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	<title>Federproprietà Abruzzo &#187; Carlo Troiani</title>
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		<title>Il Sindaco puo&#8217; intervenire nei condominii  degradati</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Sindaco può far nominare un Amministratore Giudiziario con pieni poteri in caso il Condominio non decida per la messa in sicurezza dell'edificio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Legislatore, con la legge n.55 del 14 Giugno 2019 (Conversione in legge con modifiche del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 recante disposizioni urgenti per il settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) ha previsto che qualora il Sindaco indichi un edificio condominiale come degradato con apposita ordinanza, e che questo non sia dotato di una maggioranza tale da permettere l&#8217;esecuzione delle opere di messa in sicurezza, lo stesso Sindaco possa far nominare un Amministratore Giudiziario, dotato dei pieni poteri per prendere le decisioni indifferibili al posto dell&#8217;Assemblea.</p>
<p><a title="legge14 giugno 2019 n. 55, estratto" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/legge14-giugno-2019-n-55-estratto/">Qui</a> l&#8217;estratto di legge.</p>
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		<title>legge14 giugno 2019 n. 55, estratto</title>
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		<pubDate>Wed, 26 Jun 2019 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[legislazione nazionale]]></category>
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		<category><![CDATA[sindaco]]></category>

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		<description><![CDATA[LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">LEGGE 14 giugno 2019, n. 55</h1>
<h3 class="consultazione" style="border: none;">Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l&#8217;accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (19G00062) <span class="riferimento"> <span class="link_gazzetta"> <a style="color: #4a970b; text-decoration: none;" href="http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/06/17/140/sg/pdf" target="_blank">(GU Serie Generale n.140 del 17-06-2019)</a> </span> </span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;</p>
<p>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:</p>
<p style="text-align: center;">[OMISSIS]</p>
<p style="text-align: right;">Allegat</p>
<p>MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 APRILE 2019, N. 32</p>
<p style="text-align: center;">[...]</p>
<p>Nel capo I, dopo l&#8217;articolo 5 sono aggiunti i seguenti:</p>
<p style="text-align: center;">[...]</p>
<p>Art. 5-sexies (Disposizioni urgenti per gli edifici condominiali degradati o ubicati in aree degradate).-</p>
<p>1. Negli edifici condominiali dichiarati degradati dal comune nel cui territorio sono ubicati gli edifici medesimi, quando ricorrono le condizioni di cui all&#8217;articolo 1105, quarto comma, del codice civile, la nomina di un amministratore giudiziario puo&#8217; essere richiesta anche dal sindaco del comune ove l&#8217;immobile e&#8217; ubicato. L&#8217;amministratore giudiziario assume le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell&#8217;assemblea.</p>
<p>2. Le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali di cui al comma 1 sono effettuate dal sindaco del comune con ordinanza ai sensi dell&#8217;articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull&#8217;ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle citta&#8217; di cui al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48. 3. Dall&#8217;attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Il rinnovo biennale alla fine del primo triennio del contratto di locazione concordato non è scontato!</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Jun 2019 10:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Aquila]]></category>
		<category><![CDATA[biennale]]></category>
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		<category><![CDATA[legge 431]]></category>
		<category><![CDATA[legge 431 del 1998]]></category>
		<category><![CDATA[licenza di sfratto per finita locazione]]></category>
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		<category><![CDATA[triennale]]></category>

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		<description><![CDATA[Vi è sempre un tacito rinnovo dei contratti di locazione cosiddetti concordati alla scadenza del primo triennio?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi è sempre un tacito rinnovo dei contratti di locazione cosiddetti concordati alla scadenza del primo triennio?<br />
La Cassazione con  la sentenza n.<a title="Cassazione  16279 del 2016" href="http://www.federproprietaabruzzo.it/cassazione-16279-del-2016-il-rinnovo-biennale-alla-fine-del-primo-triennio-del-contratto-di-locazione-cd-concordato-non-e-scontato/">16279 del 2016</a> ha formulato il seguente principio di diritto: &#8220;il secondo inciso della L. n. 431 del 1998, art. 2, comma 5, deve interpretarsi nel senso che la locazione si intende prorogata di un biennio alla scadenza del triennio di durata previsto dalla legge, sempre che il locatore non abbia in relazione ad essa dato la prevista disdetta motivata, soltanto qualora il conduttore abbia anteriormente manifestato l’intenzione di rimanere nell’immobile e, quindi, se egli abbia proposto la conclusione di un rinnovo ed essa sia stata rifiutata dal locatore oppure se una simile proposta l’abbia fatta il locatore al conduttore sempre anteriormente e questi l’abbia rifiutata (ritenendola non conveniente). In mancanza di una di tali eventualità, cioè sostanzialmente se non sia intervenuta una trattativa per il rinnovo non perfezionatasi, la locazione si deve, invece, intendere automaticamente cessata alla scadenza del triennio senza necessità di disdetta da parte dello stesso conduttore, trovando applicazione la disciplina dell’art. 1596 c.c., comma 1.<br />
