Presidente<br />
Dott. CARLEO Giovanni &#8211; Consigliere<br />
Dott. VIVALDI Roberta &#8211; Consigliere<br />
Dott. TRAVAGLINO Giacomo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CIRILLO Francesco Maria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 22132/2010 proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO DI (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS), in persona del suo amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa individuale denominata &#8221; (OMISSIS)&#8221; (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS) giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS) S.P.A., (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2210/2009 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 31/08/2009, R.G.N. 2983/06;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/2012 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS);<br />
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Nel febbraio del 2001 (OMISSIS) e (OMISSIS) convennero in giudizio, dinanzi al tribunale di Milano, l&#8217;impresa edile (OMISSIS) e l&#8217;ing. (OMISSIS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del furto consumato da ignoti nell&#8217;ottobre del 1999 nel loro appartamento, sito al 5 piano dell&#8217;edificio condominiale di Viale (OMISSIS), reso possibile o comunque agevolato &#8211; a loro dire &#8211; dalla presenza di un ponteggio eretto per l&#8217;esecuzione dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, privo di un idoneo impianto di allarme (installato soltanto al di sotto del primo piano).</p>
<p>L&#8217;impresa, nel costituirsi e nel chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice (OMISSIS) s.p.a., contesto&#8217; la domanda e la propria responsabilita&#8217;, chiedendo in subordine che fosse accertato il concorso di colpa del condominio committente, del direttore dei lavori ing. (OMISSIS) e degli stessi danneggiati.</p>
<p>La (OMISSIS), nel costituirsi, chiese la chiamata in causa del condominio.</p>
<p>Il giudice di primo grado accolse la domanda, condannando l&#8217;impresa (OMISSIS) e il (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore degli attori, della somma di euro 70.000, previo accoglimento della domanda di garanzia (nei limiti del massimale e dello scoperto) proposta dall&#8217;impresa nei confronti della compagnia assicuratrice.</p>
<p>La corte di appello di Milano, investita del gravame proposto in via principale dal (OMISSIS), e in via incidentale dai coniugi (OMISSIS) e dall&#8217;impresa (OMISSIS) (cui avrebbe aderito la (OMISSIS)), li accolse in parte qua, assolvendo il (OMISSIS) da ogni responsabilita&#8217;, riducendo la condanna dell&#8217;impresa ad euro 42.000, e dichiarando infine la responsabilita&#8217; concorrente del condominio nella misura del 50%.</p>
<p>La sentenza e&#8217; stata impugnata da quest&#8217;ultimo con ricorso per cassazione articolato in 2 motivi.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), nella qualita&#8217; di titolare dell&#8217;impresa (OMISSIS).</p>
<p>Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Il ricorso e&#8217; fondato.</p>
<p>Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3);</p>
<p>Lamenta il ricorrente una falsa applicazione dell&#8217;articolo 2043 c.c., dovendosi a suo dire escludere tout court, sulla base dell&#8217;inequivoco contenuto del contratto di appalto e delle allegate condizioni generali, che il condominio avesse assunto una veste diversa da quella dell&#8217;incolpevole nudus minister rispetto alle competenze (ed alle conseguenti responsabilita&#8217;) riferibili in via esclusiva all&#8217;appaltatore.</p>
<p>Con il secondo motivo, si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).</p>
<p>Lamenta il ricorrente condominio che, nonostante il chiaro tenore della documentazione prodotta, la corte territoriale abbia del tutto omesso di indicare, in modo chiaro e specifico, anche un solo profilo di responsabilita&#8217; del condominio tra quelli delineati dalla Suprema Corte.</p>
<p>I motivi, da esaminarsi congiuntamente attesane la intrinseca connessione logico-giuridica, sono pienamente fondati.</p>
