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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Amministratore</title>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 16 aprile 2013, n. 9181</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-16-aprile-2013-n-9181/</link>
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		<pubDate>Sat, 24 May 2014 17:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[avviso]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[messa in mora]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

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		<description><![CDATA[Può l'amministratore muovere un decreto ingiuntivo nei confronti del condomino moroso, se il regolamento prevede la preventiva messa in mora? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 7987-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND. (OMISSIS) &#8211; in (OMISSIS), (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2/2006 del GIUDICE DI PACE di TROIA, depositata il 30/01/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2013 dal Consigliere Dott. CESARE ANTONIO PROTO;<br />
udito l&#8217;Avvocato CROCE Gianluigi, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Il 13/11/2004 (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di Pace di Troia aveva loro ingiunto di pagare 226,08 euro per spese condominiali al Condominio (OMISSIS) sulla base del verbale di assemblea condominiale del 28/6/2004 con la quale era approvato a maggioranza il bilancio consuntivo 2003-2004 e all&#8217;unanimita&#8217; il bilancio preventivo 2004 2005.</p>
<p>Gli opponenti deducevano l&#8217;improcedibilita&#8217; dell&#8217;azione monitoria perche&#8217; non preceduta dalla previa contestazione della morosita&#8217; da parte dell&#8217;amministratore; secondo gli opponenti la contestazione era resa obbligatoria dall&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale; deducevano, inoltre, la mancata comunicazione del verbale di assemblea e contestavano la debenza della somma.</p>
<p>Il Giudice di Pace con sentenza del 30/1/2006 rigettava l&#8217;opposizione condannando gli opponenti al pagamento delle spese a favore del costituito condominio.</p>
<p>Il Giudice di Pace osservava:</p>
<p>- che il decreto ingiuntivo era stato legittimamente emesso sulla base della prova scritta rappresentata dalla delibera di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e che la previsione dell&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale, secondo la quale l&#8217;amministratore poteva mettere in mora il condomino inadempiente, non era condizione necessaria per la richiesta di ingiunzione.</p>
<p>(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso affidato a quattro motivi; resiste con controricorso il condominio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Occorre premettere, con riferimento ai quesiti formulati con il ricorso, che al ricorso non si applica l&#8217;articolo 366 bis ora abrogato e che imponeva la formulazione di un quesito a conclusione dell&#8217;illustrazione del motivo; la sentenza impugnata e&#8217; stata depositata il 30/1/2006, mentre l&#8217;articolo 366 bis c.p.c. era applicabile solo ai ricorsi avverso provvedimenti pubblicati successivamente alla Legge n. 40 del 2006, ossia dal 2/3/2006.</p>
<p>1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. e il vizio di motivazione sostenendo che il GdP ha errato nell&#8217;interpretare la disposizione del regolamento condominiale che obbliga l&#8217;amministratore</p>
<p>all&#8217;osservanza del regolamento condominiale; in particolare l&#8217;articolo 34 del regolamento, interpretato secondo buona fede, precluderebbe il ricorso alla procedura monitoria, senza previa messa in mora.</p>
<p>1.1 Il motivo e&#8217; manifestamente infondato in quanto nella norma del regolamento non e&#8217; fatto divieto all&#8217;amministratore di agire in via monitoria senza previa messa in mora.</p>
<p>La norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in ipotesi, discendere una responsabilita&#8217; da inesatto adempimento del mandato, ma non la preclusione processuale invocata.</p>
<p>2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1130, 1322, 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 20, lettera G del regolamento condominiale e sostengono che l&#8217;amministratore avrebbe violato l&#8217;articolo 20 del regolamento che gli fa obbligo di inviare a mezzo di raccomandata a.r. la copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>2.1 Il motivo e&#8217; addirittura inammissibile in quanto introduce una censura, relativa all&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo dell&#8217;amministratore di trasmettere copia del verbale dell&#8217;assemblea condominiale, per nulla conferente rispetto alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo nella quale occorreva stabilire unicamente se le somme di cui al preventivo e consuntivo approvati fossero o meno dovute, ne&#8217; risulta che nel giudizio di merito siano state sollevate specifiche contestazioni del debito.</p>
<p>3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che se il giudice di pace avesse correttamente valutato la testimonianza di (OMISSIS), avrebbe dovuto trarre il convincimento che era prassi e regola del condominio che l&#8217;amministratore mettesse in mora i condomini prima di procedere con decreto ingiuntivo.</p>
<p>3.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto si censura un vizio di motivazione su un &#8220;punto&#8221; (secondo la formulazione dell&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla riforma del 2006) per nulla decisivo: l&#8217;inosservanza delle regole o delle prassi invocate non precludeva, per le ragioni gia&#8217; illustrate sub 1.1, il ricorso alla procedura monitoria.</p>
<p>4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono il vizio di omessa e contraddittoria motivazione in relazione alla valutazione delle risultanze istruttorie e sostengono che il Giudice di Pace ha ritenuto che il (OMISSIS) avesse approvato il bilancio consuntivo, mentre dal verbale risulta che non lo aveva approvato.</p>
<p>4.1 Il motivo e&#8217; inammissibile in quanto il dedotto vizio di motivazione riguarda una circostanza irrilevante perche&#8217; la controversia non attiene al voto espresso dal condominio, ma alla debenza delle somme risultanti a debito sulla base degli approvati bilanci preventivo e consuntivo, che non risultano oggetto di specifica contestazione davanti al giudice del merito.</p>
<p>5. Con il quinto motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 c.c. in relazione all&#8217;articolo 34 del regolamento condominiale in violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e censurano la sentenza impugnata in relazione alla pronunciata condanna al pagamento delle spese processuali, malgrado l&#8217;amministratore abbia agito in via monitoria senza previamente contestare la morosita&#8217; e senza informarli sulla loro posizione debitoria.</p>
<p>5.1 Il motivo e&#8217; infondato in quanto i ricorrenti sono rimasti integralmente soccombenti e pertanto il giudice del merito, condannandoli al pagamento delle spese, ha fatto corretta applicazione dell&#8217;articolo 91 c.p.c.. Il mancato esercizio del potere di compensazione attribuito al giudice del merito dall&#8217;articolo 92 c.p.c. non e&#8217; sindacabile davanti a questo giudice di legittimita&#8217;, concernendo valutazioni di merito che non risultano nemmeno sollecitate davanti al giudice del merito dalla parte che, detto per inciso, non ha mai offerto il dovuto pagamento e ha formulato difese manifestamente infondate sia davanti al GdP sia davanti a questo giudice di legittimita&#8217;.</p>
<p>6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dei ricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare al controricorrente condominio (OMISSIS) le spese di questo giudizio di cassazione che liquida in euro 500,00 oltre euro 200,00 per esborsi.</p>
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		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 18 gennaio 2013, n. 1266</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-18-gennaio-2013-n-1266/</link>
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		<pubDate>Sat, 17 May 2014 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[consulenza tecnicna d'ufficio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[onere della prova]]></category>
		<category><![CDATA[produzione di documenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è la ratio della CTU? Può il giudice fruirne per altre finalità (nella specie per la produzione di documenti che la parte non ha prodotto)?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. VINCENTI Enzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 30533/2006 proposto da:</p>
<p>COND (OMISSIS) P.I. (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 106/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO DI TRENTO SEZ.DIST. DI di BOLZANO, depositata il 27/5/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2012 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore del ricorrente che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, corrente in (OMISSIS), conveniva in giudizio l&#8217;amministratore rimasto in carica sino al 5 luglio 2001, formalmente (OMISSIS), ma sostanzialmente (OMISSIS), per sentirli condannare al pagamento della complessiva somma di euro 11.505,55 a titolo di importi incassati dagli stessi e non dovuti e per importi in uscita privi di giustificazione e della relativa documentazione.</p>
<p>Si costituiva in giudizio soltanto il (OMISSIS) adducendo che, al fine di potersi difendere, occorreva l&#8217;acquisizione della documentazione condominiale contabile relativa agli anni 2000 e 2001, da esibirsi da parte del Condominio stesso; quanto poi al contestato prelievo assumeva trattarsi di compenso per lavori di amministrazione straordinaria fatturati in base alle tabelle Anci. Concludeva, pertanto, per la reiezione della domanda attorea, invocando in ogni caso la produzione della documentazione contabile completa.</p>
<p>L&#8217;adito Tribunale di Bolzano rigettava la domanda proposta dal condominio, negando l&#8217;ammissione di consulenza tecnica, ritenuta esplorativa, e ritenendo precluso l&#8217;esame sulla fondatezza della pretesa spiegata in mancanza della produzione in giudizio della documentazione contabile da parte del Condominio attore.</p>
<p>2. &#8211; Avverso tale sentenza interponeva gravame lo stesso Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, dolendosi della mancata ammissione della c.t.u. contabile, tramite la quale soltanto avrebbe potuto essere dimostrata la fondatezza della domanda, sostenendo che i documenti ben potevano essere acquisiti dal consulente in sede indagini tecniche.</p>
<p>Si costituiva nel giudizio di gravame soltanto il (OMISSIS), chiedendo la reiezione dell&#8217;appello.</p>
<p>Con sentenza resa pubblica il 27 maggio 2006, la Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, rigettava l&#8217;impugnazione, condannando l&#8217;appellante al pagamento delle spese del grado.</p>
<p>La Corte territoriale escludeva di poter ascrivere la consulenza contabile tra quelle c.d. percipienti e riteneva giuridicamente corretta la decisione di primo grado nell&#8217;aver impedito l&#8217;espletamento della auspicata c.t.u. in ragione della &#8220;mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell&#8217;assemblea e conti preventivi e consuntivi)&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione di tale sentenza ricorre il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221; affidando le sorti dell&#8217;impugnazione a tre motivi di censura.</p>
<p>Resiste con controricorso (OMISSIS), mentre non ha svolto difese (OMISSIS), ritualmente intimata.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo mezzo e&#8217; denunciata omessa e/o insufficiente motivazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine a fatti decisivi della controversia, &#8220;con particolare riferimento alla denegata ammissione della richiesta c.t.u. contabile&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente premette che la &#8220;prova della regolarita&#8217; sotto il profilo contabile della gestione amministrativa (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) non poteva che essere fornita attraverso una consulenza tecnica e di cio&#8217; prendeva atto lo stesso (OMISSIS)&#8221;, nonche&#8217; la stessa sentenza impugnata, la quale pero&#8217; non avrebbe tenuto conto del &#8220;preventivo generalizzato consenso di entrambe le parti in causa all&#8217;esame contabile, nonche&#8217; conseguentemente all&#8217;analisi in sede di consulenza della documentazione amministrativo-contabile del Condominio non prodotta in giudizio, ma facilmente rintracciabile e data per pacifica da entrambe le parti&#8221;.</p>
<p>Cio&#8217; posto, si assume che la consulenza c.d. percipiente e&#8217; pacificamente ammessa dalla giurisprudenza, trovando autorevole avallo nella sentenza delle Sezioni Unite n. 9522 del 1996, che ne indica i requisiti di ammissione, nella specie tutti riscontrabili, giacche&#8217; si trattava di verificare un &#8220;fatto&#8230; possibile, rilevante e tale da lasciare tracce accertabili&#8221;, cio&#8217; evincendosi dalle deduzioni degli atti di causa, dalla mancata contestazione degli importi quanto al loro prelevamento, dalla documentazione prodotta, segnatamente bancaria, restando agevole per il consulente individuare la documentazione relativa alla pregressa gestione condominiale, che, seppur non depositata agli atti, era stata &#8220;indicata nel verbale di consegna redatto e sottoscritto dal precedente amministratore e, inoltre, ritualmente prodotto in giudizio&#8221;. Di tutto cio&#8217; la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto.</p>
<p>Il ricorrente soggiunge che non sarebbe poi condivisibile l&#8217;affermazione della Corte territoriale sulla mancanza di ragioni relative al fatto che la documentazione &#8220;non era stata potuta produrre&#8221;, posto che era proprio la &#8220;complessita&#8217; tecnica dell&#8217;accertamento e della ricerca degli elementi di fatto da sottoporre all&#8217;esame del perito a consigliare che l&#8217;acquisizione della documentazione avvenisse direttamente in sede di operazione peritale&#8221;, la&#8217; dove inoltre il convenuto appellato non aveva mai invocato la produzione di delibere assembleari, conti preventivi e presuntivi (documenti ad esso noti), &#8220;bensi&#8217; unicamente di copia degli estratti conto bancari per gli anni 2000 e 2001, nonche&#8217; copia degli assegni emessi dall&#8217;amministrazione nel medesimo periodo&#8221;. Di siffatta documentazione il giudice di primo grado non ha richiesto l&#8217;ordine di esibizione e di cio&#8217; il giudice di appello non altresi&#8217; tenuto conto.</p>
<p>In definitiva, ci si duole che la Corte di appello, acriticamente adagiandosi sulla motivazione resa dal primo giudice, non abbia considerato numerose e decisive circostanze che avrebbero avvalorato l&#8217;ammissione di c.t.u. contabile e, segnatamente, la &#8220;presenza di un comune accordo in ordine alla necessita&#8217; di dare ingresso&#8221; a detta c.t.u., &#8220;in assenza di alcuna contestazione del (OMISSIS) in ordine alla mancata dimissione della documentazione amministrativo-contabile del condominio&#8221;.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo mezzo si prospetta la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all&#8217;articolo 198 cod. proc. civ..</p>
<p>Il ricorrente deduce che la controversia sulla precedente amministrazione condominiale &#8220;veniva instaurata in una logica di chiarezza&#8221;, cui corrispondeva lo stesso comportamento processuale del (OMISSIS), che aderiva alla richiesta di c.t.u. contabile, del resto imprescindibile per la verifica dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore; elementi, questi, che avrebbero dovuto indurre il giudice del merito &#8220;a non indulgere, solo per un opinabile proprio convincimento, ad un atteggiamento di contestazione in ordine a presunte carenze procedurali&#8221;, cosi da sostituirsi &#8220;ad una delle parti del giudizio, senza corrispondente presa di posizione di quest&#8217;ultima, che, anzi,&#8230; era perfettamente d&#8217;accordo con la richiesta di parte attrice&#8221;.</p>
