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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; admin</title>
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		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 27 gennaio 2012 n. 1218</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Vizi di Costruzione]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[direttore dei lavori]]></category>
		<category><![CDATA[direttore lavori]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<category><![CDATA[vizi di costruzione]]></category>

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		<description><![CDATA[Qual è la natura dell'obbligazione assunta dal direttore dei lavori? Quali sono i suoi compiti? Sino a che punto si estendono le sue responsabilità?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MATERA Lina &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;ASCOLA Pasquale &#8211; Consigliere -<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:a</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24800/06) proposto da:</p>
<p>P.A., rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall&#8217;Avv.to MASSARI Antonio del foro di Firenze e dall&#8217;Avv.to Vincenzo Colacino del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest&#8217;ultimo in Roma, via Ricciotti n. 9;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell&#8217;amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall&#8217;Avv.to LAGANA&#8217; Carmelo del foro di Lucca, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell&#8217;Avv.to Luca Pardini in Roma, via Muzio Clementi n. 68;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Firenze n. 626 depositata il 21 marzo 2006.<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 21 novembre 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;<br />
udito l&#8217;Avv.to Vincenzo Massari, per parte ricorrente;<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato il 1 dicembre 1988 il Condominio di (OMISSIS) evocava, dinanzi al Tribunale di Lucca, la EDIL SERVICE s.n.c. e l&#8217;ing. P. A., nella loro rispettiva qualità di costruttrice e di direttore dei lavori del fabbricato condominiale, per sentirli condannare, in solido, al pagamento della somma necessaria per l&#8217;eliminazione dei vizi dello stabile, essendosi nel tempo evidenziate crepe nelle facciate esterne con distacco dell&#8217;intonaco a circa 50 cm. dal suolo, tracce di umidità con muffa sulle pareti interne delle scale (OMISSIS), lesioni nelle strutture murarie con distacco di intonaco ed infiltrazioni lungo i bordi della terrazza di copertura dell&#8217;edificio.</p>
<p>Instauratosi il contraddittorio, nella resistenza dei convenuti, i quali eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva, contestando nel merito le domande attoree, il Tribunale adito, espletata c.t.u., condannava i convenuti, in solido, al pagamento in favore del CONDOMINIO della somma di Euro 40.438,53, oltre rivalutazione ed interessi legali.</p>
<p>In virtù di rituale appello interposto dal P., con il quale lamentava che il giudice di prime cure avesse ritenuto la sua responsabilità nonostante i difetti riscontrati fossero da attribuire a carenza di progettazione e non alla direzione dei lavori, dovendo peraltro i vizi essere ricondotti nell&#8217;ambito dell&#8217;art. 1667 c.c., con conseguente carenza di legittimazione attiva e passiva, la Corte di appello di Firenze, nella resistenza dell&#8217;appellato, rigettava il gravame.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;adottata sentenza la corte distrettuale evidenziava che per costante giurisprudenza i gravi difetti delle costruzioni per cui operava la garanzia prevista dall&#8217;art. 1669 c.c. comprendeva qualsiasi alterazione conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell&#8217;opera, anche degli elementi accessori volti ad assicurare un impiego duraturo del bene, incidendo negativamente sul godimento dell&#8217;immobile. In quest&#8217;ottica vi rientrava il rivestimento esterno dell&#8217;edificio essendo destinato a preservare le pareti dall&#8217;azione degli agenti atmosferici.</p>
<p>Aggiungeva che non era condivisibile la tesi secondo cui il direttore dei lavori non avrebbe dovuto rispondere delle carenze progettuali essendo, di converso, tenuto all&#8217;individuazione ed alla correzione di eventuali carenze progettuali e a vigilare affinchè l&#8217;opera fosse realizzata senza gravi difetti.</p>
<p>Avverso l&#8217;indicata sentenza della Corte di Appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione il P., che risulta articolato su due motivi, al quale ha resistito il CONDOMINIO con controricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo il ricorrente &#8211; premesso che nelle more del giudizio è intervenuto accordo transattivo fra la Edilservice s.r.l.</p>
<p>ed il CONDOMINIO, di cui egli intendeva profittare (ai sensi e per gli effetti di cui all&#8217;art. 1304 c.c.) &#8211; denuncia il vizio di contraddittoria, omessa o insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio per avere la corte di merito argomentato la responsabilità del direttore dei lavori circa la risalita capillare di acqua dalle fondamenta senza chiarire la colpa del professionista nella produzione delle cavillature ovvero per l&#8217;umidità proveniente dalla facciata dell&#8217;edificio, attribuite dal c.t.u. ad un fenomeno degenerativo e niente autorizzava a ricondurre detta degenerazione ad una colpa del direttore dei lavori.</p>
<p>E&#8217; giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 24 luglio 2007 n. 16361) che in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell&#8217;opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un&#8217;opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l&#8217;impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all&#8217;opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente &#8211; preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della &#8220;diligentia quam&#8221; in concreto; che rientrano pertanto nelle obbligazioni de direttore dei lavori l&#8217;accertamento delle conformità sia della progressiva realizzazione dell&#8217;opera ai progetto, sia delle modalità dell&#8217;esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonchè l&#8217;adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell&#8217;opera, e segnalando all&#8217;appaltatore tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d&#8217;opera. Conseguentemente il professionista non si sottrae a responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonchè di controllarne l&#8217;ottemperanza da parte dell&#8217;appaltatore, di riferirne al committente: in particolare, l&#8217;attività del direttore dei lavori, per conto del committente si concreta nell&#8217;alta sorveglianza delle opere che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere ed il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell&#8217;opera nelle sue varie fasi e pertanto l&#8217;obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell&#8217;impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell&#8217;arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.</p>
<p>Pertanto il direttore dei lavori, responsabile tecnico dell&#8217;opera e dei tempi tecnici di realizzazione dei lavori, ha la direzione e l&#8217;alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario a suo esclusivo giudizio, per accertare la regolare esecuzione dei lavori e per il collaudo dei lavori stessi.</p>
<p>Il direttore dei lavori deve, dunque, garantire il risultato di una regolare realizzazione dell&#8217;opera (v. Cass. 24 aprile 2008 n. 10728).</p>
<p>Contrariamente a quanto si sostiene nel motivo di ricorso, il giudice di appello ha ritenuto il direttore dei lavori responsabile, in concorso con l&#8217;appaltatore, dei difetti dell&#8217;opera non per l&#8217;inadempimento al contratto di appalto, tant&#8217;è che la transazione fra il committente e l&#8217;appaltatore, al quale egli era rimasto estraneo, non gli è neppure opponibile ex art. 1304 c.c., ma in via autonoma, per non avere assolto agli obblighi di sorveglianza e controllo che gli incombevano sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera.</p>
<p>Il motivo, che non coglie la ratio decidendi e si risolve in una censura di merito, è pertanto inammissibile.</p>
<p>Il giudice del gravame ha ritenuto sussistente la colpa concorrente del direttore dei lavori per la cattiva esecuzione della facciata dell&#8217;edificio, e precisamente per non essersi reso conto della cattiva esecuzione delle opere relative alle fondamenta, sì da determinare la produzione di cavillature, ciò nonostante le conclusioni del CTU che, al riguardo, aveva escluso qualsivoglia responsabilità del professionista, trattandosi di operazioni riconducibili ai compiti propri del direttore dei lavori, essendo di alta sorveglianza, quale l&#8217;analisi di congruità del progetto all&#8217;opera realizzanda.</p>
<p>In tema di responsabilità del direttore dei lavori questa Corte ha più volte affermato che l&#8217;alta sorveglianza in cui si concreta l&#8217;attività del detto professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere nè il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell&#8217;opera nelle sue varie fasi e pertanto l&#8217;obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell&#8217;impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell&#8217;arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (Cass. 28 ottobre 1976 n. 3965; Cass. 19 ottobre 1968 n. 2790). Conformandosi ai principi suddetti la sentenza impugnata ha posto in evidenza che, in relazione alla natura dei difetti accertati nel caso di specie (il fenomeno delle infiltrazioni era causato dalla cattiva esecuzione delle fondamenta e dalla cattiva qualità dei materiali in esso impiegati, che provocavano una risalita dell&#8217;umidità dal sottosuolo su cui l&#8217;edificio condominiale insiste, senza l&#8217;uso di idoneo materiale impermeabilizzante), il direttore dei lavori doveva ritenersi responsabile per avere omesso, nella fase di realizzazione delle fondamenta, il dovuto controllo sull&#8217;esecuzione dell&#8217;opera e sulla qualità del materiale usato.</p>