<p>Il chiaro ed in equivoco tenore degli articoli 2 ed 8 del contratto di appalto, coniugato con l&#8217;altrettanto indiscutibile contenuto dell&#8217;articolo 1 delle allegate condizioni generali dell&#8217;appalto medesimo (integralmente riportati dalla difesa del ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza), non lascia spazio a dubbi di sorta circa la assoluta impredicabilita&#8217; di una qualsivoglia responsabilita&#8217; del condominio ricorrente, alla luce di una piu&#8217; che consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice.</p>
<p>Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio del procedimento alla corte di appello di Milano che, in diversa composizione, provvedere alla liquidazione anche delle spese del presente giudizio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia il procedimento, anche per la liquidazione delle spese di cassazione, alla corte di appello di Milano, in diversa composizione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-3-civile-sentenza-4-aprile-2013-n-8192/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 17 febbraio 2012 n. 2363</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-17-febbraio-2012-n-2363/</link>
		<comments>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-17-febbraio-2012-n-2363/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2014 14:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Appalti]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[appalto]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[esonero di responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità del committente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.federproprietaabruzzo.it/?p=7947</guid>
		<description><![CDATA[Ha validità la clausola di un contratto di appalto, nella quale si preveda che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall'esecuzione delle opere siano a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. GOLDONI Umberto &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, nonché V.R., C.L., C.S., F.F., V.A.S., PE.Fr., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Pe.Fr., procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati nello studio Birilli-Placidi in Roma, viale Castrense, n. 7;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>FU.Fi., P.P., P.V., la prima anche in proprio e tutti eredi di P.M., nonchè D.G. M., P.P. E D.G.N., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. Del Gaiso Marco, procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati in Roma, via Giuliana, n. 83/A, presso lo studio Del Gaiso-Zipparro;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>L.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>e sul ricorso proposto da:</p>
<p>FU.Fi., P.P., P.V., la prima anche in proprio e tutti eredi di P.M., nonché D.G.M., P.P. E D.G.N., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dall&#8217;Avv. Marco Del Gaiso, procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati in Roma, via Giuliana, n. 83/A, presso lo studio Del Gaiso-Zipparro;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti in via incidentale -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO(OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, nonché V.R., C.L., C.S., F.F., V.A.S., PE.Fr., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv. Pe.Fr., procuratore anche di se stesso, elettivamente domiciliati nello studio Birilli-Placidi in Roma, viale Castrense, n. 7;</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>L.M.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello di Napoli n. 2746 del 28 settembre 2004;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 17 gennaio 2012 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
uditi gli Avv. Pe.Fr. e Antonio Ielo, quest&#8217;ultimo per delega dell&#8217;Avv. Marco Del Gaiso;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per l&#8217;accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale e per l&#8217;inammissibilità del ricorso incidentale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione notificato il 12 giugno 1985, P. M. e Fu.Fi., premesso di essere proprietari di un appartamento ubicato in (OMISSIS) dell&#8217;edificio condominiale (OMISSIS), convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il Condominio di tale edificio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da loro subiti per la copiosa inondazione verificatasi nell&#8217;appartamento di loro proprietà nel corso dei lavori di appalto affidati dal Condominio per porre rimedio alle infiltrazioni d&#8217;acqua provenienti dal sovrastante terrazzo.</p>