<p>Il motivo si chiude con la formulazione del seguente quesito ai sensi dell&#8217;articolo 366-bis cod. proc. civ.: &#8220;che il Giudice del merito non possa, come in realta&#8217; ha fatto, disattendere l&#8217;istanza di ammissione della consulenza medesima sic et simpliciter ritenendo non provati i fatti che questa avrebbe, invece, verosimilmente accertato, e che non possa, quindi, in presenza di una richiesta congiunta delle parti di ammissione dell&#8217;esame contabile con il medesimo o analogo quesito, nonche&#8217; in presenza di un preventivo, anche implicito, consequenziale consenso alla esibizione differita, direttamente in sede di indagine peritale, dei documenti da far analizzare al consulente, rigettare, pena la violazione di legge processuale, l&#8217;istanza di ammissione di consulenza tecnica, limitandosi a dedurre il mancato assolvimento dell&#8217;onus probandi per la mancata previa produzione della documentazione da sottoporre al vaglio del perito (cfr. Cass., sez. 2, 14 gennaio 1999, n. 321; ex multis Cass., sez. 2, 15 gennaio 1997, n. 342; Cass., sez. lav., 5 luglio 1996, n. 6166, Cass., sez. lav., 16 marzo 1996, n. 2205)&#8221;.</p>
<p>3. &#8211; I primi due motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, sono infondati.</p>
<p>La Corte territoriale si e&#8217;, infatti, attenuta ai principi enunciati da questa Corte in materia di ammissione di c.t.u. contabile e di produzione documentale ad essa correlata, la&#8217; dove, peraltro, le doglianze del ricorrente non indugiano con la dovuta specificita&#8217; sulla questione da ultima richiamata, che invece assume centralita&#8217; nella decisione impugnata.</p>
<p>Difatti, il giudice di appello ha messo in rilievo che la denegata ammissione della richiesta c.t.u. (gia&#8217; in primo grado) e&#8217; dipesa dalla &#8220;mancata preventiva dimissione di tutta la documentazione bancaria ed amministrativo contabile (delibere dell&#8217;assemblea e conti preventivi e consuntivi)&#8221; da parte del Condominio attore, con cio&#8217; facendo mostra, in definitiva, di prestare adesione al principio secondo cui non e&#8217; dato addivenire ad una esibizione officiosa della documentazione stessa, ai sensi dell&#8217;articolo 210 cod. proc. civ., per sopperire all&#8217;inerzia della parte nel dedurre mezzi di prova, potendo tale potere discrezionale del giudice essere esercitato solo se la prova del fatto che si intende dimostrare non sia acquisibile aliunde, non anche per fini meramente esplorativi (Cass., 24 marzo 2004, n. 5908).</p>
<p>In siffatta ottica, pertanto, rinviene ancor piu&#8217; forza l&#8217;affermata esclusione della ricorrenza, nella specie, di un&#8217;ipotesi di c.t.u. c.d. &#8220;percipiente&#8221;, che si armonizza al dictum secondo il quale, &#8220;la consulenza tecnica d&#8217;ufficio costituisce un mezzo di ausilio per il giudice, volto alla piu&#8217; approfondita conoscenza dei fatti gia&#8217; provati dalle parti, la cui interpretazione richiede nozioni tecnico-scientifiche, e non un mezzo di soccorso volto a sopperire all&#8217;inerzia delle parti; la stessa, tuttavia puo&#8217; eccezionalmente costituire fonte oggettiva di prova, per accertare quei fatti rilevabili unicamente con l&#8217;ausilio di un perito. Ne consegue che, qualora la consulenza d&#8217;ufficio sia richiesta per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre, l&#8217;ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall&#8217;articolo 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata&#8221; (Cass., 19 aprile 2011, n. 8989; ancora per la non ammissibilita&#8217; di c.t.u. c.d. &#8220;esplorative&#8221;, cfr. Cass., 5 luglio 2007, n. 15219; Cass., 19 ottobre 2009, n. 22115; Cass., 8 febbraio 2011, n. 3130).</p>
<p>Del resto, proprio in tema di consulenza contabile in materia condominiale, questa Corte aveva gia&#8217; in precedenza ritenuto che legittima la mancata ammissione c.t.u. da parte il giudice di merito &#8220;richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensi&#8217; per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei&#8221; (Cass., 2 febbraio 2000, n. 1132).</p>
<p>Ne&#8217;, in siffatto contesto, puo&#8217; aver rilievo il presunto consenso (posto che, in base a quanto si evince dalle conclusioni di parte appellata riportate nella sentenza impugnata, esso non risulta tale, per esservi opposizione all&#8217;ammissione di c.t.u. a &#8220;carattere esplorativo&#8221;) della controparte all&#8217;acquisizione documentale in sede di c.t.u., dovendosi rammentare (a tacer d&#8217;altro) che detto consenso, per un verso, non avrebbe potuto comunque surrogare la valutazione propria del giudice del merito in ordine all&#8217;ammissibilita&#8217; o meno della consulenza d&#8217;ufficio e, dall&#8217;altro, che, ai sensi dell&#8217;articolo 198 cod. proc. civ., esso avrebbe potuto essere espresso solo con riferimento all&#8217;esame di documenti accessori, cioe&#8217; utili a consentire una risposta piu&#8217; esauriente ed approfondita al quesito posto dal giudice (una volta ammessa la c.t.u.), ma non gia&#8217; a consentire la produzione di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante (Cass., 2 dicembre 2010, n. 24549).</p>
<p>4. &#8211; Con il terzo mezzo denuncia la violazione dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ. e, in particolare, la &#8220;omessa pronuncia su uno dei capi della domanda autonomamente apprezzabile&#8221;.</p>
<p>Il ricorrente assume che nell&#8217;atto introduttivo del giudizio venivano imputati alla precedente amministrazione anche &#8220;indebite uscite dal conto condominiale di cui ad assegni o prelevamenti per contanti per complessive lire 5.258.775, privi di causale, come risultante dall&#8217;allegato estratto conto bancario dd. 31.05.2001&#8243;, cio&#8217; costituendo &#8220;un capo autonomo della domanda di restituzione dell&#8217;importo complessivo di lire 22.277.843 (pari ad euro 11.505,55)&#8221;. Siffatta circostanza, soggiunge il Condominio, non costituiva oggetto di alcuna censura o contestazione specifica&#8221; da parte del (OMISSIS), sicche&#8217; il giudice del merito, in ossequio al principio di c.d. non contestazione, avrebbe dovuto addivenire ad &#8220;una pronuncia quantomeno di parziale accoglimento della pretesa attorea&#8221;.</p>
<p>A conclusione del motivo viene formulato il seguente quesito di diritto: &#8220;la mancata contestazione di uno dei fatti costitutivi dell&#8217;unica domanda di pagamento, integrante un autonomo capo di essa autonomamente apprezzabile, deve dare luogo ad una pronuncia di parziale accoglimento della domanda medesima, non potendo il mancato assolvimento dell&#8217;onus probandi eventualmente dichiarato dal giudice, investire anche quell&#8217;unico fatto incontestato e percio&#8217; solo escluso in modo vincolante per il giudice, quale riflesso del principio dispositivo (sostanziale) e della previsione a carico del convenuto di un onere di contestazione, dalla massa dei fatti suscettibili di prova&#8221;.</p>
<p>4.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>E&#8217; sufficiente rilevare che la Corte di appello si e&#8217; pronunciata su tutta l&#8217;&#8221;unica domanda di pagamento&#8221; (unicita&#8217; predicata dallo stesso ricorrente) per complessivi euro 11.505,55, ritenendola infondata per mancato assolvimento dell&#8217;onere di prova incombente sull&#8217;attore, sicche&#8217; non e&#8217; in alcun modo apprezzabile l&#8217;omessa pronuncia dedotta con il motivo in esame, il quale &#8211; imperniandosi esclusivamente su tale error in procedendo &#8211; non investe, del resto, la correttezza, o meno, della soluzione giuridica adottata dalla Corte territoriale.</p>
<p>6. &#8211; Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente Condominio condannato, in quanto soccombente, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;, come liquidate in dispositivo. Non vi e&#8217; luogo a provvedere sulle spese del grado in relazione ad (OMISSIS), per non aver l&#8217;intimata svolto attivita&#8217; difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>LA CORTE<br />
rigetta il ricorso; condanna il Condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, corrente in (OMISSIS), al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217; in favore di (OMISSIS), che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 22 marzo 2013, n. 7327</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Apr 2014 19:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[azioni conservative]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione processuale]]></category>
		<category><![CDATA[ripristino dei luoghi]]></category>
		<category><![CDATA[sottotetto]]></category>

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		<description><![CDATA[Perché l'amministratore non ha bisogno di una specifica delibera per agire in giudizio per il "ripristino dei luoghi"?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. SCALISI Antonino &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 20547/2006 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COND VIA (OMISSIS) IN PERSONA DELL&#8217;AMM.RE P.T., P.I. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1403/2005 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 28/05/2005;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/2013 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS) difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 17-3-2001 il Condominio di via (OMISSIS) conveniva dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS) e (OMISSIS), proprietari di un&#8217;unita&#8217; immobiliare sita all&#8217;ultimo piano dello stabile, esponendo che gli stessi avevano indebitamente realizzato delle strutture murarie nel sottotetto di proprieta&#8217; condominiale sovrastante il loro appartamento, cosi&#8217; da separare tale porzione di sottotetto dalla residua area comune e da determinare l&#8217;impossibilita&#8217; di accesso e di passaggio. L&#8217;attore chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti a ripristinare l&#8217;accesso alla proprieta&#8217; comune, con demolizione delle strutture murarie erette.</p>
<p>Nel costituirsi, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell&#8217;amministratore e sostenendo che il sottotetto non era di proprieta&#8217; condominiale, ma costituiva una pertinenza del loro appartamento, ed era stato comunque da essi posseduto in via esclusiva sin dal 1979, di modo che in loro favore era maturata l&#8217;usucapione.</p>
<p>In corso di causa intervenivano volontariamente i condomini (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), aderendo alla domanda attrice.</p>
<p>Con sentenza n. 2837 del 2004 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.</p>
<p>Con sentenza depositata il 28-5-2005 la Corte di Appello di Milano rigettava il gravame proposto avverso la predetta decisione dal (OMISSIS) e dalla (OMISSIS).</p>
<p>Questi ultimi hanno proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il Condominio di via (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con un comune controricorso.</p>
<p>Con ordinanza emessa all&#8217;udienza del 5-7-2012 la Corte ha assegnato ai ricorrenti termine per il deposito dell&#8217;autorizzazione a stare in giudizio rilasciata dall&#8217;assemblea condominiale all&#8217;amministratore.</p>
<p>I ricorrenti hanno provveduto alla produzione di tale atto ed hanno depositato una memoria ex articolo 378 c.p.c..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1) Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1158, 1159, 2607 e 2699 c.c.. Sostengono che dal primo atto di vendita frazionata degli appartamenti dell&#8217;edificio di via (OMISSIS) e dal regolamento di condominio risulta che il sottotetto, non tinteggiato di grigio, non e&#8217; di natura condominiale.</p>
<p>Rilevano, inoltre, che la deduzione di prova testimoniale era legittima, contenendo gli elementi fattuali costitutivi dell&#8217;istituto dell&#8217;usucapione.</p>
<p>Il motivo difetta del requisito di specificita&#8217; richiesto dall&#8217;articolo 366 c.p.c., n. 3.</p>
<p>Le deduzioni svolte, nella prima parte, si risolvono nella mera riproposizione di assunti in fatto gia&#8217; esaminati e disattesi dal giudice di appello, il quale, all&#8217;esito di un&#8217;approfondita disamina delle risultanze processuali, ha negato, con argomentazioni congruenti, che dalle planimetrie in atti e dal regolamento condominiale possano desumersi elementi a sostegno della tesi della natura non condominale del sottotetto per cui e&#8217; causa. Il motivo in esame e&#8217; privo di qualsiasi riferimento alla statuizione adottata dal giudice di merito e alle ragioni che la sostengono; ne&#8217; spiega in alcun modo in cosa consistano le dedotte violazioni di legge (cfr. 25-9-2009 n. 20652; Cass. 6-7-2007 n. 15263; Cass. 18-3-2002 n. 3941).</p>
<p>Anche le censure mosse nella seconda parte del motivo non soddisfano le esigenze di specificita&#8217; imposte dalla menzionata disposizione di legge, non indicando nemmeno il contenuto dei capitoli di prova testimoniale articolati in corso di causa e non ammessi dal giudice di merito. Le critiche rivolte alla sentenza impugnata, pertanto, per la loro genericita&#8217;, non valgono a superare i rilievi svolti dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto inammissibile il mezzo istruttorio invocato dai convenuti per la indeterminatezza, anche sotto il profilo temporale, dei capitoli dedotti ai fini dell&#8217;accertamento dell&#8217;usucapione, nonche&#8217; per la loro inidoneita&#8217; a provare un possesso esclusivo qualificato del bene comune, ai sensi dell&#8217;articolo 1102 c.c., comma 2.</p>
<p>2) Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l&#8217;erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostengono che la Corte di Appello, pur avendo ritenuto la legittimazione attiva del Condominio sul rilievo che l&#8217;azione proposta era di reintegra, non ha proceduto all&#8217;accertamento dell&#8217;esercizio di fatto del possesso del sottotetto da parte dei condomini e dell&#8217;esecuzione, da parte dei convenuti, di opere impeditive dell&#8217;uso comune. Deducono che, non risultando il possesso comune del sottotetto da parte dei condomini, non puo&#8217; nemmeno raffigurarsi l&#8217;ipotesi di uno spoglio. Rilevano, inoltre, che non puo&#8217; attribuirsi alcun valore confessorio alle dichiarazioni del (OMISSIS), il quale non ha ammesso alcun abuso come fatto materiale, ma si e&#8217; ripromesso di effettuare &#8220;alcune modifiche&#8221;.</p>
<p>Il motivo deve essere disatteso.</p>
<p>Le censure mosse non si confrontano con le ragioni della decisione, atteso che la Corte di Appello, nel disattendere l&#8217;eccezione di carenza di legittimazione attiva dell&#8217;amministratore sollevata dagli appellanti, non ha affatto qualificato la domanda proposta dall&#8217;attore come possessoria, bensi&#8217; come diretta alla tutela dello stato di fatto del bene condominiale, mediante il &#8220;ripristino&#8221; dell&#8217;originario stato dei luoghi, mutato attraverso l&#8217;esecuzione di opere in muratura, con conseguente acquisizione dello spazio intercluso nell&#8217;ambito esclusivo dei convenuti.</p>
<p>Nel ritenere l&#8217;amministratore legittimato a proporre l&#8217;azione di ripristino dello stato dei luoghi, la Corte di merito si e&#8217; conformata alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il potere rappresentativo che compete all&#8217;amministratore del condominio ex articoli 1130 e 1131 c.c. e che, sul piano processuale, si riflette nella facolta&#8217; di agire in giudizio per la tutela dei diritti sulle parti comuni dell&#8217;edificio, comprende tutte le azioni volte a realizzare tale tutela, con esclusione soltanto di quelle azioni che incidono sulla condizione giuridica dei beni cui si riferiscono, esulando, pertanto, dall&#8217;ambito degli atti conservativi (tra le tante v. Cass. 25-7-2011 n. 16230; Cass. 30-10-2009 n. 23065; Cass. 24-11-2005 n. 24764).</p>
<p>Resta esclusa, di conseguenza, la possibilita&#8217; di esperimento di azioni reali, contro i singoli condomini o contro terzi, dirette ad ottenere statuizioni relative alla titolarita&#8217; o al contenuto di diritti su cose e parti dell&#8217;edificio (Cass. 6-2-2009 n. 3044; Cass. 24-11-2005 n. 24764).</p>
<p>Al contrario, nell&#8217;ipotesi, ricorrente nel caso di specie, di abusiva occupazione di una porzione di area condominiale, mediante la costruzione di un manufatto di proprieta&#8217; esclusiva, sussiste la legittimazione dell&#8217;amministratore di condominio ad agire giudizialmente, con azione volta al &#8220;ripristino dei luoghi&#8221;, nei confronti dell&#8217;autore dell&#8217;opera denunciata (Cass. 25-7-2011 n. 16230). Una simile azione, infatti, essendo diretta al mantenimento dell&#8217;integrita&#8217; materiale dell&#8217;area condominiale, stravolta dalla nuova costruzione, rientra nel novero degli atti conservativi di cui al menzionato articolo 1130 c.c..</p>
<p>Le ulteriori deduzioni svolte con il motivo in esame per escludere valore confessorio alle dichiarazioni del (OMISSIS) sono inammissibili.</p>