<p>Per completezza, resta da osservare, quanto alla transazione intercorsa fra l&#8217;appaltatore ed il committente, di cui il ricorrente dichiara di volerne profittare, che si tratta di questione nuova che non ha formato oggetto del giudizio di appello e pertanto è inammissibile (v. Cass. 27 febbraio 2006 n. 4366). D&#8217;altro canto l&#8217;estensibilità degli effetti della stessa ai condebitori solidali ex art. 1304 c.c., presuppone l&#8217;unicità del titolo in forza del quale più soggetti siano tenuti alla medesima prestazione nei confronti del medesimo creditore (v. in tal senso Cass. 16 settembre 2004 n. 18652) ed inoltre andrebbe valutata la portata novativa o meno della stessa.</p>
<p>Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione delle norme sostanziali in materia di responsabilità extracontrattuale in quanto avendo la corte voluto prescindere dalla colpa del direttore dei lavori nella produzione dei vizi nell&#8217;ipotesi delle sole cavillature, è incorsa in un errore di diritto attribuendo automaticamente la responsabilità, essendo invece la responsabilità per colpa un elemento indefettibile.</p>
<p>Anche detto motivo è privo di pregio e rimane superato alla luce di quanto esposto in relazione alla prima censura di cui sopra.</p>
<p>Al rigetto de ricorso, consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori, come per legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione III, Sentenza 30 gennaio 2012 n. 1289</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/il-titolo-esecutivo-nei-confronti-del-condomino/</link>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legittimazione Processuale]]></category>
		<category><![CDATA[assemblea condominiale]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[decreto ingiuntivo]]></category>
		<category><![CDATA[notificazione]]></category>

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		<description><![CDATA[Si può aazionare il decreto ingiuntivo, emesso nei confronti del condominio, contro un condomino?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE TERZA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIFONE Francesco &#8211; Presidente -<br />
Dott. MASSERA Maurizio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno &#8211; Consigliere -<br />
Dott. LANZILLO Raffaella &#8211; Consigliere -<br />
Dott. D&#8217;AMICO Paolo &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 1302/2009 proposto da:</p>
<p>F.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 95, presso lo studio dell&#8217;avvocato BRUNO RITA, rappresentata e difesa dall&#8217;avvocato RIZZO ANTONIO giusta delega in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p>G.S.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 195/2008 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 14/01/2008, R.G.N. 12412/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D&#8217;AMICO;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del 1° motivo; accoglimento del 2 e 3 motivo.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>F.C. convenne in giudizio G.S. proponendo opposizione avverso l&#8217;atto di precetto, notificatole in data 25 ottobre 2006, con il quale il G. le aveva intimato il pagamento della somma complessiva di Euro 2.193,90.</p>
<p>A sostegno dell&#8217;opposizione, la F. deduceva che l&#8217;atto di precetto in questione doveva considerarsi nullo non essendole mai stato notificato il relativo titolo esecutivo. Deduceva altresì che tale titolo, ottenuto contro un condominio in persona dell&#8217;amministratore, può essere fatto valere nei confronti del singolo condomino purchè l&#8217;esecuzione forzata venga preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e del precetto nei confronti del condomino contro il quale viene intrapresa l&#8217;esecuzione stessa.</p>
<p>Costituitosi in giudizio, il G. eccepiva preliminarmente l&#8217;avvenuta cessazione della materia del contendere essendo stata notificata a controparte, in data 12 dicembre 2006, copia conforme del titolo esecutivo de quo unitamente ad un nuovo atto di precetto.</p>
<p>Nel merito il medesimo G. sosteneva che la notificazione non era necessaria giacchè il decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo ai sensi dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che comunque nel precetto c&#8217;era pure l&#8217;indicazione dell&#8217;avvenuta apposizione della formula esecutiva.</p>
<p>Il Tribunale stabiliva che la notificazione del successivo precetto non aveva determinato la cessazione della materia del contendere.</p>
<p>Ribadiva inoltre che non era necessario notificare il titolo esecutivo (ossia il decreto divenuto definitivo) in virtù dell&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, e che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio era titolo esecutivo per le obbligazioni in solido.</p>
<p>Per tali motivi rigettava l&#8217;opposizione proposta da F..</p>
<p>Propone ricorso per cassazione F.C. con tre motivi.</p>
<p>Non ha svolto attività difensiva G.S..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia &#8220;Violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 479 c.p.c., e art. 654 c.p.c., comma 2, &#8211; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all&#8217;art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5&#8243;.</p>
<p>Secondo parte ricorrente il giudice di merito non ha considerato che il decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio, se azionabile esecutivamente in danno all&#8217;ente di gestione pur senza nuova notificazione, non lo è in danno al condomino, al quale sarebbe occorsa una nuova notificazione, prima o contestualmente al precetto.</p>
<p>Il motivo è fondato.</p>
<p>Posto che nel caso in esame l&#8217;opponente non pone in questa sede la questione se il titolo esecutivo giudiziale, intervenuto nei confronti dell&#8217;ente di gestione condominiale in persona dell&#8217;amministratore prò tempore, possa essere validamente azionato nei confronti del singolo condomino quale obbligato solidale (questione che, secondo Cass. Sez. Un., n. 9148/2008, è ormai definitivamente risolta nel senso che, esclusa la solidarietà, la responsabilità del condomino è solo parziale in proporzione alla sua quota, anche nel rapporti esterni), osserva, tuttavia, questa Corte che, anche sotto l&#8217;erroneo presupposto che il titolo esecutivo ottenuto contro il condominio possa essere fatto valere in executivìs contro il singolo condomino quale preteso obbligato in solido, il precetto, intimato a tal fine allo stesso condomino, non avrebbe comunque potuto prescindere dalla notificazione, preventiva o contestuale, del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell&#8217;ente di gestione, ancorchè detta ingiunzione fosse risultata del tipo ex art. 654 c.p.c., comma 2.</p>
<p>E&#8217; di tutta evidenza, infatti, che, se una nuova notificazione del titolo esecutivo non occorre per il destinatario diretto del decreto monitorio nell&#8217;ipotesi di cui all&#8217;art. 654 c.p.c., comma 2, detta notificazione, invece, è necessaria qualora si intenda agire contro soggetto, non indicato nell&#8217;ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale.</p>
<p>Costui, invero, deve essere messo in grado non solo di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in base al quale viene minacciata in suo danno l&#8217;esecuzione, ma anche di adempiere l&#8217;obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall&#8217;art. 480 c.p.c..</p>
<p>Con il secondo e terzo motivo si denuncia rispettivamente: 2) &#8220;omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;;</p>
<p>3) &#8220;Violazione e falsa applicazione degli artt. 1123, 1292, 1294 e 1314 c.c. &#8211; Omessa e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5)&#8221;.</p>
<p>L&#8217;accoglimento del primo motivo comporta l&#8217;assorbimento del secondo e del terzo mentre, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ai sensi dell&#8217;art. 384 c.p.c., comma 2, dichiarando la nullità del precetto. Non v&#8217;è luogo a decidere sulle spese per la presente fase e sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del merito.</p>
<p>In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione dell&#8217;impugnata sentenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara la nullità del precetto.</p>
<p>Non v&#8217;è luogo a decidere per le spese del giudizio di cassazione; si compensano le spese del merito.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2012.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezioni Unite, Sentenza 29 ottobre 2004 n. 20957</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/poteri-dellassemblea-nomina-e-revoca-dellamministratore/</link>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Nomiina e Revoca dell'Amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[1129 cc]]></category>
		<category><![CDATA[amministratore]]></category>
		<category><![CDATA[assemblee]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[condominio giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[nomina]]></category>
		<category><![CDATA[revoca]]></category>
		<category><![CDATA[ricorso]]></category>

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		<description><![CDATA[Interessante sentenza delle Sezioni Unite sulla natura del provvedimento di revoca dell'amministratore: è ricorribile per cassazione il decreto della Corte d'appello di cui all'art. 1129 c.c., che decide, revoca dell'amministratore di condominio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONI UNITE CIVILI</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. Rafaele CORONA &#8211; Primo Presidente f.f. -<br />
Dott. Giovanni OLLA &#8211; Presidente di sezione -<br />
Dott. Giovanni PAOLINI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Francesco SABATINI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giandonato NAPOLETANO &#8211; Rel. Consigliere -<br />