<p>Il Condominio resistette in giudizio, deducendo che la responsabilità del fatto era da ascrivere solo a L.M., quale appaltatore, di cui chiedeva l&#8217;autorizzazione alla chiamata in causa.</p>
<p>Autorizzato ed eseguito l&#8217;adempimento, si costituì il L., il quale contestò la fondatezza della pretesa.</p>
<p>Intervennero in giudizio anche D.G.M. e P.P., sia in proprio che quali esercenti la potestà sulla figlia minore D. G.N., tutti occupanti dell&#8217;appartamento di proprietà degli attori, i quali chiesero la condanna di chi di dovere al risarcimento dei danni da loro patiti.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale, con sentenza in data 17 febbraio 1997, condannò L.M. a corrispondere, a titolo di risarcimento dei danni, la somma di L. 36.124.434, oltre accessori, in favore di P.M. e di Fu.Fi., e la somma di L. 7.937.921, oltre accessori, a D.G.M. e P.P., anche nella qualità, mentre respinse la domanda nei confronti del Condominio.</p>
<p>2. &#8211; Con sentenza resa pubblica mediante deposito in Cancelleria il 28 settembre 2004, la Corte d&#8217;appello di Napoli ha accolto, per quanto di ragione, i gravami proposti, rispettivamente in via principale ed incidentale, da L.M. e da P. M., F.F., D.G.M. e P.P., gli ultimi due anche nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D.G.N., e, conseguentemente, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha attribuito la causa dell&#8217;evento dannoso a colpa concorrente del Condominio dell&#8217;edificio (OMISSIS) e di L.M., determinando nel 25% e nel 75% i rispettivi contributi; ha condannato il Condominio e L. M., in solido, a corrispondere a Fu.Fi., P.P. e P.V., la prima anche in proprio, tutti quali eredi di P.M., la somma di Euro 18.656,71, oltre accessori, nonchè a corrispondere a D.G.M. e P.P., anche nella qualità di esercenti la potestà sulla figlia minore D. G.N., la somma di Euro 4.099,59, oltre accessori; ha regolato le spese del doppio grado.</p>
<p>2.1. &#8211; Respinta l&#8217;eccezione di invalidità della costituzione del Condominio, sollevata in ragione del difetto di valida delibera assembleare, la Corte territoriale, nel merito, pur escludendo di poter riconoscere la responsabilità del fatto dannoso esclusivamente in capo al Condominio, ha rilevato, al fine di attribuire la causa dei danni a colpa concorrente sia del Condominio che del L.:</p>
<p>che, essendo prevista nell&#8217;opera la rimozione dell&#8217;esistente stato di impermeabilizzazione, ha concretizzato grave imprudenza l&#8217;avere il Condominio disposto l&#8217;esecuzione della stessa nel periodo autunnale, notoriamente piovoso; che pari imprudenza è ravvisabile anche a carico del L., per il fatto di avere accettato di procedere all&#8217;esecuzione; che l&#8217;appaltatore ha anche tenuto un comportamento negligente nell&#8217;omettere l&#8217;adozione di qualsivoglia opera precauzionale.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello hanno proposto ricorso, con atto notificato il 4 ed il 5 novembre 2005, il Condominio della scala (OMISSIS) e i condomini V.R., C.L., C. S., F.F., V.A.S. e Pe.Fr., sulla base di tre motivi.</p>
<p>Hanno resistito, con controricorso, Fu.Fi., P.P., P.V., la prima anche in proprio e tutti quali eredi di P.M., nonchè D.G.M., P.P. e D. G.N., nelle more divenuta maggiorenne.</p>
<p>L&#8217;altro intimato, L.M., non ha svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p>Fu.Fi. e gli altri controricorrenti hanno a loro volta proposto ricorso incidentale, affidato a setti motivi.</p>
<p>4. &#8211; Con ordinanza interlocutoria n. 13396 del 17 giugno 2011, riuniti i ricorsi, è stato ordinato il rinnovo della notifica del ricorso principale a L.M., essendo la precedente notifica nei suoi confronti radicalmente nulla.</p>
<p>A tanto i ricorrenti in via principale hanno provveduto con atto notificato il 14 settembre 2011 e depositato il successivo 21 settembre.</p>
<p>Anche a seguito della nuova notifica il L. è rimasto intimato.</p>
<p>5. &#8211; In prossimità dell&#8217;udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.</p>