<p>La Corte di Appello ha dato atto che i convenuti nelle loro difese non hanno contestato i fatti rappresentati dall&#8217;attore (costruzione di opere murarie all&#8217;interno dello spazio del sottotetto, tale da escludere l&#8217;area cosi&#8217; chiusa dalla rimanente area condominale); ed ha rilevato che tale mancata contestazione assume un indubbio valore probatorio circa la presenza della condotta addebitata dal Condominio. In ogni caso, essa ha evidenziato che nella specie e&#8217; stata acquisita prova positiva del fatto attraverso l&#8217;acquisizione del verbale dell&#8217;assemblea del 7-6-1003, dal quale risulta che il (OMISSIS), a fronte delle contestazioni dell&#8217;amministratore e della richiesta di sgombero e ripristino, si e&#8217; dichiarato disponibile all&#8217;abbattimento del muro di chiusura con ripristino della porticina di collegamento tra le due &#8220;entrata ed uscita&#8221;, in tal modo riconoscendo la condotta addebitatagli.</p>
<p>I ricorrenti non hanno prospettato specifiche violazioni di legge o vizi di motivazione riguardo alla prima parte della motivazione, di per se&#8217; idonea a sorreggere la decisione. Come e&#8217; stato precisato da questa Corte, infatti, l&#8217;onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l&#8217;entrata in vigore della Legge n. 353 del 1990, dall&#8217;articolo 167 c.p.c., comma 1, imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall&#8217;attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione (Cass. 20-11-2008 n. 2596; Cass. 25-5-2007 n. 12231).</p>
<p>Cio&#8217; posto, si richiama il principio affermato dalla giurisprudenza, secondo cui, nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su piu&#8217; ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e&#8217; necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l&#8217;accoglimento di tutte le censure, affinche&#8217; si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione della sentenza, &#8220;in toto&#8221; o nel suo singolo capo, per tutte le ragioni che autonomamente l&#8217;una o l&#8217;altro sorreggano. Ne consegue che e&#8217; sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perche&#8217; il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato (v. per tutte Cass. S.U. 8-8-2005 n. 16602).</p>
<p>Nella specie, di conseguenza, non avendo i ricorrenti specificamente impugnato il primo ordine di argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, si rivelano inammissibili le doglianze inerenti al valore attribuito in sentenza alle dichiarazioni rese nel corso dell&#8217;assemblea condominale dal (OMISSIS); doglianze che, peraltro, si sostanziano nella inammissibile pretesa di ottenere, al riguardo, una valutazione diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, che, in quanto sorretta da una motivazione immune da vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimita&#8217;.</p>
<p>3) Con il terzo motivo viene dedotta la violazione dell&#8217;articolo 132 c.p.c., n. 5, non essendo identificate ne&#8217; identificabili le opere di demolizione da eseguire.</p>
<p>Il motivo e&#8217; infondato, desumendosi dal complessivo contesto della sentenza impugnata che le opere di cui e&#8217; stata ordinata la demolizione erano rappresentate dalla strutture realizzate dai convenuti, che precludevano l&#8217;uso comune del sottotetto, e rimanendo comunque devoluta al giudice dell&#8217;esecuzione la soluzione di eventuali problemi tecnici che insorgano in sede di concreta attuazione del comando (Cass. Sez. Un. 15-1-1987 n. 245).</p>
<p>4) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese sostenute dal resistente nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 15 marzo 2013, n. 12318</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 18:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<category><![CDATA[termini processuali]]></category>

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		<description><![CDATA[In caso di lettera diffamante, i termini per proporre querela decorrono dalla ricezione di questa o dall'"intepretazione autentica" che ne danno gli autori?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ZECCA Gaetanino &#8211; Presidente<br />
Dott. BEVERE Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere<br />
Dott. VESSICHELLI Maria &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SETTEMBRE Antonio &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);<br />
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 42/2009 TRIBUNALE di CAGLIARI, del 17/06/2011;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Cesqui, che ha concluso per l&#8217;annullamento senza rinvio con dichiarazione di improcedibilita&#8217;;<br />
Udito il difensore Avv. F. (OMISSIS) in Sost. avv. (OMISSIS) per (OMISSIS) e in proprio insieme a (OMISSIS), per gli altri imputati da essi difesi.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Propongono ricorso per cassazione:</p>
<p>- (OMISSIS) F., (OMISSIS) M., (OMISSIS) I., (OMISSIS) L., (OMISSIS) A.M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) M., (OMISSIS) G., (OMISSIS) G. e (OMISSIS) G., avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 17 giugno 2011 con la quale e&#8217; stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di diffamazione, commesso il (OMISSIS), mediante l&#8217;inoltro di una missiva, in danno di (OMISSIS).</p>
<p>Gli imputati, tutti condomini dello stabile di via (OMISSIS), a Cagliari, sono stati ritenuti responsabili di avere leso la reputazione del (OMISSIS) scrivendo ad inoltrando all&#8217;amministratore del condominio una missiva, successivamente divulgata a tutti i condomini dello stabile compreso il (OMISSIS), nella quale chiedevano al primo convocazione di un&#8217;assemblea straordinaria e accusavano il secondo di avere illegittimamente &#8220;soppresso una servitu&#8217;, tenuto comportamento irresponsabile e inaccettabile, causato disagio tutti condomini, arrecato danni al patrimonio comune, calpestato i diritti altrui, violato leggi regolamenti, facendosi propri comodi&#8221;.</p>
<p>Deducono:</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (tutti difesi dall&#8217;avv. F. (OMISSIS)).</p>
<p>1) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestivita&#8217; della querela.</p>
<p>La lettera contenente le espressioni ritenute diffamatorie era stata spedita il (OMISSIS), ma risulta accertato che la parte offesa ne abbia avuto conoscenza il 4 dicembre successivo, quando l&#8217;amministratore gliel&#8217;aveva trasmessa per fax, in allegato alla lettera di convocazione dell&#8217;assemblea condominiale. La stessa persona offesa non aveva avuto, a quel punto, dubbi sui mittenti, essendo memore anche delle contestazioni gia&#8217; ricevute nel corso delle assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Posto che la querela e&#8217; stata presentata il 22 marzo 2005, non poteva disconoscersene la tardivita&#8217;. A sostegno di tale assunto, la difesa ricorda che sono stati acquisiti in udienza i verbali di tre assemblee condominiali tenute nel 2004, nei quali risulta attestata la contestazione della manomissione della servitu&#8217; di scolo e l&#8217;attribuzione di tale condotta all&#8217;odierna parte offesa. Tali verbali, regolarmente trasmessi in copia ai condomini, erano stati necessariamente conosciuti anche dal querelante;</p>
<p>2) la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all&#8217;elemento psicologico del reato, non essendo stato appurato, tramite l&#8217;acquisizione e la lettera in originale, se le firme dei condomini apparentemente apposte su un foglio separato, fossero riferibili alla sola richiesta di convocazione dell&#8217;assemblea o anche alla lettera contenente espressioni ritenute offensive, e in quale modo fossero state raccolte: era infatti emerso nel corso del dibattimento, che i sottoscrittori della lettera, in buona fede, avevano firmato un foglio in bianco, senza neppure aver preso visione della lettera di convocazione dell&#8217;assemblea;</p>
<p>3) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del diritto di critica: il giudice lo aveva escluso in maniera apodittica mentre ne ricorrevano tutti presupposti, essendosi, quello, limitato ad evidenziare la natura offensiva delle espressioni, ma senza analizzare la eventualita&#8217; del ricorrere di una critica legittima all&#8217;operato di un condomino.</p>
<p>In particolare, la difesa censura l&#8217;affermazione del giudice secondo cui sarebbero state utilizzate espressioni soltanto sprezzanti, essendosi invece trattato di una lettera di contestazioni rimasta limitata all&#8217;ambiente condominiale e certamente non volta a colpire la serieta&#8217; professionale della persona offesa.</p>
<p>D&#8217;altra parte i fatti riportati erano veri, essendo stato dimostrato in dibattimento, attraverso le dichiarazioni dell&#8217;amministratore, che vi era stata una modifica del sistema di deflusso delle acque meteoriche, originariamente convogliate e destinate a scaricarsi sul lastrico solare di proprieta&#8217; della persona offesa: questa, in seguito, aveva otturato lo scarico deviando di fatto lo scolo delle acque sulla facciata condominiale, circostanza che aveva provocato la reazione dei condomini sia in assemblea e con la nota lettera;</p>
<p>4) la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p., rappresentata, cioe&#8217;, dallo stato d&#8217;ira determinato da un fatto ingiusto altrui: tale fatto ingiusto era consistito nella decisione, manifestata dalla persona offesa all&#8217;assemblea del 19 novembre 2004, di non contribuire alla risoluzione del problema ma di sostenere l&#8217;inesistenza della servitu&#8217; di scolo, cosi&#8217; impedendo l&#8217;accesso al perito nominato per appurare lo stato dei luoghi.</p>
<p>Per tale ragione doveva ritenersi sussistente anche il requisito dell&#8217;immediatezza della reazione al fatto ingiusto altrui;</p>
<p>5) la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena e del danno risarcibile;</p>
<p>6) la inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento alla mancata riapertura dell&#8217;istruttoria dibattimentale, denuncia riguardante anche due ordinanze dibattimentali adottate nel 2008.</p>
<p>Spiega meglio il ricorrente che il giudice dell&#8217;appello aveva immotivatamente respinto la richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale che la difesa aveva formulato essenzialmente per escutere il teste (OMISSIS) che era stato anche il perito, autore di una relazione sul sistema di deflusso delle acque e sull&#8217;esistenza di una servitu&#8217; del condominio. Inoltre il giudice dell&#8217;appello non si era espresso sulle censure che la difesa aveva articolato a proposito della disparita&#8217; di trattamento subita rispetto al pubblico ministero, posto che a quest&#8217;ultimo era stato consentito porre domande sulla situazione antecedente alla data di commissione del reato mentre alla difesa era stato negato uguale potere e diritto;</p>
<p>7) la violazione di legge e il vizio di motivazione, tra l&#8217;altro, sul motivo di appello con cui era stata richiesta la concessione delle attenuanti generiche e di quella della provocazione e si era richiesta una differenziazione delle posizioni di ciascun imputato: in particolare, ad esempio, il ricorrente (OMISSIS) era settantenne ed incensurato.</p>
<p>La difesa si era anche lamentata inutilmente della ordinanza con cui il Giudice di pace aveva precluso all&#8217;imputato di produrre una memoria scritta dall&#8217;imputato (OMISSIS).</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS).</p>
<p>1) la tardivita&#8217; della querela presentata da (OMISSIS), da riconoscersi in ragione del fatto che sin dalla data del (OMISSIS) la persona offesa aveva ricevuto copia della missiva dal contenuto asseritamente diffamatorio la quale indicava, quale ragione della richiesta di convocazione di assemblea straordinaria, la questione della soppressione della servitu&#8217; di scolo che, da tempo, nelle assemblee condominiali, veniva discussa con chiaro riferimento ed addebito allo stesso (OMISSIS);</p>
<p>2) la insussistenza dell&#8217;elemento psicologico del reato &#8211; e il correlato vizio di motivazione &#8211; essendo stata indebitamente trascurata la tesi sostenuta dall&#8217;imputata, di avere sottoscritto soltanto un foglio in bianco.</p>
<p>L&#8217;onere di provare la malafede dell&#8217;imputata era a carico dell&#8217;accusa ed aveva errato il giudice nel ritenere la ricorrente inadempiente all&#8217;onere di dimostrare il proprio assunto;</p>
<p>3) la mancata applicazione della causa di non punibilita&#8217; di cui all&#8217;articolo 599 c.p. e il vizio di motivazione correlato, dovendo essere ritenute permanenti e perduranti le condotte del (OMISSIS), in violazione al dovere di rispettare la servitu&#8217; di scolo: una circostanza che la giurisprudenza della cassazione (sentenza numero 39411/08) ha gia&#8217; ritenuto capace di integrare la causa di non punibilita&#8217; menzionata;</p>
<p>4) l&#8217;inosservanza della causa di giustificazione rappresentata dal diritto di critica, illogicamente esclusa dal giudice del merito sulla base del rilievo &#8211; invece del tutto in conferente &#8211; della necessita&#8217; che la critica sia connotata dalla indicazione &#8221; di fatti veri e di per se&#8217; non diffamanti&#8221;;</p>
<p>5) il vizio di motivazione sulla statuizione civile concernente il risarcimento del danno che appare confermato nella misura di euro 1500 laddove il primo giudice lo aveva indicato in quella, superiore, di euro 3000.</p>
<p>Deduce la difesa di (OMISSIS) M., anche con memoria aggiunta depositata il 20 dicembre 2012</p>
<p>1) l&#8217;intempestivita&#8217; della querela, il cui evidente riferimento alla persona del querelante poteva agevolmente desumersi, anche ad opera del giudicante, dal contenuto dei verbali acquisiti al processo, relativi alle assemblee condominiali del 10 marzo 2004, del 21 aprile 2004 e del 19 novembre 2004, dai quali si ricavava l&#8217;oggetto del contenzioso e il ruolo da protagonista-antagonista svolto dal querelante rispetto alle pretese di un certo numero degli altri condomini;</p>
<p>2) il vizio della motivazione relativo agli argomenti posti con la memoria del 17 aprile 2010, nella quale la difesa aveva evidenziato la impossibilita&#8217; di assimilare la posizione della ricorrente a quella degli altri coimputati: costei era infatti studentessa universitaria, affittuaria di uno degli alloggi del condominio in questione.</p>
<p>Non era consapevole dei contrasti fra condomini, si era limitata a firmare un foglio in bianco e non aveva neppure partecipato all&#8217;assemblea di cui era stata chiesta la convocazione straordinaria. Tali argomenti, che pure avevano giustificato la assoluzione del coimputato (OMISSIS) sin dal processo di primo grado, erano stati del tutto trascurati del giudice dell&#8217;appello, con possibilita&#8217;, per il difensore, di eccepire il travisamento della prova con riferimento ad atti diversi dalla sentenza;</p>
<p>3) la mancata assunzione di prove decisive dovuta alle ordinanze dibattimentali del primo giudice in data 9 gennaio 2008 ed il 27 marzo 2008, nonche&#8217; all&#8217;ordinanza del giudice dell&#8217;appello reiettiva della richiesta di rinnovazione dell&#8217;istruttoria dibattimentale: tutte afferenti alla doglianza della difesa a proposito della impossibilita&#8217; di provare, formulando le necessarie domande ai testi dell&#8217;accusa e ai propri, l&#8217;antefatto della vicenda in esame e cioe&#8217; le ragioni che portarono alla redazione della lettera di cui alla imputazione;</p>
<p>4) il vizio della motivazione in ordine all&#8217;omesso riconoscimento della causa di giustificazione dell&#8217;esercizio del diritto di critica, ormai riconosciuto in modo unanime dalla giurisprudenza della legittimita&#8217; con riferimento alle censure che i condomini formulino nell&#8217;ambito delle assemblee condominiali in ordine a condotte altrui capaci di ledere o ridurre in pericolo il bene comune: un&#8217;evenienza che il giudice di primo grado e quello di appello hanno omesso di verificare attraverso l&#8217;istruttoria dibattimentale cosi&#8217; incorrendo nel omesso accertamento di una questione decisiva. Questa, d&#8217;altra parte, forma oggetto di una causa civile promossa dai condomini dello stabile di via (OMISSIS);</p>
<p>5) l&#8217;omessa applicazione dell&#8217;articolo 599 c.p., comma 2;</p>
<p>6) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche;</p>
<p>7) la prescrizione del reato.</p>
<p>I ricorsi sono fondati nei termini che si indicheranno.</p>
<p>Il primo dei motivi articolato in ciascuno dei ricorsi presi in esame, concernente la statuizione sulla tempestivita&#8217; della querela, indica una violazione di legge e, per quel che rileva, un vizio di manifesta illogicita&#8217; della motivazione che e&#8217; indubbiamente apprezzabile.</p>
<p>E&#8217; condivisibile, invero, il principio giurisprudenziale dal quale ha preso le mosse il primo giudice, non criticato neppure dai ricorrenti, secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva (v., tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 33466 del 09/07/2008 Ud. (dep. 14/08/2008) Rv. 241395), occorrendo che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto, in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi (Sez. 1, Sentenza n. 7333 del 28/01/2008 Ud. (dep. 15/02/2008) Rv. 239162).</p>