Dott. Michele VARRONE &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Giulio GRAZIADEI &#8211; Consigliere -<br />
Dott. Guido VIDIRI &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>ANDREANI LILIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 87, presso lo studio degli avvocati NICOLA MORGANI e BRUNO BELLI, che la rappresentano e difendono unitamente all&#8217;avvocato MARIO LUPI, come da procure in atti;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>COOPERATIVA EDILIZIA IL SOGNO A. R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BERTOLONI 44, presso lo studio dell&#8217;avvocato ANDREA FILIPPO CECCHETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso il decreto definitivo della Corte d&#8217;Appello di ROMA, depositato il 27/05/99; (R.G. 69/99);<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/04 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;<br />
udito l&#8217;Avvocato BRUNO BELLI;<br />
udito il P.M. in persona dell&#8217;Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso con cassazione senza rinvio.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Liliana Andreani, assegnataria di appartamento compreso nell&#8217;edificio ZA12/A2 del complesso edilizio realizzato in Roma dalla Società Cooperativa a r.l. Il Sogno, con ricorso in data 29 luglio 1998 al Tribunale di Roma, chiese, ai sensi dell&#8217;art. 1129, co. 3°, cod. civ., la revoca di detta cooperativa dall&#8217;incarico di amministratore del complesso edilizio per avere omesso di presentare il rendiconto relativo agli esercizi 1996 e 1997 nonché di provvedere alla regolare convocazione delle relative assemblee.</p>
<p>L&#8217;adito tribunale rigettò il ricorso, condannando la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla Cooperativa Il Sogno, che aveva resistito al ricorso.</p>
<p>Essendo stato proposto dall&#8217;Andreani reclamo avverso il provvedimento del Tribunale, la Corte d&#8217;Appello di Roma, con decreto reso in data 27 maggio 1999, ha respinto il reclamo ed ha condannato la reclamante al pagamento delle spese relative alla procedura.</p>
<p>Avverso tale decisione, limitatamente alla statuizione di condanna al rimborso delle spese del giudizio sul reclamo ed a quella di conferma dell&#8217;analoga statuizione relativa al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, ha proposto ricorso l&#8217;Andreani ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost., affidandosi ad un unico motivo.</p>
<p>Resiste con controricorso la Cooperativa Il Sogno.</p>
<p>Con ordinanza interlocutoria dell&#8217;11 aprile 2003 la 2§ Sezione Civile di questa Suprema Corte, rilevata l&#8217;esistenza all&#8217;interno della Sezione di un contrasto in ordine all&#8217;ammissibilità o meno del ricorso per cassazione contro il decreto della corte d&#8217;appello che decida sul reclamo avverso la revoca (o il rigetto dell&#8217;istanza di revoca) dell&#8217;amministratore di condominio, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l&#8217;assegnazione a queste Sezioni Unite.</p>
<p>Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>La ricorrente censura il decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 91 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1129 cod. civ., 64 disp. att. cod. civ. e 737 e sgg. cod. proc. civ., adducendo che la Corte d&#8217;Appello non avrebbe potuto condannarlo al rimborso delle spese del reclamo e confermare l&#8217;analoga statuizione relativa al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale, non potendosi configurare nel procedimento de quo, che è procedimento di volontaria giurisdizione, l&#8217;ipotesi della soccombenza, configurabile esclusivamente nei procedimenti contenziosi, caratterizzati da una contrapposizione sostanziale delle parti.</p>
<p>Richiamando la sentenza n. 32436/1998 di questa Suprema Corte, la ricorrente sostiene che il procedimento ex art. 1129 cod. civ. ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione, ancorché l&#8217;istanza di revoca si innesti in un contrasto tra condomini ed amministratore, poiché il provvedimento cui tende è strumentale solo alla gestione della cosa comune ed alla tutela dell&#8217;interesse comune, non alla tutela particolare degli interessi dell&#8217;una o dell&#8217;altra parte ed il provvedimento del giudice, anche quando incida su una situazione di conflitto, si caratterizza come intervento di tipo sostanzialmente amministrativo, privo, quindi, dei caratteri della decisione con attitudine a produrre gli effetti del giudicato su posizioni soggettive in contrasto.</p>
<p>Pertanto, conclude la ricorrente, il provvedimento impugnato, avente natura decisoria nella parte in cui provvede sull&#8217;onere delle spese processuali e, quindi, limitatamente a tale statuizione impugnabile con ricorso per cassazione, dev&#8217;essere considerato illegittimo. Osserva questa Corte che il ricorso, sebbene diretto esclusivamente contro la statuizione del decreto della Corte d&#8217;Appello relativa alle spese processuali, si fonda sulla tesi della natura di volontaria giurisdizione del procedimento ex art. 1129, co. 3°, cod. civ., sicché sollecita la risoluzione del contrasto giurisprudenziale registratosi su tale questione e su quella, alla prima correlata, dell&#8217;ammissibilità in via generale del ricorso per cassazione, ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost., avverso il decreto della corte d&#8217;appello che abbia deciso sul reclamo proposto ex art. 64, cpv., disp. att. cod. civ. avverso la revoca (o il rigetto dell&#8217;istanza di revoca) dell&#8217;amministratore del condominio disposto dal tribunale.</p>
<p>Sulla questione si registrano due orientamenti nella giurisprudenza di questa Suprema Corte.</p>
<p>Contro l&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione è l&#8217;orientamento assolutamente prevalente (cfr. Cass. N. 8994/&#8217;93; n. 32436/&#8217;98; n. 6249/2000; n. 2517/2001; n. 4706/2001; n. 5194/2002), che, facendo leva sulla natura dell&#8217;intervento richiesto al giudice ai sensi dell&#8217;art. 1129, co. 3°, cod. civ., ne evidenzia il carattere strumentale rispetto all&#8217;interesse generale e collettivo del condominio ad una corretta amministrazione, con la conseguenza che il decreto di cui agli artt. 1129 cod. civ. e 64 disp. Att. Cod. civ., avendo, non solo forma di decreto, ma anche natura di provvedimento sostanzialmente amministrativo, pur se incidentalmente statuisce su posizioni giuridiche soggettive nascenti dal rapporto di mandato costituitosi tra condominio ed amministratore, sarebbe privo del carattere della decisorietà, perché diretto a tutelare solo l&#8217;interesse obbiettivo dell&#8217;amministrazione della cosa comune, nonché di quello della definitività, in quanto, ai sensi dell&#8217;art. 742 cod. proc, civ., modificabile o revocabile in ogni tempo, non solo con effetto ex nunc, in virtù di nuovi elementi sopravvenuti, bensì anche ex tunc per un riesame di merito e di legittimità delle originarie risultanze.</p>
<p>La mancanza di attitudine al giudicato impedirebbe, peraltro, all&#8217;assemblea condominiale di deliberare in senso opposto a quello deciso dal giudice.</p>
<p>L&#8217;orientamento minoritario, che fa capo a Cass. n. 4620/1996 ed è stato ribadito da Cass. n. 184/2003, rilevata la contraddittorietà dell&#8217;opposta tesi, nella parte in cui, pur riconoscendo l&#8217;incidenza del provvedimento della corte d&#8217;appello su diritti soggettivi, non gli riconosce attitudine al giudicato, osserva che con tale provvedimento il giudice non si limita a sospendere l&#8217;amministratore dall&#8217;incarico ma pone definitivamente termine ante tempus al rapporto tra amministratore e condomini. Rileva, inoltre, la pratica impossibilità di ripristinare il rapporto eventualmente risolto dal provvedimento giudiziale, stante il disposto dell&#8217;art. 742 cod. proc. civ., che fa salvi i diritti dei terzi in buona fede in base a convenzioni anteriori alla revoca.</p>
<p>Queste Sezioni Unite ritengono di condividere il primo orientamento.</p>
<p>Tale convincimento si fonda, in primo luogo, su considerazioni che attengono alla natura delle ipotesi, tassative, in presenza delle quali è data la possibilità, anche al singolo condomino, di proporre al giudice l&#8217;istanza di revoca dell&#8217;amministratore nonché sulla struttura del relativo procedimento camerale.</p>
<p>La particolare gravità delle tre ipotesi (violazione dell&#8217;obbligo di portare a conoscenza dell&#8217;assemblea condominiale le citazioni e i provvedimenti amministrativi il cui contenuto esorbiti dalle attribuzioni dell&#8217;amministratore; omesso rendiconto della gestione per due anni; esistenza di fondati sospetti di gravi irregolarità) che, sole, legittimano anche uno solo dei condomini a rivolgersi al giudice, anticipando la deliberazione dell&#8217;assemblea condominiale eventualmente inerte o persino in contrasto con una già espressa volontà della maggioranza dei condomini, per chiedere la rimozione dell&#8217;amministratore, unitamente al rilievo della legittimazione anche individuale a proporre il ricorso, conferisce al procedimento in esame ed al conseguente provvedimento giudiziale il carattere di procedimento e di provvedimento tipicamente cautelari, non dissimile da quello previsto dall&#8217;art. 2409 cod. civ. per l&#8217;ipotesi di &#8220;sospetto di gravi irregolarità&#8221; commesse da amministratori e sindaci delle società per azioni.</p>
<p>Viene, invero, ad evidenza il carattere eccezionale ed urgente, oltre che sostitutivo della volontà assembleare, della potestà attribuita al giudice in una materia nella quale in via ordinaria il potere di revoca può essere esercitato in ogni tempo dall&#8217;assemblea dei condomini (art. 1129, cod. 2°, cod. civ.). E risulta evidente che solo l&#8217;esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela, superiore rispetto a quello dei singoli condomini e dei diritti dell&#8217;amministratore, ad una corretta gestione dell&#8217;amministrazione condominiale, a fronte del pericolo di grave danno derivante da determinate condotte dell&#8217;amministratore, può giustificare un siffatto intervento del giudice, suscettibile di risolvere anzitempo il rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, senza che, peraltro, si renda necessaria la partecipazione al giudizio del condominio o degli altri condomini.</p>