<p>6. &#8211; In data 11 gennaio 2012 i ricorrenti principali hanno depositato, ai sensi della L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), istanza di trattazione, sottoscritta personalmente da tutte le parti che hanno conferito la procura e autenticata dal difensore.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente, occorre porsi il quesito se l&#8217;istanza di trattazione presentata, ai sensi della L. n. 183 del 2011, art. 26 dai ricorrenti principali sia idonea ad investire la Corte dell&#8217;esame anche dell&#8217;impugnazione incidentale di Fu.Fi. ed altri, per la quale nessuna istanza è stata avanzata.</p>
<p>Al quesito deve darsi positiva, per una serie di concorrenti ragioni.</p>
<p>Innanzitutto, in base a un&#8217;interpretazione letterale. Il citato art. 26, anche nel testo modificato ad opera del D.L. 22 dicembre 2011, n. 212, art. 16 (Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile), in corso di conversione, prevede che le impugnazioni si intendono rinunciate &#8220;se nessuna delle parti&#8230; dichiara la persistenza dell&#8217;interesse alla loro trattazione&#8221;: non è richiesto, pertanto, che la presentazione dell&#8217;istanza provenga da tutte le parti del giudizio, ma è sufficiente che la persistenza dell&#8217;interesse sia dichiarata da una sola delle parti, il ricorrente principale o il controricorrente e ricorrente incidentale.</p>
<p>In secondo luogo, per esigenze di coerenza sistematica. In base al principio di concentrazione delle impugnazioni (ex art. 333 cod. proc. civ.), il ricorso incidentale confluisce nel rapporto processuale costituitosi per effetto della proposizione della prima impugnazione, affinchè sia mantenuta l&#8217;unità del procedimento e sia resa possibile la decisione simultanea. Basta, pertanto, affinchè la Corte sia investita del potere-dovere di definire l&#8217;intera causa nella quale l&#8217;una e l&#8217;altra impugnazione sono inserite, la sollecitazione proveniente da una delle parti contrapposte.</p>
<p>Infine, secondo un&#8217;interpretazione adeguatrice. Il principio del giusto processo e della ragionevole durata (art. 111 Cost.) favorisce soluzioni interpretative della norma processuale improntate al sollecito esame del fondo dell&#8217;impugnazione e, insieme, al non appesantimento degli adempimenti necessari affinchè le parti possano ricevere dal servizio giustizia la risposta per la quale hanno proposto ricorso. Ciò esclude che possa avere spazio applicativo un approccio ermeneutico per cui &#8211; per i ricorsi soggetti al &#8220;vecchio rito&#8221;, la cui trattazione, alla data di entrata in vigore della citata L. n. 183 del 2011, risulti, come nella specie, già fissata &#8211; l&#8217;esame del fondo del ricorso principale debba essere differito, pur avendo la parte dichiarato di avere ancora interesse alla trattazione, e l&#8217;intera causa sia cosi rinviata a nuovo ruolo, al solo fine di consentire alla parte ricorrente incidentale di avere tutto la spazio del semestre per valutare se &#8220;doppiare&#8221;, con altra istanza di trattazione, l&#8217;impulso alla definizione.</p>
<p>2. &#8211; Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l&#8217;eccezione di inammissibilità del ricorso principale, sollevata dai controricorrenti sul rilievo che l&#8217;impugnazione è stata proposta dall&#8217;(inesistente) Condominio della Scala (OMISSIS) e da alcuni condomini in proprio, quando nei precedenti gradi di merito parte del giudizio era stato l&#8217;intero Condominio dell&#8217;edificio (OMISSIS).</p>
<p>2.1. &#8211; L&#8217;eccezione è solo in parte fondata.</p>
<p>2.1.1. &#8211; Non lo è nella parte in cui essa prospetta il difetto di legittimazione di alcuni condomini in proprio ad impugnare la sentenza pronunciata nei confronti dell&#8217;amministratore del condominio.</p>
<p>Invero, configurandosi il condominio come un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, l&#8217;esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l&#8217;amministratore, non priva i singoli partecipanti che intendano evitare gli effetti della sentenza pronunciata nel giudizio cui essi hanno partecipato attraverso l&#8217;amministratore, della facoltà di valersi dei mezzi di impugnazione dati alla parte; ne consegue che ciascun condomino è legittimato a proporre autonomamente ricorso per cassazione avverso la sentenza d&#8217;appello emessa nei confronti della collettività condominiale, non spiegando influenza alcuna, in contrario, la circostanza della mancata impugnazione di tale sentenza da parte dell&#8217;amministratore in rappresentanza dell&#8217;intero condominio (Cass., Sez. 2^, 28 agosto 2002, n. 12588; Cass., Sez. 2^, 11 novembre 2004, n. 21418; Cass., Sez. 2^, 21 febbraio 2007, n. 4014; Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2011, n. 10717, quest&#8217;ultima in una fattispecie di causa risarcitoria proposta, come nella specie, nei confronti nell&#8217;intero condominio).</p>