<p>Va segnalato anche, che, essenzialmente, il predetto principio e&#8217; stato enunciato con riferimento a fattispecie nelle quali l&#8217;incertezza riguardava l&#8217;identificazione dell&#8217;autore della condotta, tant&#8217;e&#8217; che si e&#8217; precisato al riguardo che &#8220;tale conoscenza puo&#8217; essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell&#8217;autore e possa, quindi, liberamente determinarsi; pertanto, nel caso in cui siano svolti tempestivi accertamenti, indispensabili per la individuazione del soggetto attivo, il termine di cui all&#8217;articolo 124 cod. pen. decorre, non dal momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del fatto oggettivo del reato, ne&#8217; da quello in cui, sulla base di semplici sospetti, indirizza le indagini verso una determinata persona, ma dall&#8217;esito di tali indagini&#8221;.</p>
<p>Si tratta, comunque, di un orientamento che tende ad evidenziare, piu&#8217; in generale, come lo spazio temporale lasciato alla persona offesa per incardinare il processo con la propria azione privata &#8211; cui possono conseguire effetti anche dannosi e rilevanti per lo stesso proponente &#8211; non puo&#8217; essere indebitamente compresso a danno di questa, ma neppure, una volta che si siano presentati tutti i requisiti per la proposizione della querela, essere dilatato, con interpretazioni sfumate e non ancorate a criteri precisi, oltre la misura individuata come equa ed opportuna dal legislatore, esponendo cosi&#8217; l&#8217;imputato ad un regime procedimentale che trasmoda dalle modalita&#8217; di instaurazione privata prescelte dal codice di rito. D&#8217;altra parte, il fatto che e&#8217; l&#8217;imputato a dovere dimostrare in modo rigoroso la intempestivita&#8217; della querela che egli stesso alleghi (v. tra le molte, Rv. 239162) non comporta certamente che il giudice sia esonerato dal fare uso diligente di tutte le emergenze comunque gia&#8217; in suo possesso e, tantomeno, che egli possa fare a meno di valutare quelle che, su iniziativa dell&#8217;imputato, vengano acquisite, essendo quest&#8217;ultimo titolare del diritto di prova , tra l&#8217;altro, su tutti i fatti dai quali dipende la applicazione di norme processuali (v. in tal senso, articolo 187 c.p.p., comma 2).</p>
<p>A cio&#8217; deve aggiungersi, sul piano strettamente oggettivo della conoscenza dei fatti da parte del querelante, l&#8217;ulteriore principio giurisprduenziale, espressivo della necessita&#8217; di fissare un perimetro tendenzialmente certo alla iniziativa della persona offesa, secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per proporre querela, e&#8217; sufficiente la conoscenza effettiva del fatto-reato da parte della persona offesa, comunque percepita, non richiedendosi anche una formale comunicazione del fatto-reato alla presunta vittima stesso ad opera dei soggetti in grado di farlo (vedi, Sez. 2, Sentenza n. 44929 del 12/11/2010 Ud. (dep. 22/12/2010) Rv. 248684).</p>
<p>Anche nel caso &#8211; diverso da quello in esame &#8211; del reato continuato, si e&#8217; poi osservato, nella stessa linea di cui sopra, che il diritto di querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa del fatto-reato e non dall&#8217;ultimo momento consumativo della continuazione (Sez. 3, Sentenza n. 42891 del 16/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241539).</p>
<p>Oltretutto, opera, con i necessari adattamenti, anche l&#8217;orientamento secondo cui il termine per la proposizione della querela decorre, per la parte lesa che sia gia&#8217; in possesso di elementi oggettivi per l&#8217;identificazione dell&#8217;autore del reato, non gia&#8217; dal momento in cui la stessa decida di pervenire a detta, concreta, identificazione, bensi&#8217; dal momento in cui la stessa sia in grado di attivarsi onde giungere a tale conoscenza (Sez. 3, Sentenza n. 25986 del 13/05/2009 Ud. (dep. 22/06/2009) Rv. 243911).</p>
<p>Tutto cio&#8217; premessola rilevato che il giudice dell&#8217;appello ha rigettato l&#8217;eccezione di tardivita&#8217; della querela sulla base di una motivazione del tutto illogica: quella, cioe&#8217;, secondo cui la ricezione della missiva a contenuto diffamatorio, da parte del querelante, in data 4 dicembre 2004 &#8211; peraltro corredata da un foglio recante le firme dei condomini poi imputati non sarebbe stata sufficiente ad integrare, soprattutto sul piano oggettivo, la conoscenza, da parte del (OMISSIS), del fatto-reato commesso attraverso la sua redazione e divulgazione, per la ragione che nella stessa non era menzionato esso querelante quale destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Ed invece tale consapevolezza sarebbe stata raggiunta nel corso dell&#8217;assemblea del 22 dicembre 2004, durante la quale sarebbe rimasto chiarito il suddetto particolare.</p>
<p>Invero, posto che pacificamente la lettera in questione era stata redatta da alcuni condomini per richiedere all&#8217;amministratore la convocazione di un&#8217;assemblea condominiale straordinaria destinata alla discussione della illegittima soppressione di una servitu&#8217; e dei ripetuti abusi commessi, ai danni della cosa comune, da &#8220;chi&#8221; ne era responsabile, la affermazione del giudice dell&#8217;appello sul momento di consolidamento della conoscenza del fatto reato da parte della (OMISSIS) risulta, in primo luogo, meramente assertiva con riferimento alla implicita attestazione che, prima della data della tenuta della assemblea straordinaria, il querelante non avrebbe avuto elementi certi per ritenere di essere il destinatario delle espressioni offensive.</p>
<p>Basta evidenziare, a sostegno della rilevata assertivita&#8217; e, in piu&#8217;, della manifesta illogicita&#8217; della motivazione, che in altra parte della motivazione (pagina 3 della sentenza) lo stesso giudice afferma (per escludere il ricorrere di una causa di non punibilita&#8217;) che &#8220;nella missiva diffamatoria si fa espresso riferimento ad una situazione datata nel tempo, risalente alla delibera del 21 aprile 2004, e, pertanto, gia&#8217; oggetto di accese discussioni e di perduranti incomprensioni&#8221;.</p>
<p>In altri termini il Tribunale, nell&#8217;escludere che potesse giovare agli imputati &#8220;il covato rancore per un fatto pregresso&#8221;, introduce e valorizza il tema della risalenza dei cattivi rapporti tra i ricorrenti e l&#8217;odierna persona offesa, proprio a proposito della questione agitata piu&#8217; volte nel corso delle ripetute assemblee condominiali del 2004.</p>
<p>Si evidenzia, in conclusione, che risulta erroneamente risolto, non tenendosi conto dei principi indicati in premessa, il tema della dedotta intempestivita&#8217; della querela, in ragione della esistenza della delibera del 21 aprile 2004, citata dallo stesso Tribunale e contenente l&#8217;esplicito riferimento &#8211; dunque risalente rispetto ai fatti di causa &#8211; alla correlazione del tema dello scarico con la proprieta&#8217; del condomino (OMISSIS) &#8211; moglie di (OMISSIS): e cio&#8217;, senza tenere conto della mancata considerazione delle ripetute doglianze difensive a proposito della preclusione, opposta dal giudice di prime cure, all&#8217;approfondimento in istruttoria, del tema concernente i pregressi rapporti condominiali tra le parti.</p>
<p>Un tema che, cosi&#8217; come appare chiaramente rilevante e decisivo ai fini della soluzione della questione processuale in esame, nei termini in cui e&#8217; stata esposta dai difensori, appare indubbiamente e illegittimamente sottratto al contraddittorio e al diritto alla prova, secondo quanto segnalato dai ricorrenti e si desume dalla stessa sentenza di primo grado.</p>
<p>In questa, infatti, si afferma ripetutamente che il capo di imputazione avrebbe precluso ogni indagine sul tema posto dai difensori &#8211; e cioe&#8217; sulle pregresse discussioni tra i condomini a proposito della soppressione della servitu&#8217; di scolo &#8211; in quanto l&#8217;imputazione avrebbe avuto ad oggetto soltanto la lettera del (OMISSIS).</p>
<p>Pertanto, tenuto anche conto del fatto che l&#8217;argomento della non individuabilita&#8217; della persona offesa nella lettera di cui all&#8217;imputazione non e&#8217; mai stato neppure lontanamente esaminato dal giudice &#8211; il quale, ove sussistente, ne avrebbe dovuto fare ragione di riconoscimento dell&#8217;insussistenza del reato &#8211; e&#8217;, piuttosto, da evidenziare che il giudice dell&#8217;appello avrebbe dovuto proclamare la gia&#8217; emersa ragione di tardivita&#8217; della querela. Con il conseguente travolgimento di tutte le statuizioni di condanna contenute nella sentenza di primo grado.</p>
<p>Ogni ulteriore motivo di ricorso resta assorbito.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilita&#8217;.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 5 marzo 2013, n. 5473</title>
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		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amministratore]]></category>
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		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
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		<category><![CDATA[studi di settore]]></category>

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		<description><![CDATA[Come si presume il reddito dell'amministratore di condominio? Dagli studi di settore?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE T</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. CICALA Mario &#8211; Presidente<br />
Dott. BOGNANNI Salvatore &#8211; Consigliere<br />
Dott. IACOBELLIS Marcello &#8211; Consigliere<br />
Dott. DI BLASI Antonino &#8211; Consigliere<br />
Dott. CARACCIOLO Giuseppe &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 9785/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l&#8217;AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;</p>
<p style="text-align: right;">- resistente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 49/7/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA del 12/01/2010, depositata il 16/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/01/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;<br />
e&#8217; presente il P.G. in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>La Corte, ritenuto che, ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c., e&#8217; stata depositata in cancelleria la seguente relazione:</p>
<p>Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati;</p>
<p>Osserva:</p>
<p>(OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma n. 49-07-2010, depositata il 16.02.2010, con la quale &#8211; in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento e conseguente cartella di pagamento per IVA &#8211; IRPEF &#8211; IRAP per l&#8217;anno 2002 adottato a seguito di risposta a questionario &#8211; la Commissione ha ritenuto che l&#8217;accertamento non fosse basato solo sugli studi di settore, avendo l&#8217;Agenzia tenuto presente &#8211; nella ricostruzione del reddito &#8211; i proventi derivanti dal contributo della societa&#8217; SAMS e le quote di ammortamento non risultanti in contabilita&#8217; oltre a costi non inerenti.</p>
<p>D&#8217;altronde, il contribuente non aveva comprovato ne&#8217; che il reddito dichiarato corrispondesse a quello effettivo ne&#8217; che gli studi di settore (la cui applicazione era stata integrata da una precisa rilevazione analitica dei condomini di cui il contribuente risultava amministratore) non potessero trovare applicazione nella fattispecie.</p>
<p>Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a tre motivi.</p>
<p>L&#8217;Agenzia non si e&#8217; costituita.</p>
<p>Il ricorso &#8211; ai sensi dell&#8217;articolo 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore &#8211; puo&#8217; essere definito ai sensi dell&#8217;articolo 375 c.p.c..</p>
<p>Il motivo di ricorso (rubricato come &#8220;Insufficiente e carente motivazione, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5&#8243;) appare inammissibile perche&#8217; e&#8217; connotato dal difetto del requisito di autosufficienza.</p>
<p>Nel censurare la decisione del giudice di appello per avere omesso di esaminare la &#8220;ampia documentazione&#8221; prodotta in giudizio (i verbali dei condomini amministrati da cui si dovrebbe desumere ciascun singolo compenso attribuito al contribuente) la parte ricorrente non solo non ha specificato dove e quando queste produzioni sarebbero state effettuate, ma non ha neppure descritto specificamente (e con dettaglio delle risultanze di detti verbali) quali sarebbero i diversi esiti a cui avrebbe dovuto giungere la verifica del giudicante se avesse tenuto conto del contenuto di tali asserite produzioni.</p>
<p>A tutto cio&#8217; la parte ricorrente avrebbe dovuto essere assolvere con modalita&#8217; peculiarmente rigorose, alla luce delle considerazioni contenute nella sentenza impugnata dove si dice proprio che &#8220;il contribuente si limita ad affermazioni del tutto generiche ed astratte, senza fornire alcun valido elemento di prova&#8221;. In difetto di cio&#8217; non resta che concludere nei termini di cui si e&#8217; detto.</p>
<p>Con il secondo motivo di ricorso (improntato alla violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 39, comma 2, lettera d) bis) la parte contribuente si duole che il giudicante abbia ritenuto che la metodologia di accertamento non fosse di genere &#8220;induttivo puro&#8221;, per quanto l&#8217;Agenzia avesse effettuato una ricostruzione completamente automatica e basta sulla media dei compensi per l&#8217;anno verificato.</p>
<p>Il motivo, oltre che inammissibile per l&#8217;omessa autosufficiente ricostruzione del contenuto del provvedimento impositivo ai fini della vaglio della natura della metodologia ricostruttiva, appare anche evidentemente infondato.</p>
<p>Si e&#8217; gia&#8217; detto, riassumendo il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, che l&#8217;Amministrazione ebbe a considerare non solo i dati analitici relativi al &#8220;contributo della societa&#8217; SAMS e le quote di ammortamento non risultanti in contabilita&#8217; oltre a costi non inerenti&#8221; ma anche che l&#8217;Amministrazione tenne conto dei ciascuno dei condomini amministrati, sicche&#8217; l&#8217;unico dato induttivamente ricostruito risulta essere quello del compenso medio per ciascun incarico di amministrazione, a contrasto del quale non avrebbe potuto mancare al contribuente la maniera per dare analiticamente conto dei redditi effettivamente percepiti. In ultimo, egualmente inammissibile appare il terzo motivo di impugnazione, nel quale non sono specificamente indicate le norme di legge la cui violazione costituisce il vizio su cui la censura si fonda.</p>
<p>Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilita&#8217;.</p>
<p>Roma, 10 settembre 2012.</p>
<p>che la relazione e&#8217; stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;</p>
<p>che non sono state depositate conclusioni scritte, ne&#8217; memorie;</p>
<p>che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;</p>
<p>che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in euro 2.500,00 oltre spese prenotate a debito.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione IV, Sentenza 12 gennaio 2012 n. 34147</title>
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		<pubDate>Sat, 08 Mar 2014 17:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
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		<category><![CDATA[tombino]]></category>

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		<description><![CDATA[Quanto si estende la responsabilità per danni a cose e persone dell'aministratore di condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SIRENA Pietro A. &#8211; Presidente -<br />
Dott. ROMIS Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MARINELLI Felicetta &#8211; Consigliere -<br />
Dott. VITELLI CASELLA Luca &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)T.S. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 12/2010 TRIBUNALE di FIRENZE, del 19/10/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;<br />
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio;<br />
Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. Corsani Carlotta del foro di Firenze in sost. dell&#8217;avv. Bettini chiede l&#8217;inammissibilità o rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il Tribunale di Firenze,con sentenza 19 ottobre 2010, in accoglimento degli motivi d&#8217;appello proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello e dalla parte civile, in riforma della sentenza emessa il 17 marzo 2009 dal Giudice di Pace di Firenze, dichiarava T.S. responsabile del delitto di cui all&#8217;art. 590 c.p., commi 1 e 2, perchè, in qualità di amministratore del condominio di via (OMISSIS), avendo omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell&#8217;avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue condominiali posto sul marciapiedi che da accesso alla farmacia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale, consentiva o comunque non impediva che D.J., nell&#8217;accedere alla farmacia, il (OMISSIS), vi inciampasse sì da procurarsi lesioni personali gravi (frattura omerale) giudicate guaribili in tempo superiore ai quaranta giorni. Seguiva, per l&#8217;effetto, la condanna dell&#8217;imputato alla pena della multa ritenuta di giustizia oltrechè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita quale erede di D.J., liquidati in complessivi Euro 5.000,00, restando subordinata la sospensione condizionale della pena, all&#8217;integrale risarcimento del danno.</p>
<p>In punto di fatto si era pacificamente acclarato, per quanto in questa sede rileva, che nell&#8217;area in cui la persona offesa era caduta a terra, la pavimentazione di proprietà di S.A. ed An. confluiva verso un tombino oggetto di una servitù di scarico di acque meteoriche, della cui manutenzione era gravato il condominio ex art. 1069 c.c., art. 1130 c.c., n. 3, art. 1135 c.c., u.c., e art. 2051 c.c..</p>
<p>L&#8217;imputato, per tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza ed avverso le ordinanze dibattimentali, articolando un unico motivo per inosservanza od erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, nonchè per violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e per il vizio di mancanza od illogicità della motivazione, che così può sintetizzarsi.</p>
<p>In primo luogo denunzia il ricorrente l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale di Firenze avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di prime cure, siccome unicamente impugnabile con ricorso per cassazione à sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36. Nè comunque il gravame proposto avrebbe potuto convertirsi in ricorso per cassazione, avendo esso ad oggetto la deduzione di questioni di fatto e di merito intese a conseguire, in sede di legittimità, la inammissibile rilettura del materiale probatorio acquisito, giudicato favorevole all&#8217;imputato.</p>
<p>Con un secondo ordine di censure, assume il ricorrente l&#8217;insussistenza di un comportamento penalmente rilevante attribuibile all&#8217;amministratore del condominio, attesa l&#8217;inesigibilità di una condotta positiva dallo stesso reclamabile. Ad avviso del difensore, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1130, 1135, 2043 e 2051 c.c., posto che l&#8217;imputato, in veste di amministratore del condominio mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assemblea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della pavimentazione nè aveva ricevuto dagli stessi o da terzi segnalazioni di una siffatta situazione interessante la proprietà condominiale tale da imporre un tempestivo intervento; donde l&#8217;insussistenza di un obbligo positivo cui adempiere. Nè avrebbe potuto l&#8217;amministratore disporre lavori di manutenzione straordinaria se non connotati dal requisito dell&#8217;assoluta urgenza tantopiù che il dislivello era assolutamente visibile di guisa che, difettando l&#8217;invisibilità e l&#8217;imprevedibilità, esulava il caso dell&#8217;insidia e/o trabocchetto:</p>
<p>circostanza peraltro rimasta priva di motivazione.</p>
<p>Nè comunque, secondo il ricorrente, si era acquisita prova certa del punto esatto ove la parte offesa avrebbe inciampato: se in particolare nel dislivello formatosi tra l&#8217;esigua superficie del tombino condominiale e la superficie di proprietà privata ovvero nel dislivello esistente all&#8217;interno di quest&#8217;ultima.</p>
<p>Si duole da ultimo il ricorrente che sia stata richiesta l&#8217;esecuzione di statuizioni civili rese dal giudice monocratico d&#8217;appello sul presupposto della riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, nei confronti dell&#8217;imputato chiamato ad adempiere un&#8217;obbligazione della quale il condominio amministrato avrebbe dovuto successivamente rispondere; donde il danno grave ed irreparabile, evitabile solamente grazie alla sospensione di detto capo della sentenza impugnata, invocata in via preliminare.</p>
<p>La parte civile con memoria pervenuta in data 27 dicembre 2011, dopo aver contestato che la pretesa inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello di Firenze avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, in luogo del ricorso per cassazione, potesse riverberarsi anche sull&#8217;appello, dalla stessa parte civile proposto agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile, ha richiesto farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell&#8217;imputato, confutando le singole doglianze introdotte dal difensore in quanto prevalentemente attenenti a questioni di merito, non deducibili in sede di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p>Il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p>Come già statuito da questa stessa Sezione con la sentenza n.47995 del 2009 (il cui decisum il Collegio condivide e fa proprio), l&#8217;appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunziata dal Giudice di pace è inammissibile,essendo previsto, quale unico mezzo di impugnazione,il ricorso per cassazione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36. I pretesi dubbi di incostituzionalità di detta disposizione limitativa della facoltà di proporre appello sono stati in radice esclusi dal Giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione (cfr. ord. n. 298 del 2008; n. 42 del 2009). E&#8217; peraltro, nel caso concreto, in configurabile la qualificazione dell&#8217;impugnazione della Pubblica Accusa come ricorso per cassazione onde potersi far luogo alla conversione in appello ex art. 580 c.p.p., a seguito dell&#8217;appello proposto dalla parte civile. Di tanto non v&#8217;è in atti il minimo accenno e peraltro, con il proposto gravame, si deducono questioni di mero fatto. Ne discende quindi che la sentenza impugnata deve esser annullata, limitatamente agli effetti penali.</p>
<p>Quanto al secondo ordine di doglianze dedotte, il ricorso dell&#8217;imputato va giudicato invece infondato.</p>
<p>Come sostenuto dalla parte civile nella memoria depositata in vista dell&#8217;odierna udienza,deve preliminarmente ribadirsi la incontestabile ammissibilità dell&#8217;appello proposto dalla stessa parte avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di pace agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile dell&#8217;imputato, in ossequio alle disposizioni di ordine generale di cui all&#8217;art. 576 c.p.p., (ancorchè modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 6) giusta quanto statuito, circa le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice di pace, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 302 del 2008 ed in via generale, circa le sentenze di assoluzione emesse in primo grado, dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 27614 del 2007, ferma restando D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 38, la limitazione per la parte civile, alla proponibilità del solo ricorso per cassazione qualora il procedimento risulti instaurato a seguito di ricorso immediato al Giudice di pace ex art. 21, del citato D.Lgs. (cfr. Sez. 5 n.4695 del 2008). Ipotesi esclusa, nel caso di specie, in cui il procedimento fu promosso con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M..</p>
<p>Contrariamente alla dedotta insussistenza della responsabilità dell&#8217;imputato, osserva il Collegio che il Giudice d&#8217;appello, ha proceduto a ricostruire in fatto l&#8217;incidente con apprezzamento delle risultanze processuali &#8211; ovviamente non più rivisitabile in sede di legittimità &#8211; dandone poi conto con motivazione congrua ed esaustiva. Ha in sintesi in particolare rilevato il Tribunale che l&#8217;accesso alla farmacia (OMISSIS), usufruendo dello scivolo a lieve pendenza predisposto al fine di superare l&#8217;ostacolo costituito dal gradino tra il piano stradale ed il marciapiedi antistante la farmacia stessa, presentava, alla stregua della documentazione fotografica dei luoghi acquisita agli atti, &#8220;evidenti elementi di rischio&#8221;, tenuto conto delle condizioni soggettive della persona offesa (di anni 75) ed avuto riguardo &#8220;alle diverse intersezioni dei piani inclinati del tombino e delle diverse porzioni di marciapiede nonchè dell&#8217;ulteriore pericolo insito nella manovra di aggiramento delle sconnessioni&#8221;. Costituiva peraltro dato certo che le rilevate sconnessioni del marciapiede e del tombino avevano ab origine una precisa funzione servente ai fini del deflusso delle acque piovane a beneficio del condominio e che i dislivelli in tal modo creati non erano mai stati oggetto di interventi atti ad eliminare l&#8217;avvallamento volontariamente creato, come peraltro ammesso dall&#8217;imputato in sede di esame nel dibattimento di primo grado.</p>
<p>Sicchè, diversamente dagli assunti del Giudice di prime cure, non era elemento decisivo individuare il punto esatto in cui l&#8217;anziana donna, nell&#8217;accedere alla farmacia, inciampò, rovinando a terra, così procurandosi le gravi lesioni.</p>
<p>L&#8217;unico responsabile del fatto doveva ritenersi l&#8217;imputato in veste di amministratore del condominio per aver colposamente omesso di &#8220;sistemare il passaggio pedonale in corrispondenza dell&#8217;accesso ai marciapiedi antistante il tombino,mediante apposito scivolo &#8220;al fine di eliminare le sconnessioni del piano di calpestio o quantomeno di contenerne la pericolosità con idonee delimitazioni atte ad evitare che esse costituissero una vera e propria insidia; ciò sul rilievo decisivo che in ogni caso anche le sconnessioni esistenti &#8220;nella parte di pavimentazione in proprietà esclusiva dei S. (ovvero nell&#8217;area diversa da quella occupata dal tombino) sono del tutto funzionali allo scolo delle acque piovane convogliate dalle strutture condominiali&#8221;. Non può quindi mettersi in discussione che l&#8217;amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l&#8217;obbligo ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l&#8217;incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti / sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell&#8217;esercizio di fatto detta servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l&#8217;impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età ( cfr. Sez. 3 n.4676 del 1975 rv. 133249).</p>
<p>Nè l&#8217;obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell&#8217;art. 1130 c.c., n. 4, viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull&#8217;amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell&#8217;edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n.3959 del 2009; Sez. 4 n.6757 del 1983).</p>
<p>Dalla lettera dell&#8217;art. 1135 c.c., u.c., si evince peraltro a contrario che l&#8217;amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in cado rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l&#8217;assemblea. E&#8217; indubitabile che l&#8217;eliminazione di un&#8217;insidia o trabocchetto derivante dall&#8217;omesso livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un tombino deputato all&#8217;esercizio di una servitù di scolo a vantaggio &#8211; ovviamente &#8211; dell&#8217;edificio condominiale rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell&#8217;obbligo di agire ex art. 40 c.p., comma 2.</p>
<p>Quanto infine all&#8217;ultima censura dedotta, deve ritenersi ormai assorbita e superata ogni questione attinente alla sospensione della condanna al risarcimento del danno, attesa l&#8217;ormai sopravvenuta definitività della stessa.</p>
<p>Alla riaffermata soccombenza dell&#8217;imputato nei confronti della parte civile, consegue la condanna del predetto alla rifusione delle spese da questa sostenuta nel presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali; rigetta nel resto e condanna il T. alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile F.F., liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012.</p>
<p>Cassazione Penale Sez. IV 12 gennaio 2012 n. 34147</p>
<p>LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE</p>
<p>SEZIONE QUARTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:</p>
<p>Dott. SIRENA Pietro A. &#8211; Presidente -</p>
<p>Dott. ROMIS Vincenzo &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. FOTI Giacomo &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. MARINELLI Felicetta &#8211; Consigliere -</p>
<p>Dott. VITELLI CASELLA Luca &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p>SENTENZA</p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>1)T.S. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 12/2010 TRIBUNALE di FIRENZE, del 19/10/2010;</p>
<p>visti gli atti, la sentenza e il ricorso;</p>
<p>udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA;</p>
<p>Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.ssa Cesqui Elisabetta, che ha concluso per l&#8217;annullamento con rinvio;</p>
<p>Udito, per la parte civile, l&#8217;avv. Corsani Carlotta del foro di Firenze in sost. dell&#8217;avv. Bettini chiede l&#8217;inammissibilità o rigetto del ricorso.</p>
<p>Fatto</p>
<p>Il Tribunale di Firenze,con sentenza 19 ottobre 2010, in accoglimento degli motivi d&#8217;appello proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello e dalla parte civile, in riforma della sentenza emessa il 17 marzo 2009 dal Giudice di Pace di Firenze, dichiarava T.S. responsabile del delitto di cui all&#8217;art. 590 c.p., commi 1 e 2, perchè, in qualità di amministratore del condominio di via (OMISSIS), avendo omesso, per imprudenza, imperizia e negligenza, di eseguire i lavori di ripristino dell&#8217;avvallamento esistente tra il pavimento ed il tombino di raccolta delle acque reflue condominiali posto sul marciapiedi che da accesso alla farmacia sita al piano terra dello stesso fabbricato condominiale, consentiva o comunque non impediva che D.J., nell&#8217;accedere alla farmacia, il (OMISSIS), vi inciampasse sì da procurarsi lesioni personali gravi (frattura omerale) giudicate guaribili in tempo superiore ai quaranta giorni. Seguiva, per l&#8217;effetto, la condanna dell&#8217;imputato alla pena della multa ritenuta di giustizia oltrechè al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita quale erede di D.J., liquidati in complessivi Euro 5.000,00, restando subordinata la sospensione condizionale della pena, all&#8217;integrale risarcimento del danno.</p>
<p>In punto di fatto si era pacificamente acclarato, per quanto in questa sede rileva, che nell&#8217;area in cui la persona offesa era caduta a terra, la pavimentazione di proprietà di S.A. ed An. confluiva verso un tombino oggetto di una servitù di scarico di acque meteoriche, della cui manutenzione era gravato il condominio ex art. 1069 c.c., art. 1130 c.c., n. 3, art. 1135 c.c., u.c., e art. 2051 c.c..</p>
<p>L&#8217;imputato, per tramite del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza ed avverso le ordinanze dibattimentali, articolando un unico motivo per inosservanza od erronea applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36, nonchè per violazione di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità e per il vizio di mancanza od illogicità della motivazione, che così può sintetizzarsi.</p>
<p>In primo luogo denunzia il ricorrente l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale di Firenze avverso la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di prime cure, siccome unicamente impugnabile con ricorso per cassazione à sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 36. Nè comunque il gravame proposto avrebbe potuto convertirsi in ricorso per cassazione, avendo esso ad oggetto la deduzione di questioni di fatto e di merito intese a conseguire, in sede di legittimità, la inammissibile rilettura del materiale probatorio acquisito, giudicato favorevole all&#8217;imputato.</p>
<p>Con un secondo ordine di censure, assume il ricorrente l&#8217;insussistenza di un comportamento penalmente rilevante attribuibile all&#8217;amministratore del condominio, attesa l&#8217;inesigibilità di una condotta positiva dallo stesso reclamabile. Ad avviso del difensore, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato gli artt. 1130, 1135, 2043 e 2051 c.c., posto che l&#8217;imputato, in veste di amministratore del condominio mai aveva avuto incarico dai condomini, riunitisi in assemblea, di provvedere ad eliminare una potenziale situazione di pericolo causata dalla sopravvenuta sconnessione della pavimentazione nè aveva ricevuto dagli stessi o da terzi segnalazioni di una siffatta situazione interessante la proprietà condominiale tale da imporre un tempestivo intervento; donde l&#8217;insussistenza di un obbligo positivo cui adempiere. Nè avrebbe potuto l&#8217;amministratore disporre lavori di manutenzione straordinaria se non connotati dal requisito dell&#8217;assoluta urgenza tantopiù che il dislivello era assolutamente visibile di guisa che, difettando l&#8217;invisibilità e l&#8217;imprevedibilità, esulava il caso dell&#8217;insidia e/o trabocchetto:</p>