<p>L&#8217;evidenziato carattere trova conferma nelle caratteristiche del procedimento, improntato a rapidità, informalità ed officiosità, potendo, peraltro, il provvedimento essere adottato &#8220;sentito l&#8217;amministratore&#8221; (art. 64, co. 1°, disp. att. cod. civ.); caratteristiche, tutte, che mal si conciliano col carattere contenzioso che la contraria tesi giurisprudenziale vuole assegnare al procedimento ed al provvedimento che lo definisce, in quanto incidente sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore.</p>
<p>Che su tale aspetto il provvedimento del giudice incida, come, del resto, generalmente si verifica nei procedimenti camerali a più parti (plurilaterali), nei quali, tuttavia, l&#8217;intervento giudiziale è pur sempre diretto all&#8217;attività di gestione di interessi, non può meravigliare né può giustificare una non consentita attribuzione ad esso di un&#8217;efficacia decisoria e, quindi, di un&#8217;attitudine al giudicato, poiché, com&#8217;è stato osservato da autorevole dottrina, l&#8217;incidenza su un diritto altrui dell&#8217;esercizio, da parte del giudice camerale, di un potere di gestione non è circostanza che possa considerarsi extra ordinaria, purché al titolare del diritto sia consentito, come nell&#8217;ipotesi in esame è consentito, di chiedere la tutela giurisdizionale piena del diritto inciso.</p>
<p>D&#8217;altro canto, com&#8217;è stato sottolineato dalla stessa dottrina, ed il rilievo risulta ancora più convincente dopo la riforma dell&#8217;art. 111 Cost. in tema di giusto processo, la tutela dei diritti e degli status si realizza solo attraverso processi a cognizione piena, destinati a concludersi con sentenze ovvero con provvedimenti aventi attitudine al giudicato formale e sostanziale, non già con procedimenti in cui le modalità del contraddittorio siano rimesse alla determinazione discrezionale del giudice.</p>
<p>Sotto il profilo sostanziale il carattere decisorio del provvedimento in esame è escluso dal rilievo che, ove anche esso sanzionasse la revoca dell&#8217;amministratore, non ne pregiudicherebbe le ragioni, che, come si accennava, potranno trovare tutela in un ordinario giudizio di cognizione.</p>
<p>Va, al riguardo, ricordato che, a conferma della natura di mandato del rapporto intercorrente tra condomini ed amministratore e, conseguentemente, del carattere fiduciario dell&#8217;incarico, l&#8217;art. 1129, co. 2°, cod. civ., pur fissando in un anno la durata dell&#8217;incarico, consente la revoca in ogni tempo dell&#8217;amministratore da parte dell&#8217;assemblea.</p>
<p>Dovendosi, dunque, escludere un diritto dell&#8217;amministratore alla irrevocabilità dell&#8217;incarico &#8211; diritto, peraltro, escluso in genere per qualsiasi mandatario, salvo che sia stato diversamente pattuito (art. 1723, co. 1°, cod. civ.) &#8211; non può ritenersi che la revoca statuita da giudice camerale incida su un diritto dell&#8217;amministratore alla stabilità dell&#8217;incarico.</p>
<p>Trattandosi, però, di mandato che si presume oneroso, se la revoca interviene prima della scadenza dell&#8217;incarico, l&#8217;amministratore avrà diritto alla tutela risarcitoria, esclusa solo in presenza di una giusta causa a fondamento della revoca (art. 1725, co. 1°, cod. civ.). E deve ritenersi che le tre ipotesi di revoca giudiziale previste dall&#8217;art. 1129, co. 3°, cod. civ. configurino altrettante ipotesi di giusta causa per la risoluzione ante tempus del rapporto.</p>
<p>Spetterà, ovviamente, all&#8217;amministratore revocato anche il soddisfacimento dei crediti, eventualmente insoddisfatti, cui ha diritto ai sensi degli artt. 1719 e 1720 cod. civ.</p>
<p>Pertanto, la tutela che l&#8217;amministratore revocato in virtù del provvedimento camerale potrà conseguire in sede di cognizione ordinaria non potrà essere in forma specifica ma soltanto risarcitoria o per equivalente.</p>
<p>A tal fine, il giudice della cognizione ordinaria potrà valutare l&#8217;esistenza della giusta causa addotta a sostegno dell&#8217;istanza di revoca, senza che ciò significhi riesame del provvedimento camerale. Per vero, la diversità dell&#8217;oggetto e delle finalità del procedimento camerale e di quello ordinario, unitamente all&#8217;evidente diversità delle rispettive causae petendi, così come impedisce di attribuire efficacia vincolante al provvedimento camerale su quello ordinario, del pari non consente di ritenere che il giudizio ordinario si risolva in un sindacato del provvedimento camerale.</p>
<p>Conclusivamente, va esclusa l&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., avverso il decreto pronunciato dalla Corte d&#8217;appello ai sensi del combinato disposto degli artt. 1129, co. 3°, cod. civ. e 64, cpv., disp. att. cod. civ.</p>
<p>Cionondimeno, nel caso in esame il ricorso proposto, avendo ad oggetto esclusivamente la statuizione relativa alle spese processuali, va ritenuto ammissibile.</p>
<p>Come più volte ritenuto da questa Suprema Corte (cfr. sent. n. 15173/2000; n. 2517/2001; n. 6365/2001; n. 1343/20031), la statuizione relativa alla condanna alle spese, inerendo a posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo rispetto a quello in esito al cui esame è stata adottata, ha i connotati della decisione giurisdizionale e l&#8217;attitudine al passaggio in giudicato indipendentemente dalle caratteristiche del provvedimento cui accede.</p>
<p>Risulta, pertanto, irrilevante che la statuizione impugnata nel caso in esame acceda ad un provvedimento avente natura, formale e sostanziale, di volontaria giurisdizione, non ricorribile, in quanto tale, per cassazione, poiché rispetto ad essa vanno ravvisati quella contrapposizione ed i caratteri della decisorietà e definitività richiesti per l&#8217;ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell&#8217;art. 111 Cost.</p>
<p>Nel merito, la statuizione impugnata, in quanto conforme al criterio della soccombenza indicato come normale dall&#8217;art. 91 cod. proc. civ., risulta corretta.</p>
<p>Quanto all&#8217;onere delle spese del giudizio di legittimità, il contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione principale ed i dubbi su quella accessoria, legittimati dal contrasto sulla natura del provvedimento camerale di revoca, giustificano l&#8217;integrale compensazione tra le parti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio tra le parti.</p>
<p>Così deciso in Roma, addì 13 maggio 2004, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili.</p>
<p>DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 OTT. 2004.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 11 gennaio 2012 n. 144</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Antenna Centralizzata]]></category>
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		<description><![CDATA[L'antenna centralizata è unbene comune? Quali sono le maggioranze richieste per la cessazione del servizio connesso e perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; rel. Consigliere -<br />
Dott. CARRATO Aldo &#8211; Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 14400/2005 proposto da:</p>
<p>D.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONTE ROSSO 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato VITALE SALVATORE, che la rappresenta e difende;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONO VIA (OMISSIS) in persona dell&#8217;Amministratore pro tempore Sig. P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 42, presso lo studio dell&#8217;avvocato PAOLETTI ANNA RITA, rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato MONTARSOLO ARMANDO;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 11356/2004 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/04/2004;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2011 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>D.T. agiva in giudizio, innanzi al giudice di pace di Roma, contro il condominio di via (OMISSIS), chiedendone la condanna al ripristino di un&#8217;antenna centralizzata, esistente sin dal 1970.</p>
<p>Resisteva il condominio.</p>
<p>Con sentenza del 12.11.2002 il giudice di pace rigettava la domanda in considerazione del fatto che l&#8217;attrice, approvando la delibera dell&#8217;assemblea condominiale 16.3.2000 che aveva deciso di non installare tale antenna, aveva accettato che il relativo servizio comune non fosse ripristinato.</p>
<p>Il Tribunale di Roma, innanzi al quale la D. aveva impugnato la decisione del giudice di prime cure, con sentenza n. 11356 del 7.4.2004 rigettava l&#8217;appello e regolava la spese in base alla soccombenza.</p>
<p>Per quanto ancora rileva in queste sede di legittimità, il giudice di secondo grado rilevava che l&#8217;assemblea condominiale, conformemente ai propri poteri, provvedendo sull&#8217;ordine del giorno dicente:</p>
<p>&#8220;installazione o eventuale adeguamento antenna centralizzata&#8221; aveva deliberato in senso negativo, con statuizione efficace e vincolante, ai sensi dell&#8217;art. 1137 c.c., nei confronti dei condomini.</p>
<p>Inoltre, il Tribunale riteneva superfluo provvedere sulle eccezioni (di giudicato e di nullità dell&#8217;atto introduttivo del giudizio) sollevate in primo grado dal condominio e non esaminate dal giudice di pace, atteso il rigetto dell&#8217;appello e la conferma della sentenza impugnata.</p>
<p>Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione D. T..</p>
<p>Resiste il condominio con controricorso, alla cui proposizione l&#8217;amministratore non risulta essere stato autorizzato dall&#8217;assemblea condominiale, nonostante l&#8217;apposita concessione da parte di questa Corte di un termine per sanare il difetto di autorizzazione (in ottemperanza all&#8217;indirizzo espresso dalle S.U. con sentenza n. 18331/10).</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo di censura la ricorrente deduce la falsa applicazione dell&#8217;art. 1137 c.c., e la violazione degli artt. 1118, 1120, 1418 e 1421 c.c..</p>