<p>2.1.2. &#8211; L&#8217;eccezione è invece fondata là dove deduce il difetto di legittimazione del Condominio della Scala (OMISSIS).</p>
<p>Il condominio parziale &#8211; figura nata nella pratica per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale (per permettere che, quando all&#8217;ordine del giorno dell&#8217;assemblea vi siano argomenti che interessino la comunione di determinati beni o servizi limitati soltanto ad alcuni condomini, il quorum, tanto costitutivo quanto deliberativo, debba essere calcolato con esclusivo riferimento alle unità immobiliari e ai condomini direttamente interessati) &#8211; è infatti privo di legittimazione processuale a sostituire il condominio dell&#8217;intero edificio nell&#8217;impugnare per cassazione una sentenza di merito che abbia visto quest&#8217;ultimo come parte in una vicenda risarcitoria per i danni occasionati dall&#8217;esecuzione di un appalto conferito dall&#8217;intero condominio nella veste di committente, a nulla rilevando che come amministratore del condominio parziale ricorrente si presenti la stessa persona fisica investita del medesimo ufficio nel condominio dell&#8217;intero edificio.</p>
<p>2.1.3. &#8211; Va pertanto dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso proposto dal Condominio della (OMISSIS), mentre risulta scrutinabile nel merito il ricorso di V.R. ed altri.</p>
<p>3. &#8211; Passando, quindi, all&#8217;esame del ricorso principale di V. R. ed altri, con il primo motivo (omessa motivazione su un punto decisivo della controversia) ci si duole che la Corte d&#8217;appello abbia riconosciuto la responsabilità concorrente del Condominio, nonostante l&#8217;art. 5 del contratto di appalto, stipulato tra il Condominio committente e l&#8217;appaltatore L., ponesse espressamente a carico di quest&#8217;ultimo &#8220;tutti i danni che potessero derivare dalla esecuzione delle opere a condomini o a terzi, sia a cose che a persone&#8221;.</p>
<p>3.1. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p>La clausola di un contratto di appalto con cui si specifichi che tutti i danni che i terzi dovessero subire dall&#8217;esecuzione delle opere sono a totale ed esclusivo carico dell&#8217;appaltatore, rimanendone indenne il committente, non può essere dal committente medesimo invocata, quale ragione di esenzione della propria responsabilità, nei confronti del terzo che anche contro quest&#8217;ultimo abbia promosso azione di responsabilità extracontrattuale per ottenere il risarcimento del danno occorsogli per effetto di quei lavori, atteso che la clausola stessa, alla stregua dei principi generali sull&#8217;efficacia del contratto fissati dall&#8217;art. 1372 cod. civ., è suscettibile di operare esclusivamente nei rapporti tra i contraenti e non può vincolare il terzo a dirigere verso l&#8217;una anzichè verso l&#8217;altra parte contraente la pretesa nascente dal fatto illecito occasionato dall&#8217;esecuzione del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1980, n. 5496).</p>
<p>4. &#8211; Sotto la rubrica &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1655 cod. civ.&#8221;, il secondo mezzo del ricorso principale censura che la corresponsabilità del Condominio nella causazione dei danni sia stata ritenuta nonostante l&#8217;appaltatore avesse realizzato l&#8217;opera in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, e senza che ricorressero le condizioni (culpa in eligendo; degradazione dell&#8217;appaltatore a nudus minister; imposizione di direttive indiscutibili; inutilizzo dei poteri di cui all&#8217;art. 1662 cod. civ.) che sole consentono un&#8217;affermazione di responsabilità a carico della stazione appaltante.</p>
<p>Con il terzo motivo (ancora violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1655 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia) si contesta la rispondenza al vero dell&#8217;affermazione che il Condominio abbia imposto all&#8217;appaltatore l&#8217;effettuazione dei lavori nel periodo autunnale, quando invece, la scelta del tempo dell&#8217;esecuzione fu bilaterale e contestuale alla stipula del contratto; e ci si duole che la Corte territoriale non abbia considerato che la causa del danno va rinvenuta in carenze logistico-programmatiche ed organizzative del solo appaltatore, data l&#8217;assoluta omissione di accorgimenti tecnici idonei da parte dell&#8217;impresa.</p>