<p>circostanza peraltro rimasta priva di motivazione.</p>
<p>Nè comunque, secondo il ricorrente, si era acquisita prova certa del punto esatto ove la parte offesa avrebbe inciampato: se in particolare nel dislivello formatosi tra l&#8217;esigua superficie del tombino condominiale e la superficie di proprietà privata ovvero nel dislivello esistente all&#8217;interno di quest&#8217;ultima.</p>
<p>Si duole da ultimo il ricorrente che sia stata richiesta l&#8217;esecuzione di statuizioni civili rese dal giudice monocratico d&#8217;appello sul presupposto della riforma della sentenza di assoluzione di primo grado, nei confronti dell&#8217;imputato chiamato ad adempiere un&#8217;obbligazione della quale il condominio amministrato avrebbe dovuto successivamente rispondere; donde il danno grave ed irreparabile, evitabile solamente grazie alla sospensione di detto capo della sentenza impugnata, invocata in via preliminare.</p>
<p>La parte civile con memoria pervenuta in data 27 dicembre 2011, dopo aver contestato che la pretesa inammissibilità dell&#8217;appello proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d&#8217;appello di Firenze avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, in luogo del ricorso per cassazione, potesse riverberarsi anche sull&#8217;appello, dalla stessa parte civile proposto agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile, ha richiesto farsi luogo alla declaratoria di inammissibilità del ricorso dell&#8217;imputato, confutando le singole doglianze introdotte dal difensore in quanto prevalentemente attenenti a questioni di merito, non deducibili in sede di legittimità.</p>
<p>Diritto</p>
<p>CONSIDERATO IN DIRITTO</p>
<p>Il primo motivo di ricorso è fondato.</p>
<p>Come già statuito da questa stessa Sezione con la sentenza n.47995 del 2009 (il cui decisum il Collegio condivide e fa proprio), l&#8217;appello proposto dal P.M. avverso la sentenza di assoluzione pronunziata dal Giudice di pace è inammissibile,essendo previsto, quale unico mezzo di impugnazione,il ricorso per cassazione D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 36. I pretesi dubbi di incostituzionalità di detta disposizione limitativa della facoltà di proporre appello sono stati in radice esclusi dal Giudice delle leggi, che ha ritenuto manifestamente infondata la relativa eccezione (cfr. ord. n. 298 del 2008; n. 42 del 2009). E&#8217; peraltro, nel caso concreto, in configurabile la qualificazione dell&#8217;impugnazione della Pubblica Accusa come ricorso per cassazione onde potersi far luogo alla conversione in appello ex art. 580 c.p.p., a seguito dell&#8217;appello proposto dalla parte civile. Di tanto non v&#8217;è in atti il minimo accenno e peraltro, con il proposto gravame, si deducono questioni di mero fatto. Ne discende quindi che la sentenza impugnata deve esser annullata, limitatamente agli effetti penali.</p>
<p>Quanto al secondo ordine di doglianze dedotte, il ricorso dell&#8217;imputato va giudicato invece infondato.</p>
<p>Come sostenuto dalla parte civile nella memoria depositata in vista dell&#8217;odierna udienza,deve preliminarmente ribadirsi la incontestabile ammissibilità dell&#8217;appello proposto dalla stessa parte avverso la sentenza di assoluzione del Giudice di pace agli effetti del riconoscimento della responsabilità civile dell&#8217;imputato, in ossequio alle disposizioni di ordine generale di cui all&#8217;art. 576 c.p.p., (ancorchè modificato dalla L. n. 46 del 2006, art. 6) giusta quanto statuito, circa le sentenze di proscioglimento emesse dal Giudice di pace, dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 302 del 2008 ed in via generale, circa le sentenze di assoluzione emesse in primo grado, dalle S.U. di questa Corte con sentenza n. 27614 del 2007, ferma restando D.Lgs. n. 274 del 2000, ex art. 38, la limitazione per la parte civile, alla proponibilità del solo ricorso per cassazione qualora il procedimento risulti instaurato a seguito di ricorso immediato al Giudice di pace ex art. 21, del citato D.Lgs. (cfr. Sez. 5 n.4695 del 2008). Ipotesi esclusa, nel caso di specie, in cui il procedimento fu promosso con decreto di citazione a giudizio emesso dal P.M..</p>
<p>Contrariamente alla dedotta insussistenza della responsabilità dell&#8217;imputato, osserva il Collegio che il Giudice d&#8217;appello, ha proceduto a ricostruire in fatto l&#8217;incidente con apprezzamento delle risultanze processuali &#8211; ovviamente non più rivisitabile in sede di legittimità &#8211; dandone poi conto con motivazione congrua ed esaustiva. Ha in sintesi in particolare rilevato il Tribunale che l&#8217;accesso alla farmacia (OMISSIS), usufruendo dello scivolo a lieve pendenza predisposto al fine di superare l&#8217;ostacolo costituito dal gradino tra il piano stradale ed il marciapiedi antistante la farmacia stessa, presentava, alla stregua della documentazione fotografica dei luoghi acquisita agli atti, &#8220;evidenti elementi di rischio&#8221;, tenuto conto delle condizioni soggettive della persona offesa (di anni 75) ed avuto riguardo &#8220;alle diverse intersezioni dei piani inclinati del tombino e delle diverse porzioni di marciapiede nonchè dell&#8217;ulteriore pericolo insito nella manovra di aggiramento delle sconnessioni&#8221;. Costituiva peraltro dato certo che le rilevate sconnessioni del marciapiede e del tombino avevano ab origine una precisa funzione servente ai fini del deflusso delle acque piovane a beneficio del condominio e che i dislivelli in tal modo creati non erano mai stati oggetto di interventi atti ad eliminare l&#8217;avvallamento volontariamente creato, come peraltro ammesso dall&#8217;imputato in sede di esame nel dibattimento di primo grado.</p>
<p>Sicchè, diversamente dagli assunti del Giudice di prime cure, non era elemento decisivo individuare il punto esatto in cui l&#8217;anziana donna, nell&#8217;accedere alla farmacia, inciampò, rovinando a terra, così procurandosi le gravi lesioni.</p>
<p>L&#8217;unico responsabile del fatto doveva ritenersi l&#8217;imputato in veste di amministratore del condominio per aver colposamente omesso di &#8220;sistemare il passaggio pedonale in corrispondenza dell&#8217;accesso ai marciapiedi antistante il tombino,mediante apposito scivolo &#8220;al fine di eliminare le sconnessioni del piano di calpestio o quantomeno di contenerne la pericolosità con idonee delimitazioni atte ad evitare che esse costituissero una vera e propria insidia; ciò sul rilievo decisivo che in ogni caso anche le sconnessioni esistenti &#8220;nella parte di pavimentazione in proprietà esclusiva dei S. (ovvero nell&#8217;area diversa da quella occupata dal tombino) sono del tutto funzionali allo scolo delle acque piovane convogliate dalle strutture condominiali&#8221;. Non può quindi mettersi in discussione che l&#8217;amministratore del condominio rivesta una specifica posizione di garanzia, su di lui gravando l&#8217;obbligo ex art. 40 cpv. c.p., di attivarsi al fine di rimuovere, nel caso di specie, la situazione di pericolo per l&#8217;incolumità del terzi, integrata dagli accertati avvallamenti / sconnessioni della pavimentazione in prossimità del tombino predisposto ai fini dell&#8217;esercizio di fatto detta servitù di scolo delle acque meteoriche a vantaggio del condominio, ciò costituendo una vera e propria insidia o trabocchetto, fonte di pericolo per i passanti ed inevitabile con l&#8217;impiego della normale diligenza; massime per una persona anziana di 75 anni di età ( cfr.</p>
<p>Sez. 3 n.4676 del 1975 rv. 133249).</p>
<p>Nè l&#8217;obbligo di attivarsi onde eliminare la riferita situazione di pericolo doveva ritenersi subordinato, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, alla preventiva deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Il disposto dell&#8217;art. 1130 c.c., n. 4, viene invero interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che sull&#8217;amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell&#8217;edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nel caso di atti cautelativi ed urgenti (cfr. Sez. 4 n.3959 del 2009;</p>
<p>Sez. 4 n.6757 del 1983).</p>
<p>Dalla lettera dell&#8217;art. 1135 c.c., u.c., si evince peraltro a contrario che l&#8217;amministratore ha facoltà di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria, in cado rivestano carattere di urgenza, dovendo in seguito informare l&#8217;assemblea. E&#8217; indubitabile che l&#8217;eliminazione di un&#8217;insidia o trabocchetto derivante dall&#8217;omesso livellamento della pavimentazione in corrispondenza di un tombino deputato all&#8217;esercizio di una servitù di scolo a vantaggio &#8211; ovviamente &#8211; dell&#8217;edificio condominiale rappresenti intervento sia conservativo del diritto sia manutentivo di ordine urgente anche a tutela della incolumità dei passanti e quindi determinante dell&#8217;obbligo di agire ex art. 40 c.p., comma 2.</p>
<p>Quanto infine all&#8217;ultima censura dedotta, deve ritenersi ormai assorbita e superata ogni questione attinente alla sospensione della condanna al risarcimento del danno, attesa l&#8217;ormai sopravvenuta definitività della stessa.</p>
<p>Alla riaffermata soccombenza dell&#8217;imputato nei confronti della parte civile, consegue la condanna del predetto alla rifusione delle spese da questa sostenuta nel presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente agli effetti penali; rigetta nel resto e condanna il T. alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile F.F., liquidate in complessivi Euro 1.800,00, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Penale, Sezione V, Sentenza 07 febbraio 2012 n. 23598</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[ingiurie]]></category>
		<category><![CDATA[insulti]]></category>
		<category><![CDATA[penale]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Come può difendersi l'amministratore accusato di lanciare epiteti ingiuriosi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE QUINTA PENALE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. MARASCA Gennaro &#8211; Presidente -<br />
Dott. DE BERARDINIS Silvana &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BRUNO Paolo A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LAPALORCIA Grazi &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SABEONE Gerardo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:<br />
1) T.A. N. IL (OMISSIS);</p>
<p>avverso la sentenza n. 35/2010 TRIBUNALE di TORINO, del 13/12/2010;<br />
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;<br />
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;<br />
udito il P.G. in persona del Dott. D&#8217;ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con sentenza del 13-12-2010 il Tribunale di Torino, confermando quella del Giudice di pace di Moncalieri in data 2-10-200, affermava la responsabilità di T.A. per più episodi di ingiuria (10 e 24-3-2005, capo a; 31-5-2005, capo b) nei confronti di B.P.C..</p>
<p>I fatti si inserivano nel contesto di rapporti assai tesi tra i due, dovuti al fatto che B. si era in più occasioni rivolto all&#8217;autorità giudiziaria affinché l&#8217;imputato, amministratore dei suo condominio, fosse condannato a mettergli a disposizione la documentazione attinente alla gestione condominiale.</p>
<p>L&#8217;imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, avv. G. Gribaudi, con tre motivi.</p>
<p>1) Vizio di motivazione per essere stati trascurati atti del processo (al ricorso sono allegati i verbali del dibattimento dinanzi al giudice di pace) che avrebbero dovuto portare all&#8217;assoluzione perchè il fatto sussiste quanto al capo a), ai sensi dell&#8217;art. 599 c.p., comma 1 o comma 2, quanto al capo b). Infatti, quanto al capo a), non si era tenuto conto delle dichiarazioni della figlia, e soda, dell&#8217;imputato, la quale aveva escluso che questi avesse pronunciato espressioni ingiuriose nei confronti del B., dichiarazioni credibili in quanto la teste aveva invece ammesso che il padre aveva ingiuriato la p.o. &#8211; indicando le ingiurie come reciproche &#8211; in occasione del fatto sub b). Quanto al capo b), il tribunale aveva trascurato che dalle deposizioni dei presenti emergeva che le offese erano state reciproche e che comunque T. aveva agito nello stato d&#8217;ira determinato dal fatto ingiusto della p.o., la quale aveva tenuto un comportamento contrario alle norme del vivere civile.</p>
<p>Infatti B. da anni chiedeva ai vari amministratori condominiali di consultare la documentazione, salvo poi non ritirare la corrispondenza contenente la stessa. Per questo l&#8217;imputato aveva organizzato l&#8217;incontro del 31 maggio alla presenza di testimoni, nel quale B. si era comportato in modo provocatorio, avendo riconosciuto in dibattimento di non aver neppure aperto le cartelline esposte sulla scrivania, contenenti i documenti originali, e che, per questo motivo, l&#8217;imputato, indispettito, lo aveva offeso. Intento provocatorio confermato dalla stessa ammissione della persona offesa di non essere stato lui, dopo la conclusione del giudizio civile, a chiedere l&#8217;esibizione, ma T. ad offrirgliela. Secondo il ricorrente, ricorreva quindi la provocazione, in quanto B., come risultava dalle deposizioni dei presenti, aveva preteso di controllare parola per parola che le copie corrispondessero agli originali, per di più accusando T. di falsificare i documenti.</p>
<p>2) Inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 59 e 599 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione in quanto il tribunale, dopo aver affermato che le ingiurie erano intervenute perchè l&#8217;imputato, come da lui ammesso, irritato per la scrupolosità con la quale la p.o. controllava parola per parola i documenti, aveva interpretato tale atteggiamento come un&#8217;offesa, aveva poi contraddittoriamente escluso la ricorrenza dell&#8217;esimente.</p>
<p>3) Mancanza di motivazione sull&#8217;ultimo motivo di appello, inerente all&#8217;esimente putativa. La richiesta era quindi di annullamento della sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Il ricorso è infondato e va disatteso.</p>
<p>1. La prima doglianza, dietro l&#8217;apparente denuncia di vizio della motivazione, si traduce nella sollecitazione di un riesame del merito attraverso la rinnovata valutazione degli elementi probatori acquisiti. Riesame che esula dal controllo di legittimità, deputato e limitato alla verifica della tenuta della motivazione, esclusa la rivisitazione del materiale probatorio, spettante al giudice di merito.</p>
<p>L&#8217;allegazione al ricorso dei verbali del dibattimento di primo grado, non fa poi che confermare tale conclusione, dimostrando che il tribunale di Torino, preso atto del complessivo quadro probatorio (ivi comprese le dichiarazioni della figlia e soda del T.), aveva fornito ragionata contezza delle scelte eseguite e del privilegio accordato a taluni elementi probatori rispetto ad altri, ritenendo di valorizzare le deposizioni dei presenti agli incontri maggiormente in linea con la versione della p.o., la cui attendibilità discendeva dal rilievo della forte tensione che contrassegnava i rapporti tra le parti.</p>
<p>1.1 Ancora più evidente l&#8217;utilizzo del gravame in funzione di sollecitazione ad una non consentita rilettura del materiale probatorio, laddove il ricorrente, con riferimento al reato di cui al capo b), addebita alla sentenza impugnata l&#8217;omessa considerazione di elementi dai quali risulterebbe la reciprocità delle offese, o, in alternativa, la provocazione, a fronte di puntuale percorso argomentativo a sostegno della esclusione della ricorrenza della prima scriminante, sulla base del testimoniale assunto, della seconda, sull&#8217;ineccepibile rilievo che, per quanto B. si fosse comportato in modo pignolo e diffidente, non risultava integrato il fatto ingiusto dal momento che le sue pretese di verifica della gestione condominiale, erano state ritenute legittime in sede giudiziaria.</p>
<p>2. Nè, contrariamente a quanto prospettato con il secondo ed il terzo motivo, sono ravvisabili violazione di legge, oppure mancanza o contraddittorietà della motivazione in ordine alla esclusione della provocazione putativa, risultando dalla combinata lettura della decisione gravata e di quella di primo grado &#8211; in virtù del canone ermeneutico della necessaria congiunta valutazione di esse che, ai fini del vaglio di congruità e completezza della motivazione, si integrano vicendevolmente -, come, ad onta della scrupolosità con la quale la p.o. aveva controllato i documenti, non fosse ragionevole per l&#8217;imputato, esperto amministratore condominiale, ritenere offensivo, e quindi fatto ingiusto, tale atteggiamento. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.<br />