<p>Avendola interpretata come espressiva della volontà di dismettere un servizio comune (come quello di antenna centralizzata), il Tribunale avrebbe dovuto ritenere nulla, e non annullabile, la delibera condominiale 16.3.2000 e dichiarane d&#8217;ufficio, ai sensi dell&#8217;art. 1421 c.c., l&#8217;invalidità anche incidenter tantum.</p>
<p>Richiama al riguardo vari precedenti di questa Corte di legittimità, che ha più volte affermato che i diritti di ciascun condomino sulle parti comuni non possono essere lesi da delibere dell&#8217;assemblea (Cass. n. 5369/97); che sono mille, e come tali impugnabili oltre il termine stabilito dall&#8217;art. 1137 c.c., comma 2, le deliberazioni dell&#8217;assemblea condominiale concernenti innovazioni lesive dei diritti di ciascun condomino su cose o servizi comuni (Cass. n.2288/80); e che è nulla, per illiceità dell&#8217;oggetto, la delibera, approvata a maggioranza, di non eseguire i lavori di manutenzione e di adattamento di un impianto comune, posto che tale rifiuto impedisce l&#8217;uso dell&#8217;impianto comune dei condomini e ne menoma i diritti (Cass. n. 1302/98).</p>
<p>1.1. &#8211; Il motivo è infondato.</p>
<p>In materia di condominio negli edifici, sono (fra le altre cose) comuni, le opere, le installazioni e i manufatti di qualunque genere che servono all&#8217;uso e al godimento comune, come tutte le altre cose che l&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, enumera, con elencazione non tassativa. A quest&#8217;ultima categoria vanno ricondotte le antenne c.d. centralizzate (cioè destinate a servire tutte o almeno più unità immobiliari di proprietà esclusiva), le quali, non di meno, per loro stessa natura non sono fruibili in maniera personale e diretta da ciascun condomino, ma richiedono un&#8217;attività d&#8217;impianto e di gestione comune (comprendente la successiva manutenzione), che è compito dell&#8217;assemblea deliberare istituendo il relativo servizio.</p>
<p>In particolare, questa Corte ha avuto occasione di affermare, in fattispecie analoga (modifica del servizio di autoclave con relativa nuova ubicazione ed estinzione della connessa servitù attiva condominiale per mancanza di utilità), che le attribuzioni dell&#8217;assemblea di condominio riguardano l&#8217;intera gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che avviene in modo dinamico e che non potrebbe essere soddisfatta dal modello della autonomia negoziale, in quanto la volontà contraria di un solo partecipante sarebbe sufficiente ad impedire ogni decisione. Rientra dunque nei poteri dell&#8217;assemblea quello di disciplinare beni e servizi comuni, al fine della migliore e più razionale utilizzazione, anche quando la sistemazione più funzionale del servizio comporta la dismissione o il trasferimento dei beni comuni. L&#8217;assemblea con deliberazione a maggioranza ha quindi il potere di modificare sostituire o eventualmente sopprimere un servizio anche laddove esso sia istituito e disciplinato dal regolamento condominiale se rimane nei limiti della disciplina delle modalità di svolgimento e quindi non incida sui diritti dei singoli condomini (Cass. n. 6915/07).</p>
<p>1.2. &#8211; Traslando tali principi al caso in esame, si osserva che l&#8217;antenna centralizzata per la ricezione di canali televisivi pur essendo cosa comune ai sensi dell&#8217;art. 1117 c.c., n. 3, non costituisce ex se bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l&#8217;interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. La volontà collettiva, regolarmente espressa in assemblea, volta ad escludere siffatto uso, non si pone, pertanto, come contraria al diritto dei singoli condomini sul bene comune, perchè quest&#8217;ultimo è tale finchè assolva, a beneficio di tutti i partecipanti, la sua funzione; e questa, a sua volta, rientra nella signoria dell&#8217;assemblea, la quale come può attuarla istituendo il relativo servizio comune, così può sopprimerla con l&#8217;unico limite di non incidere sulle proprietà esclusive, cioè sulle parti dell&#8217;impianto di proprietà individuale.</p>
<p>Nel caso in esame, non si tratta, pertanto, di impedire il godimento individuale di un bene comune, ma di non dar luogo ad un servizio la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l&#8217;impianto materiale.</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 112 c.p.c., e la falsa applicazione dell&#8217;art. 343 c.p.c., deducendo l&#8217;omessa pronuncia sull&#8217;appello incidentale del condominio, che aveva lamentato, a sua volta, che il giudice di pace non aveva motivato in punto di eccezione di nullità della citazione, per incertezza della domanda, ai sensi dell&#8217;art. 163 c.p.c., n. 3, e art. 164 c.p.c., comma 1.</p>
<p>Parte ricorrente precisa, al riguardo, che l&#8217;attuale suo interesse a rilevare tale vizio della sentenza di secondo grado risiederebbe in ciò, che avendo eccepito in allora l&#8217;inammissibilità dell&#8217;appello incidentale, una pronuncia in tal senso, in una con la reiezione della domanda di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., pure proposta da parte appellata, avrebbe condotto ad una diversa statuizione sulle spese, legittimandone la compensazione.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo è inammissibile perchè supportato soltanto dell&#8217;interesse ad un diverso e più favorevole regolamento delle spese di lite, senza tuttavia che tale capo della decisione d&#8217;appello sia stato direttamente impugnato; ne consegue che non vi è la necessaria corrispondenza tra interesse al (motivo di) ricorso e statuizione aggredita.</p>
<p>3. &#8211; In conclusione, il ricorso va respinto.</p>
<p>4. &#8211; Infine, il controricorso presentato dall&#8217;amministratore del condominio intimato è inammissibile, non essendo stata depositata nell&#8217;apposito termine fissato da questa Corte alcuna delibera condominiale di autorizzazione e ratifica. Pertanto, e in difetto di altra attività difensiva della parte intimata, nulla va disposto sulle spese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 8 novembre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione V, Ordinanza 22 novembre 2011 n. 24645</title>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:31:23 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Possono i condomini erigere opere non murarie a mo' di recinzione dei rispettivi posti auto?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente -<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; Consigliere -<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; rel. est. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>C.R. e G.G., residenti in (OMISSIS), rappresentati e difesi per procura a margine del ricorso dall&#8217;Avvocato Guerrieri Giovanni, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Catania, via Orto Limoni n. 46;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>D.S.R. E L.M.A., rappresentati e difesi per procura in calce al controricorso dall&#8217;Avvocato Raniolo Lino, elettivamente domiciliati presso lo studio dell&#8217;Avvocato Chiara Scognamiglio in Roma, via Giovanni Nicotera n. 64;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti &#8211; ricorrenti incidentali -</p>
<p>avverso la sentenza n. 331 della Corte di appello di Catania, depositata l&#8217;8 aprile 2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2011 dal consigliere relatore dott. Mario Bertuzzi;<br />
udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Il Collegio, letto il ricorso proposto da C.R. e G.G., in qualità di eredi di G.R., per la cassazione della sentenza n. 331 dell&#8217;8 aprile 2010 con cui la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere la condanna di D.S.R. e L.M.A. all&#8217;abbattimento delle opere da essi eseguite all&#8217;interno del condominio di via (OMISSIS), consistenti nella chiusura dello spazio di loro proprietà destinato a parcheggio, avendo il giudice di secondo grado ritenuto che, contrariamente a quanto assunto dagli attori, le opere realizzate dai convenuti non avevano invaso alcuno spazio di proprietà comune e che esse non arrecavano alcun pregiudizio al decoro architettonico dell&#8217;edificio;</p>
<p>letto il controricorso e ricorso incidentale proposto da D.S. R. e L.M.A.;</p>
<p>vista la relazione redatta ai sensi dell&#8217;art. 380 bis c.p.c. dal consigliere delegato dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per l&#8217;infondatezza del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale condizionato, osservando che:</p>
<p>&#8220;il primo motivo del ricorso principale avanzato da C.R. e G.G., denunziando violazione o falsa applicazione degli artt. 160, 170, 291, 324, 325, 330, 331 e 359 c.p.c. e vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità della notificazione dell&#8217;atto di appello delle controparti, atteso che esso era stato notificato all&#8217;unico procuratore degli appellati mediante consegna di una sola copia&#8221;;</p>
<p>&#8220;il motivo appare manifestamente infondato alla luce del principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 29290 del 2008, che ha dichiarato valida ed efficace la notificazione dell&#8217;atto d&#8217;impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia o di un numero inferiore&#8221;;</p>
<p>&#8220;il secondo motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione dell&#8217;art. 1117 c.c., censura il capo della sentenza impugnata che ha escluso che le opere poste in essere dai convenuti avessero invaso uno spazio comune del condominio, assumendo che tale accertamento è viziato in quanto fondato su risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio a loro volta frutto di errore nella valutazione degli atti di provenienza dei condomini, sicchè il giudicante non avrebbe dovuto considerare assolto l&#8217;onere della prova gravante sui convenuti, ai sensi della norma codicistica citata, in ordine alla loro proprietà esclusiva della striscia di terreno occupata, aggiungendo che, a tal fine, avrebbe dovuto essere anche considerato che i condomini, avendo sempre avuto libero accesso ad essa per la manovra dei loro autoveicoli, ne avevano comunque acquistato la proprietà per usucapione&#8221;;</p>