<p>4.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono fondati.</p>
<p>Deve premettersi che, in materia di appalto, l&#8217;appaltatore esplica l&#8217;attività che conduce al compimento dell&#8217;opus perfectum in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato. Ciò, in linea di principio, non solo esclude la configurabilità di un rapporto institorio tra committente ed appaltatore, ma implica anche che solo l&#8217;appaltatore debba, di regola, ritenersi responsabile dei danni derivati e terzi nella (o dalla) esecuzione dell&#8217;opera (tra le tante, Cass., Sez. 3^, 16 maggio 2006, n. 11371).</p>
<p>Questo principio connesso alla struttura del contratto di appalto soffre, tuttavia, eccezioni sia quando si ravvisino a carico del committente specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all&#8217;art. 2043 cod. civ. (e tale potrebbe essere il tralasciare del tutto ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell&#8217;esercizio del potere di cui all&#8217;art. 1662 cod. civ.), sia quando l&#8217;evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata l&#8217;opera affidata ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, sia quando l&#8217;appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente e privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister di questo, sia, infine, quando il committente si sia, di fatto, ingerito con singole e specifiche direttive nelle modalità di esecuzione del contratto o abbia concordato con l&#8217;appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell&#8217;appalto.</p>
<p>In tutti questi casi il committente potrà essere tenuto come responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo (Cass., Sez. 2^, 12 maggio 2003, n. 7273; Cass., Sez. 3^, 20 aprile 2004, n. 7499; Cass., Sez. 3^, 21 giugno 2004, n. 11478; Cass., Sez. 3^, 1 giugno 2006, n. 13131, cit.; Cass., Sez. 3^, 30 settembre 2008, n. 24320).</p>
<p>Ora, la Corte d&#8217;appello ha attribuito la corresponsabilità dell&#8217;accaduto, sia pure nella misura del 25%, al Condominio committente, in un caso nel quale essa non era configurabile.</p>
<p>L&#8217;avere contrattualmente previsto l&#8217;esecuzione nell&#8217;opera nel periodo autunnale (&#8220;notoriamente piovoso&#8221;) non è di per sè ragione sufficiente per muovere un addebito di colpa al committente, ove si consideri che l&#8217;adozione, da parte dell&#8217;appaltatore incaricato del rifacimento di un terrazzo condominiale, delle normali misure precauzionali, come la collocazione degli opportuni manti impermeabili, vale a prevenire gli effetti della pioggia, normalmente più copiosa in quel periodo, e quindi a neutralizzare la scelta del periodo di esecuzione del contratto, tra l&#8217;altro imposta dalla necessità di ovviare al più presto alle infiltrazioni lamentate dagli occupanti il sottostante appartamento.</p>
<p>Un addebito di corresponsabilità avrebbe potuto essere mosso al Condominio solo previo accertamento della ricorrenza in concreto di uno dei casi, sopra enunciati, in cui la giurisprudenza ritiene che anche il committente possa essere ritenuto responsabile, in via diretta, con l&#8217;appaltatore per i danni cagionati al terzo, e quindi ove la Corte d&#8217;appello avesse individuato, al riguardo, una riferibilità anche ad esso della insufficiente predisposizione, da parte dell&#8217;appaltatore, delle necessarie cautele.</p>
<p>5. &#8211; Il ricorso incidentale &#8211; affidato a sette motivi &#8211; è inammissibile, dovendosi accogliere l&#8217;eccezione sollevata in tal senso dai ricorrenti principali nella memoria illustrativa e condivisa dal pubblico ministero nella discussione orale.</p>