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2012.</p>
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		<title>Corte di Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza n. 18667, del 30/10/2012</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Mar 2014 14:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[fatturazione]]></category>
		<category><![CDATA[presunzioni]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[versamenti]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può presumere che le somme date all'amministratore possano essere giustificate da una consulena tecnica?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[omissis]</p>
<p>Presidente: Triola</p>
<p>[omissis]</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Svolgimento del processo</strong></p>
<p>Con atto di citazione, notificato il 17 dicembre 2002, S.L. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, il Condominio di via (omissis) , proponendo appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace il 5 novembre 2001, con la quale veniva condannato alla restituzione in favore del Condominio della somma di lire 2.109.500, indebitamente trattenuta, da esso S., all’atto dell’anticipata cessazione dell’incarico di amministratore del condominio di cui si dice. L’appellante lamentava l’erroneità dell’impugnata sentenza per avere il primo Giudice fondato il suo convincimento sulla base di una ricevuta relativa alla somma di lire 3.002.000 pretestuosamente versata al S. dal Condominio ma da quest’ultimo mai prodotta e sulla base di una consulenza tecnica di ufficio complessivamente favorevole alla tesi dell’appellante, in ordine alla mancanza di prove del preteso credito. La domanda attrice doveva, dunque, essere rigettata e accolta la domanda riconvenzionale proposta da S. relativa ai danni subiti a causa dell’illegittima revoca dell’incarico affidatogli.<br />
Si costituivano il Condominio di via (omissis), assumendo l’infondatezza del proposto gravame.<br />
Il Tribunale di Bari osservava: a) che la sentenza i primo grado non meritava alcuna censura considerato che l’esistenza del credito del Condominio era stata accertata dal Consulente tecnico d’ufficio; b) Condivisibile era, altresì, la sentenza del primo giudice in ordine alla domanda riconvenzionale, avanzata da S., dato che l’incarico di amministratore ai sensi dell’art. 1129 cod. civ. è intuitu personae, revocabile ad nutum, pur in assenza di giustificati motivi.<br />
La Cassazione di questa sentenza è stata chiesta da S.L. con atto di ricorso affidato ad un unico motivo. Il Condominio di via (omissis) ha resistito con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Motivi della decisione</strong></p>
<p>1. Con l’unico motivo di ricorso S.L. lamenta difetto di motivazione violazione dei canoni logici giuridici della decisione, omesso esame di punti decisivi della controversia, omesso esame di risultanze processuali decisive. Art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 cod. civ. Secondo il ricorrente la motivazione di cui alla sentenza impugnata sarebbe del tutto carente e insufficiente a rendere comprensibili le ragioni della decisione, risolvendosi in una mera petizione di principio del tutto scollegata dai motivi di appello e dalle risultanze della CTU, nonché dalla stessa documentazione prodotta da parte attrice. Sostanzialmente la questione era se S. , attuale ricorrente, (amministratore del Condominio di omissis) avesse percepito anticipatamente dal condominio la somma di lire 3.002.000 quale corrispettivo annuale di gestione, e, invece, avrebbe dovuto percepire una somma relativa a quattro mesi di incarico di amministratore, ridottisi a soli quattro mesi per effetto della revoca del mandato. Ora secondo il ricorrente sarebbe mancata la prova del conferimento di quella somma perché mancava agli atti la fattura giustificativa di tale conferimento, indicata dallo stesso condominio come ricevuta n. 8. Tale mancanza, confermata dal CTU, seppure integrasse gli estremi di un fatto decisivo in ordine alla questione proposta, non era stata considerata dal Tribunale. Lo stesso Tribunale non aveva dato valore al fatto che il condominio attore non aveva prodotto pur a seguito dell’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. reso dal Giudice di Pace, con sua ordinanza, il documento che avrebbe dovuto comprovare l’incasso da parte del S. della somma indicata nel rendiconto “gestione S. predisposta”, da quanto affermato dal condominio, dal M. e certamente non dal S. Eppure, il rendiconto senza le relative ricevute sarebbe solo un “pezzo di carta” privo di qualsiasi valore.<br />
1.1. La censura non ha ragione d’essere e non può essere accolta perché la motivazione posta a fondamento della decisione impugnata è adeguata sufficiente e priva di vizi logici dato che la stessa va letta così come integrata dalla relazione del consulente tecnico considerata, questa, nella sua estensione &#8211; e non come vorrebbe il ricorrente &#8211; limitatamente ad alcune notazioni.<br />
1.2. A ben vedere, il Tribunale di Bari &#8211; contrariamente a quanto sostiene il ricorrente , ha preso atto della mancanza meramente formale di una specifica fattura relativa al versamento delle somme in questione, ma ha anche evidenziato che tale mancanza era abbondantemente superata e superabile dalle esaustive conclusioni fatte dal consulente. A sua volta, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale di Bari ha, correttamente, vagliato la relazione tecnica e tutti gli elementi positivi e negativi che la stessa evidenziava. La relazione tecnica, riportata fedelmente dal ricorrente, avendola incorporata al proprio ricorso, tale da farne parte integrante del ricorso stesso, da motivo di apprezzare l’iter logico seguito dal Giudice di merito. Infatti le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono sostanzialmente riconducibili a quanto detto nella parte finale, laddove lo stesso osserva, testualmente, che “qualora la somma di lire 3.002.000 non risulterebbe da documentazioni contabili prelevata da S. essa dovrebbe per puro criterio matematico risultare quale avanzo di cassa e come tale dovrebbe essere stato consegnato all’amministratore che ha rilevato la gestione del S. “, ma già prima lo stesso CTU, nella stessa relazione, aveva escluso che l’avanzo di cassa riportasse la somma di cui si dice.<br />
Le risultanze istruttorie, dunque, valutate e condivise dal Tribunale di Bari, singolarmente e nel loro insieme, escludono che lo stesso abbia omesso di indicare le ragioni della sua decisione o non abbia considerato un punto decisivo della controversia.<br />
1.3. Per altro, come è insegnamento di questa Corte: ove il convincimento del giudice di merito si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, il ricorso per cassazione, deve evidenziare l’inadeguatezza, l’incongruenza e l’illogicità della motivazione, alla stregua degli elementi complessivamente utilizzati dal giudice, onde consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del vizio di motivazione sul decisum, non potendo limitasi, in particolare, ad inficiare uno solo degli elementi della complessiva valutazione.<br />
In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nella misura in cui verranno liquidate con il dispositivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 2500,00 oltre Euro 200,00 per spese.</p>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 12 luglio 2012 n. 11841</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 19:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Poteri]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione processuale]]></category>

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		<description><![CDATA[L'amministratore che promuova una lite per far rispettare il regolamento condominiale ha bisogno diuna delibera che lo legittimi?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 27506/2010 proposto da:</p>
<p>M.N.G. (OMISSIS), rappresentata e difesa da se medesima ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DI SAN SALVATORE IN CAMPO 33, presso il suo studio;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>C.E., C.S., C.G., L.F., CONDOMINIO (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 3513/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 26/03/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/04/2012 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito l&#8217;Avvocato M.N.G., difensore ex art. 86 c.p.c., che ha chiesto l&#8217;accoglimento del ricorso e deposita in udienza cartolina di avvenuta notifica del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il condominio di (OMISSIS), agiva in giudizio, innanzi al locale giudice di pace, affinché fosse accertata l&#8217;inesistenza del diritto della condomina M.N. G. di utilizzare il cortile condominiale a fini di parcheggio di un&#8217;autovettura.</p>
<p>La convenuta nel resistere in giudizio deduceva di aver acquistato tale diritto insieme con la proprietà del suo appartamento, e per l&#8217;eventuale evizione chiamava in causa i venditori, C.G., S. ed E., nonché L.F.. Questi ultimi due erano, poi, estromessi dal giudizio di primo grado.</p>
<p>Respinta dal giudice di pace, la domanda, sull&#8217;appello del condominio, era accolta dal Tribunale di Napoli, il quale dichiarava che nel cortile comune non era ammesso, in virtù del regolamento condominiale, il parcheggio di autovetture, ordinando, per l&#8217;effetto, alla M. di astenersi dal lasciarvene in sosta.</p>
<p>Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, il Tribunale riteneva infondata l&#8217;eccezione della M. volta a far valere il difetto di legitimatio ad processum dell&#8217;amministratore del condominio, in mancanza di delibera autorizzativa dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Osservava il Tribunale che sin dal giudizio di primo grado il condominio aveva prodotto copia della delibera 18.4.2005 con la quale l&#8217;assemblea condominiale aveva conferito all&#8217;amministratore il mandato di intimare ai condomini di non occupare il cortile, così conferendogli evidentemente anche il potere di far rispettare la volontà assembleare. Inoltre, ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c. l&#8217;amministratore non necessitava di specifica delibera di autorizzazione al giudizio, atteso che l&#8217;azione esercitata mirava ad ottenere l&#8217;attuazione del regolamento condominiale.</p>
<p>Nel merito, il Tribunale osservava che la pretesa della M. traeva origine dall&#8217;atto pubblico 12.7.1989, con il quale gli allora proprietari dell&#8217;intero edificio condominiale alienarono a terzi l&#8217;appartamento che, per via di passaggi successivi, sarebbe poi pervenuto alla stessa appellata. Tale atto, sebbene contenesse la specifica indicazione della facoltà per l&#8217;acquirente di parcheggiare un&#8217;autovettura di medie dimensioni nel cortile del fabbricato condominiale, non aveva posto in discussione la condominialità del cortile stesso, ma aveva soltanto attribuito all&#8217;acquirente l&#8217;anzi detta facoltà, che non lasciava intendere la costituzione di un diritto di proprietà o di usufrutto o di servitù in favore dei danti causa della M., prima, e di quest&#8217;ultima, poi. Piuttosto, con l&#8217;atto 12.7.1989 pareva essere stato attribuito un diritto d&#8217;uso (se non addirittura di un diritto personale di godimento) a titolo personale in favore dell&#8217;allora parte acquirente ( S.I. M.), tant&#8217;è che tale diritto non compariva più nell&#8217;atto di vendita del 1994, tornando ad essere previsto, invece, con l&#8217;atto del 2000 con il quale l&#8217;immobile era stato venduto alla M.. &#8220;Ma allora&#8221;, concludeva il Tribunale partenopeo, &#8220;sia per il carattere di mera facoltà concessa a titolo di uso (o di diritto personale di godimento) all&#8217;originaria acquirente, sia per la, consequenziale, assenza di continuità nell&#8217;attribuzione di quel peculiare diritto di utilizzo del cortile&#8221;, doveva escludersi &#8220;pur nel ristretto ambito dell&#8217;oggetto del presente giudizio&#8221;, che la M. avesse acquistato un diritto reale su detto cortile.</p>
<p>Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.N. G., formulando due motivi d&#8217;annullamento.</p>
<p>Nessuna delle parti intimate &#8211; condominio di (OMISSIS), C.G. e S., anche quali eredi di C.E., e L.F. &#8211; hanno svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Preliminarmente va rilevato che a) L.F. ed C.E. sono stati estromessi sin dal processo di primo grado, per noi non sono più da considerarsi parti dei giudizio nè il primo, nè gli eredi, in quanto tali, del secondo; e b) in seguito all&#8217;appello del condominio, l&#8217;odierna ricorrente non ebbe a proporre avverso la sentenza di primo grado appello incidentale condizionato volto a far valere la garanzia nei confronti dei propri venditori (sulla necessità del quale cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 9535/10, 5249/06 e 2061/04); ne consegue e si impone, rispettivamente, l&#8217;inammissibilità del ricorso notificato nei confronti di C.S. e G. e la relativa declaratoria.</p>
<p>2. &#8211; Con il primo motivo d&#8217;impugnazione parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell&#8217;art. 1131 c.c..</p>
<p>Il giudice d&#8217;appello, si sostiene, ha erroneamente ritenuto che l&#8217;amministratore di condominio abbia la rappresentanza dei partecipanti al condominio e possa agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro terzi, e che l&#8217;art. 1131 c.c. gli conferisca tale potere senza alcuna autorizzazione.</p>
<p>Tale affermazione contrasta con l&#8217;insegnamento di Cass. S.U. n. 18331/10, secondo la quale l&#8217;amministratore non è un organo necessario del condominio, essendo tale, invece, l&#8217;assemblea, depositaria del potere decisionale.</p>
<p>Nella specie, l&#8217;amministratore del condominio ha ritenuto di proporre sua sponte appello avverso la sentenza di primo grado, senza che tale potere gli sia mai stato conferito dall&#8217;assemblea, nonostante apposita convocazione al riguardo. L&#8217;amministratore, pertanto, ha impugnato detta sentenza in difetto della, o meglio contro la volontà dei condomini, i quali non partecipando all&#8217;assemblea appositamente indetta, avevano sia pur tacitamente manifestato la volontà di non interporre gravame. Pertanto, l&#8217;appello deve ritenersi inammissibile, per non essere stato rilevato il difetto di rappresentanza o di autorizzazione del condominio, che il giudice avrebbe dovuto rilevare in prima udienza ai sensi dell&#8217;art. 182 c.p.c., e per non essere intervenuta alcuna ratifica dell&#8217;operato dell&#8217;amministratore da parte dell&#8217;assemblea condominiale.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo è infondato, basandosi su di un&#8217;errata considerazione della giurisprudenza di questa Corte.</p>
<p>La controversia su cui si sono pronunciate le S.U. con la sentenza n. 18331/10, esulava da quelle in relazione alle quali l&#8217;amministratore condominiale è autonomamente legittimato ex art. 1131 c.c., comma 1, rientrando, invece, nel novero delle cause aventi ad oggetto le parti comuni dell&#8217;edificio e la relativa responsabilità da custodia. In tal senso ed entro siffatta cornice di riferimento va letto il principio di diritto enunciato dalle S.U., secondo cui l&#8217;amministratore condominiale, potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all&#8217;assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri, ai sensi dell&#8217;art. 1131 c.c., commi 2 e 3, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole senza la preventiva autorizzazione dell&#8217;assemblea, che è suo onere richiedere poi in ratifica del suo operato per evitare la pronuncia di inammissibilità dell&#8217;atto di costituzione ovvero di impugnazione.</p>
<p>Nell&#8217;ambito dell&#8217;esecuzione delle delibere condominiali, attività che ai sensi dell&#8217;art. 1130 c.c., comma 1, n. 1) rientra nelle normali attribuzioni dell&#8217;amministratore, questi, invece, può agire in giudizio sia contro i condomini, sia contro i terzi, come prevede l&#8217;art. 1131 c.c., comma 1 (cfr. in tema, Cass. nn. 27292/05, 14665/99, 4900/98, 2452/94 e 12125/92).</p>
<p>2.1.1. &#8211; Ed è questa la fattispecie che è stata ritenuta esistente dalla Corte territoriale, lì dove ha accertato con motivazione in parte qua non investita da censura &#8211; che &#8220;l&#8217;amministratore non necessitasse di specifica delibera autorizzativa del giudizio, dal momento che (&#8230;) l&#8217;azione esercitata mirava ad ottenere l&#8217;attuazione del regolamento condominiale secondo la lettura che lo stesso Condominio ritiene di darne&#8221; (così, a pag. 7 della sentenza impugnata).</p>
<p>3. &#8211; Con il secondo motivo è dedotta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 818, 1362 e 1369 c.c..</p>