<p>&#8220;la statuizione impugnata appare sul punto congruamente motivata mediante richiamo alle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio, il quale ha accertato che la striscia di terreno in contestazione ricade nell&#8217;area indicata a parcheggio nella planimetria e quindi non occupa spazi condominiali&#8221;;</p>
<p>&#8220;ciò precisato, il motivo appare inammissibile nella misura in cui investe un accertamento di fatto, non censurabile, nel suo contenuto intrinseco, in sede di giudizio di legittimità ovvero prospetta situazioni nuove, quali l&#8217;usucapione, che parimenti non sono proponibili dinanzi a questa Corte ed in quanto non appare sostenuto dal requisito di autosufficienza, che impone al ricorrente per cassazione di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate o erroneamente valutate dal giudice di merito (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004), non riportando il ricorso la trascrizione del testo degli atti di provenienza su cui ritiene di fondare le proprie censure&#8221;;</p>
<p>&#8220;il terzo motivo di ricorso denunzia errata e falsa applicazione dell&#8217;art. 1120 c.c., lamentando che la Corte di appello abbia escluso che le opere contestate recassero pregiudizio al decoro architettonico dell&#8217;edificio, omettendo di considerare che la chiusura dell&#8217;area parcheggio era stata eseguita solo dai condomini convenuti e non era pertanto stata uniforme e adottando una conclusione in contrasto con il principio che il decoro architettonico dell&#8217;edificio è data dall&#8217;insieme delle linee e delle strutture che costituiscono la nota dominante del fabbricato e dall&#8217;edificio nel suo insieme, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico&#8221;;</p>
<p>&#8220;anche questo motivo appare inammissibile nella misura in cui investe un accertamento di fatto, avendo il giudice di merito affermato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d&#8217;ufficio e delle fotografie in atti, che le opere realizzate dai convenuti integrano&#8221; un intervento sobrio e rispettoso delle linee architettoniche dell&#8217;intero edificio, il quale, in ogni caso, non ne modifica la sagoma, facendo applicazione al riguardo di una nozione di decoro architettonico in linea con l&#8217;orientamento di questa Corte, secondo cui esso si identifica con l&#8217;insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante dell&#8217;edificio ed imprimono alle varie parti di esso una sua determinata, armonica fisionomia, con l&#8217;effetto che esso può ritenersi pregiudicato non da qualsiasi innovazione, ma soltanto da quella idonea ad interromperne la fine armonica delle strutture che conferiscono al fabbricato una propria identità (Cass. n. 14455 del 2009; Cass. n. 27551 del 2005), situazione che, nel caso di specie, il giudice di merito ha, con apprezzamento di fatto, escluso&#8221;;</p>
<p>&#8220;il quarto motivo di ricorso, che investe la condanna degli odierni ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio quale conseguenza dell&#8217;errata decisione, va considerato assorbito in ragione del rigetto dei precedenti motivi&#8221;;</p>
<p>&#8220;parimenti va dichiarato assorbito il ricorso incidentale avanzato dai controricorrenti, in quanto condizionato&#8221;;</p>
<p>rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti, che non hanno depositato memoria;</p>
<p>che, preliminarmente, va disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell&#8217;art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza; ritenuto, nel merito, che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall&#8217;esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;</p>
<p>che, pertanto, il ricorso principale va respinto, mentre quello incidentale va dichiarato assorbito;</p>
<p>che, per il principio di soccombenza, le spese di giudizio vanno poste a carico dei ricorrenti in via principale C.R. e G.G..</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna C.R. e G. G. al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2011.</p>
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		<item>
		<title>Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza 09 novembre 2009 n. 23687</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/valore-confessorio-delle-dichiarazioni-contenute-nel-verbale-dellassemblea/</link>
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		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 17:30:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[verbale]]></category>

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		<description><![CDATA[Quale valore confessorio possono rivestire i contenuti di un verbale id assmeblea? Valgono pure per assenti e dissenzienti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente -<br />
Dott. MALZONE Ennio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio &#8211; Consigliere -<br />
Dott. SCHERILLO Giovanna &#8211; Consigliere -<br />
Dott. TROMBETTA Francesca &#8211; rel. Consigliere -</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 19666/2004 proposto da:</p>
<p>B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell&#8217;avvocato MANZI ANDREA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANZI LUIGI, CAPO STEFANO, MESTROVICH PAOLO;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: right;">e contro</p>
<p>COND (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2287/2003 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 10/09/2003;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2009 dal Consigliere Dott. TROMBETTA FRANCESCA;<br />
udito l&#8217;Avvocato Carlo ALBINI, con delega depositata in udienza dell&#8217;Avvocato MANZI Luigi, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Fatto</strong></p>
<p>Con atto di citazione notificato l&#8217;11.3.1999 B. convenne in giudizio davanti al G.d.P. di Mestre il condominio &#8220;(OMISSIS)&#8221;, sito in (OMISSIS), deducendo:</p>
<p>- di essere proprietario di un appartamento con garage facente parte del condominio convenuto;</p>
<p>- che nel garage di sua proprietà esclusiva si erano verificate infiltrazioni d&#8217;acqua causate da una falda freatica nel sottosuolo condominiale, costringendolo ad effettuare urgenti lavori volti ad eliminare il danno e ripristinare il locale;</p>
<p>- che il condominio con Delib. 8.3.88 aveva respinto la richiesta dell&#8217;attore avente ad oggetto il riparto tra tutti i condomini delle spese affrontate dall&#8217;istante pari a L. 783.250 oltre IVA;</p>
<p>- che il Tribunale di Venezia adito in ordine alla impugnazione della suddetta delibera, si era dichiarato incompetente per valore a favore del Pretore che successivamente adito aveva sollevato d&#8217;ufficio la questione della propria competenza per valore, tant&#8217;è che estintosi per mancata riassunzione il precedente giudizio davanti al Tribunale, la difesa attrice rinunciava agli atti del giudizio davanti al Pretore, il cui giudizio veniva, a sua volta, dichiarato estinto.</p>
<p>Chiedeva, pertanto, che il G.d.P. previo accertamento che il danno al garage era stato cagionato da un bene condominiale, condannasse il condominio a rimborsargli, eventualmente dedotta la sua quota condominiale, la spesa sostenuta per il ripristino del locale pari a L. 783.250 oltre IVA, per le perizie svolte pari a L. 1.203.234 per complessive L. 2.127.469 in linea capitale o quella diversa somma che fosse risultata in corso di causa, maggiorata dagli interessi legali.</p>
<p>- Chiedeva, inoltre, se ritenuto necessario, anche la dichiarazione di nullità della delibera assembleare 8.3.1988;</p>
<p>Con sentenza 23.6.2000 il G.d.P., nella contumacia del condominio ed all&#8217;esito della istruttoria documentale, rigettava la domanda attrice ritenendo carente di prove il nesso di causalità tra i danni lamentati e le condizioni dei beni comuni condominiali.</p>
<p>Su impugnazione del B., rimasto contumace il condominio, il Tribunale di Venezia in funzione monocratica respingeva l&#8217;appello &#8211; Afferma il Tribunale che la sentenza impugnata ha dato conto degli esiti non risolutivi della C.T.U. svolta in altro giudizio in ordine alla eziologia dei lamentati danni al garage, specificando che il consulente, essendosi già verificata la rimessione in pristino dei luoghi, non aveva potuto verificare se i danni fossero dovuti all&#8217;aderenza del garage con il corpo principale del fabbricato;</p>
<p>essendosi anche fatta l&#8217;ipotesi che i danni fossero dovuti al maggior peso dell&#8217;edificio principale sulle fondazioni continue, ipotesi da escludere semprechè tali fondazioni fossero state calcolate ed eseguite in modo corretto; che il verbale della assemblea condominiale (OMISSIS), presente in atti in copia priva delle sottoscrizioni del presidente e del segretario, non ha valenza confessoria, in quanto il fatto della provenienza delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica afferente al sottosuolo condominiale NON risulta essere stato dichiarato dal soggetto titolare del potere di disporre dei diritti spettanti al complesso dei condomini in quanto tali, ossia dall&#8217;amministratore legale rappresentante, per cui non sussistono i presupposti di cui all&#8217;art. 2731 c.c., fermo restando che la delibera non risulta essere stata adottata all&#8217;unanimità.</p>
<p>Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il B..</p>
<p>Nessuna attività difensiva ha svolto la controparte.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Diritto</strong></p>
<p>Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:</p>
<p>1) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 1130 e 1131 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale, nell&#8217;affermare che il fatto della provenienza delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica afferente al sottosuolo condominiale NON risultava essere stato dichiarato dal soggetto titolare del potere di disporre dei diritti spettanti al complesso dei condomini in quanto tale, ossia dall&#8217;amministratore legale rappresentante;</p>