<p>Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 3^, 29 luglio 2004, n. 14474; Cass., Sez. 3^, 27 luglio 2005, n. 15672; Cass., Sez. 3^, 11 ottobre 2005, n. 19756; Cass., Sez. 3^, 8 gennaio 2010, n. 76), il ricorso incidentale, al pari di quello principale, per il combinato disposto dell&#8217;art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), e dell&#8217;art. 371 c.p.c., comma 3, deve contenere, a pena di inammissibilità, l&#8217;esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo che non sia necessario attingere da altre fonti per individuare gli elementi indispensabili per una immediata e precisa cognizione dei fatti medesimi, non potendosi distinguere, ai fini della detta sanzione d&#8217;inammissibilità, fra esposizione del tutto omessa ed esposizione insufficiente.</p>
<p>Nel caso di specie, il ricorso incidentale, alle pagine 7 e ss., indica alcune premesse in fatto all&#8217;esposizione dei motivi, illustrati a partire dalla pagina 14.</p>
<p>Tali premesse in fatto, tuttavia, nell&#8217;offrire una descrizione soltanto parziale e frammentaria dei fatti di causa, non contengono &#8211; neppure nella loro lettura congiunta con i successivi motivi &#8211; una rappresentazione, ancorchè sommaria, del quadro degli aspetti della vicenda con le sue varie articolazioni ed i passaggi che ne hanno cadenzato, anche nel secondo grado di giudizio, lo svolgimento e l&#8217;esito.</p>
<p>L&#8217;esposizione dei fatti e dello sviluppo processuale è del tutto confusa, anche perchè trattata unitariamente alla deduzione di valutazioni critiche, e non consente al Collegio di rinvenire gli elementi indispensabili di conoscenza per la trattazione del ricorso incidentale. Neppure il contesto dei motivi agevola la comprensione dei fatti di causa poichè non colma le carenze presenti nella parte espositiva.</p>
<p>Detta esposizione dei fatti di causa sarebbe stata necessaria ai fini di intendere il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia del giudice a quo, e concernenti, oltre al rito (il non avere la Corte territoriale ritenuto invalida la costituzione in appello del Condominio, in assenza di preventivo deliberato assembleare), anche il merito della regiudicanda.</p>
<p>Cosi, il quinto motivo del ricorso &#8211; con cui ci si duole che la Corte d&#8217;appello abbia &#8220;decretato in ragione del (solo) 25% la responsabilità del Condominio contro il 75% accollato al L.&#8221; &#8211; non è supportato, nè nell&#8217;esposizione del motivo nè nelle premesse in fatto, dall&#8217;esposizione dei motivi di gravame articolati da Fu.Fi. ed altri in punto di addebito dell&#8217;intera responsabilità dell&#8217;accaduto al Condominio, salvo il fugace accenno &#8211; nelle ultime righe di pag. 12 &#8211; al fatto che &#8220;sulla condanna del condominio e solo in seconda battuta (ritenendolo il Collegio) concedendo a questo la manleva richiesta, gli appellanti hanno aderito alla tesi prospettata dal L., salva la subordinata&#8221;, e &#8211; nelle ultime righe di pag. 11 e prime righe di pag. 12 &#8211; che &#8220;è tanto vera l&#8217;ipotesi formulata dal L. in ordine alla responsabilità del primo convenuto, ipotesi alla quale questa difesa ha aderito, che gli odierni appellati hanno costantemente rivolto le loro istanze solo e soltanto nei confronti del Condominio, l&#8217;unico che poteva direttamente riceverle&#8221;.</p>
<p>Più in generale, poi, manca una esposizione chiara ed esauriente, sia pure non necessariamente analitica e particolareggiata, delle argomentazioni essenziali, in fatto ed in diritto, su cui si basa la sentenza impugnata in relazione a tutti gli aspetti sui quali il ricorso incidentale richiede a questa Corte, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione diversa da quella, asseritamente erronea, compiuta dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass., Sez. 2^, 4 aprile 2006r n. 7825; Cass., Sez. 1^, 30 maggio 2007, n. 12688).</p>
<p>6. &#8211; Per effetto dell&#8217;accoglimento del secondo e del terzo motivo del ricorso principale di V.R. ed altri, la sentenza impugnata è cassata, limitatamente alle censure accolte.</p>
<p>La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli.</p>
<p>Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale del Condominio della (OMISSIS); rigetta il primo motivo del ricorso principale di V.R. ed altri ed accoglie il secondo ed il terzo motivo del medesimo ricorso; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d&#8217;appello di Napoli.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della corte suprema di Cassazione, il 17 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-civile-sezione-ii-sentenza-17-febbraio-2012-n-2363/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