<p>Il Tribunale, si sostiene, ha ricostruito in maniera del tutto non condivisibile la vicenda. Sebbene abbia correttamente ritenuto che la presunzione di condominialità di un bene possa essere superata da un atto proveniente da tutti i proprietari dell&#8217;edificio condominiale, nello specifico il giudice di primo grado, nell&#8217;interpretare come diritto d&#8217;uso o come diritto personale di godimento la facoltà di parcheggio nel cortile comune concessa con il contratto del 1989 all&#8217;acquirente dell&#8217;appartamento oggi di proprietà M., non ha considerato che con tale atto fu ceduta ad S.I. la sola nuda proprietà dell&#8217;immobile, di guisa che se l&#8217;intento delle parti fosse stato quello di attribuire un diritto transitorio e personale di godimento del posto auto, tale diritto sarebbe stato attribuito all&#8217;usufruttuaria, S.T.. Tale considerazione dimostra da sola, secondo la ricorrente, la violazione dell&#8217;art. 1367 c.c., perché la clausola attributiva del diritto in questione non avrebbe senso alcuno per il soggetto acquirente della sola nuda proprietà. Anche l&#8217;inclusione di tale clausola in un atto pubblico destinato alla trascrizione depone nel senso anzi detto ed appare, ai sensi dell&#8217;art. 1369 c.c., in linea con la natura e l&#8217;oggetto del contratto.</p>
<p>In realtà, conclude la ricorrente, con l&#8217;atto del 1989 tutti gli allora condomini intesero costituire una pertinenza collegata all&#8217;appartamento alienato e la circostanza che nel successivo atto del 1994, avente ad oggetto quest&#8217;ultimo, non vi sia analoga indicazione concernente il posto auto, dimostra, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, proprio che si trattava di una pertinenza, ceduta congiuntamente al bene principale.</p>
<p>3.1. &#8211; Anche tale motivo è infondato.</p>
<p>La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che l&#8217;interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell&#8217;ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., o di motivazione inadeguata, ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell&#8217;iter logico seguito per giungere alla decisione.</p>
<p>Pertanto, onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d&#8217;interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esso contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l&#8217;ulteriore conseguenza dell&#8217;inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull&#8217;asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa (v. fra le tante e più recenti, Cass. nn. 10554/10, 22536/07 e 16099/03).</p>
<p>3.1.1.- Nel caso che qui ne occupa, la ricorrente ha assolto il primo dei due oneri di allegazione prescritti, indicando, in particolare, la violazione degli artt. 1367 e 1369 c.c., ma non anche il secondo.</p>
<p>In disparte la mera enunciazione del vizio (che da sola non può certo avere effetto salvifico), va osservato, infatti, che la ricorrente ha riferito il malgoverno di dette norme non ad un dato ragionamento giuridico della Corte territoriale, ma alla dissonanza tra l&#8217;esito interpretativo cui è pervenuta la sentenza impugnata e la propria aspettativa di parte, propugnando, attraverso la più evidente e caratteristica indagine di fatto, una diversa interpretazione degli atti di provenienza dell&#8217;immobile oggi di sua proprietà.</p>
<p>4. &#8211; In conclusione il ricorso va respinto.</p>
<p>5. &#8211; Nulla per le spese, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva in questa sede.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di C. G. e S., rigetta il ricorso nei confronti del condominio.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 aprile 2012.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile Sez. III: 08 febbraio 2012 n. 1768</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Mar 2014 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
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		<description><![CDATA[L'amministratore ha bisogno di apposita delibera prima di poter agire in giudizio per lo sgombero di un locale comune?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SPIRITO Angelo &#8211; Presidente -<br />
Dott. GIACALONE Giovanni &#8211; Consigliere -<br />
Dott. DE STEFANO Franco &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. SCARANO Luigi A. &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CARLUCCIO Giuseppa &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 8829-2011 proposto da:</p>
<p>S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv. PROIETTI LIVIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS) in persona del suo rappresentante legale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 14, presso lo studio dell&#8217;avvocato OLANDA LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato ANTINORI SEBASTIANO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>S.A.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 579/2010 della CORTE D&#8217;APPELLO di ROMA, depositata il 10/02/2010 R.G.N. 2670/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2012 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato SERGIO TORRI per delega;<br />
udito l&#8217;Avvocato SEBASTIANO ANTINORI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso con il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>1.1. S.G. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza n. 579 del 10.2.10 della corte di appello di Roma, resa ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., con cui è stato rigettato il suo appello avverso la sentenza n. 14204/05 del tribunale della Capitale, recante la condanna di lui a consentire l&#8217;accesso ad un immobile, da lui detenuto, a tutti i condomini del Condominio di via (OMISSIS), a seguito della domanda di quest&#8217;ultimo avanzata in primo momento nei confronti di S.A. e poi estesa nei confronti di esso ricorrente per le difese in fatto dell&#8217;originaria convenuta.</p>
<p>1.2. Degli intimati resiste con controricorso il condominio, mentre S.A. non svolge attività difensiva in questa sede; e, per la pubblica udienza del giorno 11.1.12, sia il ricorrente che il controricorrente producono memorie ai sensi dell&#8217;art. 378 cod. proc. civ. e prendono parte alla discussione orale.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>2. Il S. sviluppa due motivi e:</p>
<p>2.1. con il primo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 111 Cost., artt. 281 sexies, 352 e 359 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli si duole dell&#8217;illegittimità della decisione del gravame con il rito previsto dall&#8217;art. 281 sexies cod. proc. civ., lungamente argomentando per la sua incompatibilità con il giudizio di appello e richiamando la contraria decisione di Cass. 13 marzo 2009 n. 6205;</p>
<p>2.2. con il secondo &#8211; di &#8220;violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 949 e 1117 c.c. e artt. 11 (?) e 112 c.p.c. in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., n. 3&#8243; &#8211; egli censura la qualificazione dell&#8217;azione come azione personale per rilascio e la valutazione di inammissibilità per novità della questione della natura reale o personale, deducendo: che non rilevano, ai fini della qualificazione, le modalità di svolgimento del giudizio di primo grado, soprattutto dinanzi alla sua eccezione riconvenzionale di usucapione; che invece la domanda deve interpretarsi come rei vindicatio, alla stregua delle richieste svolte dal condominio in primo grado; che pertanto attivamente legittimati sono tutti i comproprietari e non il condominio, costituitosi solo nel 2000; che malamente è stata ritenuta la natura condominiale del bene, nonostante esso sia intercluso e conduca esclusivamente all&#8217;alloggio di esso ricorrente.</p>
<p>3. Dal canto suo il controricorrente contesta sia il primo che il secondo motivo, aderendo alle argomentazioni della corte territoriale sulla relative questioni di rito e di merito.</p>
<p>4. Il primo motivo è infondato:</p>
<p>4.1. già la pronuncia richiamata dal ricorrente (Cass. 13 marzo 2009, n. 6205) confina l&#8217;illegittimità dell&#8217;applicazione dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. all&#8217;ipotesi in cui una delle parti richieda al giudice di disporre lo scambio delle comparse conclusionali, così ammettendola quando nessuna negativa conseguenza, prospettata in quella stessa sede da una delle parti, possa derivare dalla soppressione della fase di trattazione scritta;</p>
<p>4.2. più in generale, la giurisprudenza di questa Corte è ormai orientata nel senso che la norma dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ. &#8211; che consente al giudice, al termine della discussione, di redigere immediatamente il dispositivo e la concisa motivazione della sentenza &#8211; in assenza di un&#8217;espressa previsione che ne limiti l&#8217;applicabilità al solo giudizio di primo grado, è norma applicabile anche nel giudizio di appello (Cass., ord. 27 gennaio 2011, n. 2024), salvo il caso &#8211; che peraltro qui con tutta evidenza non ricorre, sia perchè il ricorrente non lo prospetta in modo chiaro in ricorso, sia soprattutto perchè dal verbale dell&#8217;udienza di discussione, che forma parte integrante della sentenza ai sensi dell&#8217;art. 281-sexies cod. proc. civ., non risulta alcuna diversa richiesta dell&#8217;odierno ricorrente, che in quella sede rivestiva la qualità di appellante &#8211; in cui si prospetti una specifica conseguenza dell&#8217;adozione di tale rito sulla lesione in concreto di propri diritti di difesa (giurisprudenza ormai consolidata, per la quale basti un richiamo alle seguenti pronunce di questa Corte, tutte del 2011: ord. n. 2024 del 27 gennaio 2011, n. 16142, n. 16395, n. 16396, n. 16397, n. 16398, n. 16399, n. 16400, n. 16403, n. 16501, n. 16502, n. 16503, n. 16504, n. 16505, n. 16506, n. 16507, n. 16508, n. 16509, n. 16510, n. 16511, n. 16512, n. 16513, n. 16514, n. 16515, n. 16516, n. 16517, n. 16518, n. 16520, n. 17724, n. 17778, n. 18115, n. 18116, n. 18117, n. 18118, n. 18119, n. 18120, n. 18121, n. 18122, n. 18123, n. 18124, n. 18125, n. 18126, n. 18127, n. 18128, n. 18129, n. 18635, n. 18636, n. 18637, n. 18638, n. 18639, ord. n. 23202 del dì 8 novembre 2011);</p>
<p>4.3. quand&#8217;anche, poi, si volesse argomentare nel senso che tale possibilità sia stata riconosciuta soltanto con le riforme legislative successive (con conseguente implicita conferma a contrario dell&#8217;insussistenza, per il passato, di qualunque fondamento normativo), bene può rilevarsi in contrario che queste comportano invece soltanto il riconoscimento normativo di un valido indirizzo giurisprudenziale ormai già consolidato e l&#8217;adeguamento anche del tessuto normativo testuale al contenuto della norma come individuato dall&#8217;interprete in sede di nomofilachia.</p>
<p>5. Anche il secondo motivo è infondato:</p>
<p>5.1. la qualificazione della domanda, da parte del tribunale prima e della corte territoriale poi, quale azione personale di accertamento di insussistenza di alcun titolo a detenere in capo alle controparti si fonda con tutta evidenza sull&#8217;interpretazione quanto meno delle conclusioni dell&#8217;attore condominio testualmente riportate in ricorso (pie di pag. 14): &#8220;accertare che la convenuta non può vantare alcun diritto in ordine al bene condominiale &#8230;; condannare &#8230; all&#8217;immediato rilascio di tale bene e comunque consentire il libero accesso al bene anzidetto a tutti i condomini e gli aventi diritto &#8230;&#8221;;</p>
<p>5.2. è indubitabile poi &#8211; e comunque non adeguatamente contraddetto dal ricorrente, per avere anzi egli sostenuto la possibilità di rilevare la relativa questione anche in sede di gravame (piè di pag. 13 del ricorso), sia pure sotto il diverso profilo della (conseguente) individuazione del legittimato &#8211; che la contestazione della qualificazione dell&#8217;azione quale azione personale volta a conseguire non già una statuizione in ordine alla proprietà del bene in capo all&#8217;attore, ma soltanto all&#8217;insussistenza di qualsiasi diritto del convenuto sul medesimo, sia avvenuta soltanto in occasione del gravame;</p>
<p>5.3. già potrebbe sostenersi, a rincalzo dell&#8217;opinione della corte territoriale sulla novità della tesi, che in grado di appello non è consentito il mutamento dei presupposti di fatto e giuridici che si risolva in una modificazione obiettiva del contenuto intrinseco dell&#8217;azione esperita in primo grado ed in una diversa qualificazione giuridica del rapporto (Cass. 5 maggio 1973, n. 1174);</p>
<p>5.4. l&#8217;argomento dirimente è però altro e cioè che, sulla base delle risultanze del solo ricorso per cassazione (e non potendosi, per il principio della sua autosufficienza, ricercare aliunde il contenuto dei relativi atti), le difese del S. (v. pag. 3 ricorso) si appuntavano, nel merito, contro il difetto di legittimazione del condominio, ma esclusivamente sotto il profilo della mancata valida costituzione di questo e della sussistenza &#8211; al più &#8211; della legittimazione della cooperativa che aveva costruito l&#8217;edificio, peraltro priva di poteri, nonchè nel dispiegamento di domanda riconvenzionale di usucapione per possesso ultraventennale dell&#8217;area;</p>
<p>5.5. in questo quadro, mentre l&#8217;azione diretta del condominio rimane personale, è &#8211; a tutto concedere &#8211; quella del S. ad assumere la natura di domanda reale, con conseguenti onere in capo a lui della prova del suo possesso ultraventennale ed individuazione, quali contraddittori ma dal lato passivo, di tutti i potenziali condomini dell&#8217;area: ma questo attiene esclusivamente all&#8217;integrità del contraddittorio in ordine alla domanda riconvenzionale; e, poichè del rigetto di questa, a ben leggere la gravata sentenza ed il ricorso (e non potendosi acquisire, per quanto già ricordato, aliunde la conoscenza del contenuto degli atti del processo), il S. non si è doluto, la non integrità del contraddittorio sulla riconvenzionale &#8211; il cui rigetto diviene definitivo &#8211; resta irrilevante ai fini della disamina della domanda principale;</p>
<p>5.6. l&#8217;amministratore del condominio, attesa la natura personale dell&#8217;azione, è pertanto pienamente legittimato, essendo il recupero del bene essenziale per l&#8217;ulteriore fruizione dello stesso da parte di tutti i condomini (per il rilascio di beni comuni detenuti senza titolo, si vedano, per tutte: Cass. 26 giugno 1991, n. 7162, oppure Cass. 2 ottobre 1985, n. 4780); e non vi è necessità di integrazione del contraddittorio (tra le molte: Cass. 19 dicembre 2002, n. 18091; Cass. 5 giugno 2003, n. 8978; e riferendosi la necessità di integrazione del contraddittorio solo in caso di domanda riconvenzionale opposta ad azione reale: Cass. 27 luglio 1999, n. 8119; Cass. 11 aprile 2002, n. 5190) nei confronti degli altri condomini;</p>
<p>5.7. infine, quanto alla ritenuta erroneità della qualificazione del bene come condominiale, la censura è inammissibile, perchè il ricorrente non riporta, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in quest&#8217;ultimo il contenuto e la completa indicazione della sede processuale degli atti o dei documenti da cui evincere gli elementi di fatto sulla cui base escludere 1&#8242;invece ritenuta condominialità del bene; resta quindi oggetto di mere allegazioni (piè di pag. 18 e pag. 19 del ricorso):</p>
<p>che il giardino sia intercluso ed a livello dell&#8217;appartamento del S. ed anzi dinanzi a questo; che conduca esclusivamente all&#8217;abitazione del S.; che manchi qualsiasi destinazione di servizio rispetto all&#8217;edificio condominiale;</p>
<p>5.8. e quanto fin qui considerato consente di prescindere dal fatto che anche solo in astratto tali circostanze potrebbero di per sè non essere sufficienti, visto che la potenzialità o suscettibilità di fruizione esclusivamente da parte di uno dei condomini non comporta affatto, di per sè sola considerata, l&#8217;esclusione del carattere condominiale di un bene (si pensi alle parti dei ballatoi interni prospicienti gli ingressi dei singoli appartamenti, normalmente non utilizzate da chi non sia il condomino della singola unità immobiliare, ma pur sempre di natura comune), ove non suffragata dal riscontro dell&#8217;atto di acquisto e dall&#8217;identificazione del suo preciso oggetto.</p>
<p>6. Il ricorso, infondati entrambi i motivi, va pertanto rigettato ed il soccombente ricorrente condannato al pagamento, in favore del controricorrente Condominio, delle spese del giudizio di legittimità.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso; condanna S.G. al pagamento, in favore del Condominio di via (OMISSIS), in pers. del leg. rappr. p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.<br />
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 gennaio 2012.<br />
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2012.</p>
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