<p>ERRONEAMENTE negato valore confessorio alle dichiarazioni contenute nel verbale assembleare dell&#8217;8.3.1988 relative al riconoscimento della derivazione delle infiltrazioni, nel garage di proprietà del B., da una falda freatica sita nel sottosuolo sottostante l&#8217;area di sedime condominiale, NONOSTANTE:</p>
<p>A) il potere di rappresentanza dell&#8217;amministratore è limitato e circoscritto alle attribuzioni ad esso riconosciute dall&#8217;art. 1130 c.c., ed al di fuori di esse dai maggiori poteri loro conferitigli dal regolamento condominiale o dall&#8217;assemblea;</p>
<p>B) il conferimento della rappresentanza all&#8217;amministratore NON faceva venir meno il potere di disporre dei diritti di cui sono i titolari, il complesso dei condomini, nè condizioni la validità l&#8217;efficacia della volontà dei condomini manifestata nell&#8217;assemblea al riconoscimento formale da parte dell&#8217;amministratore, C) la decisione dell&#8217;assemblea dell&#8217;8.3.88 di porre le spese, per il ripristino dei danni derivati dalle infiltrazioni al garage del B., a carico del medesimo anzichè del condominio sia stata presa sulla base dell&#8217;uso più intenso ovvero esclusivo esercitato dal B. sul bene comune e non perchè fosse contestato che il danno derivasse da una struttura condominiale, fatto pacifico;</p>
<p>2) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 116 c.p.c, 2731 e 2735 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale, pur provenendo il riconoscimento, della derivazione delle infiltrazioni d&#8217;acqua dalla falda freatica sita nel sottosuolo condominiale, operato dall&#8217;assemblea condominiale, da soggetti capaci di disporre del relativo diritto, ERRONEAMENTE negato l&#8217;efficacia vincolante della prova legale alla confessione stragiudiziale fatta alla parte;</p>
<p>3) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione alla applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., e art. 1136 c.c..</p>
<p>- per avere il Tribunale ERRONEAMENTE rilevato d&#8217;ufficio (senza che controparte avesse sollevato contestazioni nè sulla regolarità formale, nè sulla corrispondenza fra quanto riportato nel verbale e la volontà manifestata dall&#8217;assemblea) la MANCANZA delle sottoscrizioni del Presidente e del segretario nel verbale assembleare, nonchè la MANCATA adozione della delibera all&#8217;UNANIMITA&#8217;, nonostante: 1) le eventuali irregolarità formali del verbale non determinino l&#8217;invalidità della delibera; 2) la assembleare si formi con la maggioranza dei consensi.</p>
<p>4) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1117, 1123 e 1135 c.c.:</p>
<p>- per avere il Tribunale ERRONEAMENTE omesso di pronunciarsi sulla domanda di nullità della delibera assembleare 8.3.88 denunciata per avere l&#8217;assemblea, nel disporre lo storno della spesa relativa alla eliminazione dei danni derivati dalle infiltrazioni nel garage di proprietà esclusiva, dalla voce &#8220;spese generali&#8221; alla voce &#8220;spese individuali&#8221;, deliberato su un oggetto estraneo alle proprie competenze (esercitabili solo in relazione alle cose comuni), invadendo la sfera di proprietà esclusiva del singolo condomino, disponendo del risarcimento di un danno cagionato ad una proprietà esclusiva da un bene condominiale, nullità da far valere in ogni tempo e sulla cui domanda, pur proposta in via subordinata, il Giudice aveva il dovere di pronunciarsi, dovere non rispettato;</p>
<p>5) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all&#8217;applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.:</p>
<p>- per avere il Tribunale ritenuto NON provato il nesso eziologico in ordine alla derivazione delle infiltrazioni d&#8217;acqua nel garage di proprietà del B., dalla falda freatica del sottosuolo condominiale, NONOSTANTE tale circostanza fosse un dato pacifico, ammessa dallo stesso condominio, non contestata da controparte, non sottoposta all&#8217;accertamento del Giudice in nessuno dei gradi di merito, ed in quanto fatto pacifico, NON necessitante di alcuna prova; risolvendosi, quindi, la pronuncia del Giudice in esorbitanza dai limiti della domanda introduttiva;</p>
<p>6) l&#8217;omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell&#8217;art. 360 c.p.c., n. 5. &#8211; per non avere il Tribunale fornito ragioni sufficienti ed adeguate sul piano logico e delle massime di esperienza, circa la negata derivazione del danno da una parte comune, e l&#8217;omessa pronuncia in ordine alla nullità della delibera assembleare.</p>
<p>Il ricorso non è fondato.</p>
<p>Quanto al primo motivo, premesso che, nella specie, non è rilevante la questione se l&#8217;amministratore fosse o meno legittimato a rilasciare una dichiarazione confessoria, perchè di fatto, una sua dichiarazione non vi è stata; ciò che, invece, rileva in ordine alla negata valenza confessoria del verbale dell&#8217;assemblea 8.3.&#8217;88, contenente, come si evince dalla sentenza impugnata, l&#8217;attestazione della provenienza delle infiltrazioni nel garage B. dalla falda freatica afferente il sottosuolo condominiale, è stabilire se i condomini partecipanti alla suddetta assemblea che avrebbero dato come sussistente il nesso di causalità fra il bene condominiale e le infiltrazioni, avevano il potere di attribuire anche ai non partecipanti all&#8217;assemblea ed ai dissenzienti la valutazione di certezza di quel dato di fatto (il nesso di causalità) da essi ritenuto tale. La sentenza impugnata si limita a rilevare la mancata unanimità sul punto, riferendola all&#8217;adozione della delibera che, peraltro, ponendo la spesa per il ripristino dei danni al garage del B. a carico dello stesso disponeva in contrasto con il dato di fatto (nesso eziologico) che sarebbe stato dato per certo nel verbale ed in base al quale il ripristino dei suddetti danni si sarebbe dovuto porre a carico di tutti i condomini pro quota.</p>
<p>Ritiene questo collegio che l&#8217;attestazione della sussistenza del nesso eziologico di cui al verbale assembleare, rientrante nell&#8217;ambito delle dichiarazioni di scienza non possa avere l&#8217;efficacia di una confessione stragiudiziale attribuibile a tutti i condomini (presenti all&#8217;assemblea, assenti e dissenzienti) in quanto comportando essa l&#8217;obbligo di tutti i condomini di risarcire pro quota i danni provocati al garage B. e, quindi, l&#8217;imposizione di un peso a carico di tutti, è necessario che essa sia condivisa da tutti i condomini, non rientrando nei poteri dell&#8217;assemblea quello di imporre oneri al di là delle specifiche previsioni di legge.</p>
<p>I Presenti all&#8217;assemblea 8.3.&#8217;88 consenzienti non avevano, pertanto, la capacità di confessare anche per gli assenti e dissenzienti non potendo porre a loro carico oneri non condivisi.</p>
<p>Ne consegue il rigetto dei primi due motivi di ricorso.</p>
<p>Infondato è, anche, il terzo motivo di ricorso in quanto un verbale di assemblea condominiale privo della sottoscrizione del Presidente e del segretario, è inesistente come documento e ciò ben può essere rilevato d&#8217;ufficio dal Giudice.</p>
<p>Sul punto va, altresì, precisato che il Tribunale usa ad abundantiam tale argomento, basandosi la ratio della decisione sulla negata valenza confessoria del documento e, quindi, sull&#8217;assenza di prova del nesso eziologico, come dalle conclusioni della C.T.U. richiamata, prova, necessaria perchè i condomini siano ritenuti responsabili ex art. 2051 c.c. e tenuti pro quota a risarcire il danno subito dal condominio B..</p>
<p>Ne consegue la validità della delibera che ha posto a carico del B. le spese per il ripristino del suo garage non essendo risultata accertata la derivazione dei danni da un bene condominiale.</p>
<p>Vanno, pertanto, respinti i motivi quarto e quinto del ricorso.</p>
<p>Inammissibile è, infine, il sesto motivo, ripetitivo, in parte, dei precedenti e del tutto generico.</p>
<p>Il ricorso va, perciò, respinto e la sentenza impugnata confermata sia pure con la diversa motivazione di cui sopra.</p>
<p>Nessuna pronuncia sulle spese è dovuta non avendo il condominio svolto attività difensiva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso.</p>
<p>Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.</p>
<p>Depositato in Cancelleria il 9 novembre 2009.</p>
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		<title>Thermo 2000</title>
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		<pubDate>Sat, 05 Oct 2013 16:18:58 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[Convenzioni]]></category>
		<category><![CDATA[termoidraulica]]></category>

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		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Thermo 2000 mette la propria professionalità a disposizione di AAmCo e Federproprietà Abruzzo: solo per gli Amministratori A.Am.Co. i condomini ed i proprietari edili iscriti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/10/thermo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-7310" alt="thermo" src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/10/thermo.jpg" width="400" height="251" /></a><br />
<span id="more-7309"></span><br />
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<p>Thermo 2000 mette la propria professionalità a disposizione di AAmCo e Federproprietà Abruzzo: solo per gli Amministratori A.Am.Co. i condomini ed i proprietari edili iscriti a Federproprietà Abruzzo 10% di sconto sui lavori preventivati.<br />
Thermo 2000, ditta operante da oltre 15 anni in Abruzzo, si occupa di impianti idrici, termici, sanitari, gas e riscaldamento.</p>
<p>Per maggiori informazioni si può contattare il numero 338.88.74.442 o rivolgersi presso la sede alla via Martiri Pennesi 1, Montesilvano (PE)</p>
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		<title>Chiese fuori le mura</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 13:41:14 +0000</pubDate>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" style="border-bottom: 2px solid #eee; border-top: 0px;" scrolling="no" src="http://docplayer.it/docview/27/11358149/" width="728" height="1040" allowfullscreen></iframe><br />
<!--<iframe src="http://www.circoloschermaflaiano.it/Pdf_Flaianoweb/SCHERMA%20E%20TURISMO.pdf" height="700" width="100%" scrolling="auto" align="top"></iframe>&#8211;>
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		<title>Zenobio</title>
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		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:39:52 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[artisti]]></category>
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		<description><![CDATA[&#8220;Nelle mie ultime ricerche non compaiono elementi figurali riconoscibili. Assemblo, in tessiture diversificate, frammenti scabri, lisci, scheggiati, di quella bellezza, che l&#8217;esperienza di quaranta anni di quotidiana frequentazione mi ha [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6240"></span><br />
&#8220;Nelle mie ultime ricerche non compaiono elementi figurali riconoscibili.<br />
Assemblo, in tessiture diversificate, frammenti scabri, lisci, scheggiati, di quella bellezza, che l&#8217;esperienza di quaranta anni di quotidiana frequentazione mi ha fatto acquisire e che considero fondamentali per future fioriture.<br />
Esprimere il mosaico nella scultura è la prima intenzione del proggettista-mosaicista.</p>
<p>Questa espressione artistica, fatta con pietre, marmi,graniti, paste vetrose e tanti materiali prodotti dalle nuove tecnologie, diventa portatrice di luce e colori nell&#8217;impiego scultoreo.</p>
<p>All&#8217;antica, mi piace l&#8217;idea di reintrodurre luce e colore nella scultura&#8221;</p>
<p>Nato ad Atri (TE) il 28 maggio 1941, diplomato presso il Liceo Artistico di Pescara, vive e risiede a Roseto degli Abruzzi, ove lavora nel proprio studio realizzando dal 1970 grandi opere in mosaico. Diplomato presso il Liceo Artistico di Pescara, vive e risiede a Roseto degli Abruzzi, ove lavora nel proprio studio realizzando dal 1970 grandi opere in mosaico. È l&#8217;autore del maggior impianto musivo d&#8217;Abruzzo sito all&#8217;interno della Chiesa del Sacro Cuore di Roseto; la sua opera ha diffusione in ambito internazionale, ed è vincitore di numerosi premi, ultimo il Premio Pasquale Celommi.</p>
<p>PRODUZIONE: 1973 Mosaico abside Chiesa Redentoristi, Francavilla (CH) &#8211; mq 80. 1974 Mosaico Chiesa Tricalle, Chieti &#8211; mq 20. 1974/75 Mosaici parietali esterni Chiesa S. Francesco, Pietrelcina (BN) &#8211; mq 30. 1975 Mosaico parietale esterno Chiesa S. Francesco, S. Benedetto del Tronto (AP) &#8211; mq 30. 1976 Mosaico parietale esterno Chiesa S. Benedetto, Piazzano di Atessa &#8211; mq 50. Vince il concorso nazionale per un&#8221;opera in mosaico nella nuova scuola media F. Romani di Roseto &#8211; mq 21977 Mosaico Chiesa Madonna della Cartiera, Foggia &#8211; mq 70. 1978 Mosaico parietale esterno Chiesa S. Giuseppe, Vieste (FG) &#8211; mq 50. Dal 1979 al 1982 realizza personali di grafica, pittura e mosaico ad Atri, Roseto e Silvi. In questo periodo esegue mosaici su cartoni di noti maestri contemporanei, quali padre Giovanni Lerario, Vicentino Michetti, Antonio Del Vecchio, Giuseppe Zaccheria. 1986 Mosaico Chiesa Madonna dello Splendore, Giulianova &#8211; mq 40. Vince il concorso per Paliotto d&#8221;altare, cero e leggio in marmo e intarsi in mosaico Duomo di Cerreto Sannito (BN). Collabora con la società Di Nisio arredamenti nella realizzazione di opere musive per negozi e civili abitazioni. Dal 1987 al 1993 è impegnato alla realizzazione della più grande stesura in mosaico esistente in Abruzzo nella Chiesa del Sacro Cuore di Roseto &#8211; mq 650. 1994 Mosaico abside Chiesa S. Francesco, Pineto (TE) &#8211; mq 70. Dal 1994 al 1996 si trova ad eseguire mosaici di piccole dimensioni per enti pubblici e privati, arco musivo per la nuova isola pedonale di Alba Adriatica, Chiesa Mater Domini Chieti, mosaici parietali e pavimentali in due importanti ristoranti, Caruso di Chieti Scalo e Da Rosanna di Roseto, numerose cappelle gentilizie. 1995 Monastero di Offida &#8211; 4 emblemi in mosaico pavimentale. Dal 1995 al 1999 lavora nella Chiesa di S. Berardo a Teramo, ove realizza un grande ciclo musivo che comprende abside emisferico, diametro 8,60 m, fronte abside, pareti laterali e vetrate a mosaico per una stesura totale di circa mq 450. Numerose riviste specializzate si sono occupate della sua opera, ultime in ordine di tempo: Rivista Abruzzese &#8211; Rassegna trimestrale di cultura: la città cristiana nei mosaici di luce di Bruno Zenobio di Aristide Vecchioni; Il Tempo, 2002: il grande mosaico del Sacro Cuore di Roseto di William Di Marco. 1997 quattro formelle per l&#8221;ingresso del Campo Santo di Atri. 1998 quattro grandi vetrate a mosaico Chiesa S. Lucia di Roseto &#8211; mq 250. 2000 partecipa al settimo Congresso Ass. Internazionale Mosaicisti Contemporanei a Ravenna ed espone una scultura in mosaico nella collettiva del Chiostro francescano di Ravenna. 2001 riceve dai Padri Oblati del Santuario della Madonna di Fatima di Roma l&#8221;incarico per realizzare Cristo in croce in mosaico, da collocare nella piazza antistante la chiesa. Dal 2002 al 2005 esegue cappelle private e mosaici in arredi civili. 2005 Mosaico abside Chiesa della Madonna di Guazzano, Campli (TE). Armonia srl Giulianova, Tabernacolo in foglia oro e mosaico nella cappella del Dicastero per il culto divino card. Francis Arinze (Città del Vaticano). 2006 Formelle in mosaico per il nuovo lungomare di Roseto. Presentazione del libro di Daniele Astrologo Il mosaico di Bruno Zenobio verifica di una utopia. Mostra Antologica Museo d&#8221;Arte Moderna V. Colonna Pescara. Mostra Antologica Auditorium Agostiniano Atri. 2007 Mostra Antologica Villa Comunale Roseto degli Abruzzi. Dicembre 2008 Mosaico abside Parrocchia B.V. Maria della Visitazione Pescara &#8211; mq 100. 2008 Mostra Antologica Ripattoni (TE) Palazzo Saliceti.</p>
<p>RECENSIONI: Dicembre 2006 Bario Fra cielo e terra: l&#8221;arte diBruno Zenobio &#8211; agosto 2006 Il Messaggero Una giornata dedicata al mosaico 2006 Il Tempo Museo Colonna Pescara Il mosaico nel tempo &#8211; agosto 2006 Il Centro Il fascino dei mosaici Pescara Ottobre 2006 Piccola città Bruno Zenobio e il suo mosaico di Maria Pia Di Nicola &#8211; giugno 2007 EIDOS Diario Rosetano Settembre 2007 EIDOS Un volume di pregio per l&#8221;arte musiva di Bruno Zenobio &#8211; marzo 2007 Gd&#8221;A Il giornale dell&#8221;arredamento Il mosaico di Bruno Zenobio Settembre 2007 Abruzzo nel mondo Le opere di Bruno Zenobio al Museo Colonna di Pescara di Aleardo Rubini Ottobre 2008 EIDOS La coclea di Archimede &#8211; dalle fornaci di Diodoro alla bottega del mosaico di Bruno Zenobio.</p>
<p>Per ulteriori informazioni rimandiamo alla <a href="https://www.facebook.com/bruno.zenobio.1">sua pagina di Facebook</a>.</p>
<p>Mosaici di Bruno Zenobio Artista abruzzese<br />
<ul class="photo_gallery"><li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Totem-ROsso.jpg " title="TOtem rosso"  alt="TOtem rosso"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Totem-ROsso.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-7.jpg " title="Mix 7"  alt="Mix 7"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-7.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-6.jpg " title="Mix 6"  alt="Mix 6"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-6.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-5.jpg " title="Mix 5"  alt="Mix 5"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-5.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-4-bis.jpg " title="Mix 4 bis"  alt="Mix 4 bis"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-4-bis.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-3.jpg " title="Mix 3"  alt="Mix 3"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-3.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-2.jpg " title="Mix 2"  alt="Mix 2"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-2.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-1.jpg " title="Mix 1"  alt="Mix 1"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/mix-1.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/L-eremo-del-faraone-br.jpg " title="Faraone"  alt="Faraone"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/L-eremo-del-faraone-br.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Donna.jpg " title="Donna"  alt="Donna"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Donna.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Cristo-Risorto-particolare.jpg " title="Cristo risorto"  alt="Cristo risorto"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Cristo-Risorto-particolare.jpg"  /></a></li>
<li><a class="imgeffect plus" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Carnevale-a-Venezia.jpg " title="Carnevale a Venezia"  alt="Carnevale a Venezia"  rel="dp_lightbox[gallery]" class="imgeffect plus"><img style="width:145px; height: 100px " src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/Carnevale-a-Venezia.jpg"  /></a></li>
</ul><div style="clear:both"></div></p>
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		<title>Arch. Ascenzio Faiazza</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:54:31 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[     ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6104"></span></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-6105" src="http://www.federproprietaabruzzo.it/wp-content/uploads/2013/06/faiazza-biglietto.jpg" alt="2biglietto-da-visita-arch.-ascenzio-faiazza" width="400" height="258" /></p>
<div id="arch" style="margin-left: 320px; padding-left: 120px;">
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Progettazione architettonica</li>
<li>APE &#8211; Attestazioni di Prestazione Energetica (ex Certificazione)</li>
<li>impianti fotovoltaici</li>
<li>Impianti termico-solari</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mobile-3476445602-3299499171</p>
<p>Via B. Croce n°228 &#8211; 65126 Pescara</p>
<p>tel./fax :085 2402029</p>
<p>E-Mail: ascenziof@yahoo.it</p>
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