Naturalmente, qualora si sia verificato l’operare della fattispecie dell’art. 1596 c.c. ne deriverà anche l’eventuale operare dell’art. 1597 c.c., commi 1 e 2 e correlativamente dell’art. 1574 c.c., nn. 1 e 2.<br />
Resta da rilevare che la manifestazione della volontà di procedere al rinnovo ad iniziativa di una delle parti e l’esito negativo della trattativa rimangono disancorate da una indicazioni di termini.<br />
E’ palese, tuttavia, che, dovendo la mancanza di una trattativa poi sfociata nella conclusione del rinnovo dare certezza alla situazione contrattuale nel senso del non verificarsi della sua scadenza al decorso del triennio e quindi della proroga biennale, si deve ritenere pensare (naturalmente nel silenzio dell’autonomia negoziale sulla questione) che l’iniziativa della proposta del rinnovo contrattuale si debba collocare necessariamente prima della scadenza del triennio.&#8221;</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Decreto del Ministero della Giustizia 13 Agosto 2014, n. 140</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/decreto-del-ministero-della-giustizia-13-agosto-2014-n-140/</link>
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		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione nazionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il decreto ministeriale che, ex l. 9/2014 disciplina i criteri e le modalità di formazione ed aggiornamento per gli amministratori condominiali]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita&#8217; per la formazione degli amministratori di condominio nonche&#8217; dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.</b><br />
(G.U. n. 222 del 24-9-2014)</p>
<p style="text-align: center;"><strong>IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA</strong></p>
<p>Vista la legge 11 dicembre 2012, n. 220;<br />
Visto l&#8217;articolo 71-bis delle disposizioni per l&#8217;attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, per come modificato dall&#8217;articolo 25 della legge 11 dicembre 2012, n. 220, recante &#8220;Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici&#8221;;<br />
Visto l&#8217;articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9;<br />
Visto l&#8217;articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell&#8217;adunanza del 22 maggio 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 giugno 2014;</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Adotta</strong></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>il seguente regolamento:</strong></span></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 1. Oggetto e definizion<b>i</b></b></p>
<p style="text-align: left;">1. Il presente decreto disciplina:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) i criteri, le modalita&#8217; e i contenuti dei corsi di formazione e di aggiornamento obbligatori per gli amministratori condominiali;</p>
<p>b) i requisiti del formatore e del responsabile scientifico.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 2. Finalita&#8217; della formazione e dell&#8217;aggiornamento</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Le attivita&#8217; di formazione ed aggiornamento devono perseguire i seguenti obiettivi:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) migliorare e perfezionare la competenza tecnica, scientifica e giuridica in materia di amministrazione condominiale e di sicurezza degli edifici;</p>
<p>b) promuovere il piu&#8217; possibile l&#8217;aggiornamento delle competenze appena indicate in ragione dell&#8217;evoluzione normativa, giurisprudenziale, scientifica e dell&#8217;innovazione tecnologica;</p>
<p>c) accrescere lo studio e l&#8217;approfondimento individuale quali presupposti per un esercizio professionale di qualita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 3. Requisiti dei formatori</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. I formatori devono provare al responsabile scientifico, con apposita documentazione, il possesso dei seguenti requisiti di onorabilita&#8217; e professionalità:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) il godimento dei diritti civili;</p>
<p>b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l&#8217;amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni;</p>
<p>c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) di non essere interdetti o inabilitati;</p>
<p>e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita&#8217;, istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita&#8217; di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell&#8217;articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia&#8217; svolto attivita&#8217; di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 4. Responsabile scientifico</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. La funzione di responsabile scientifico puo&#8217; essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell&#8217;area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita&#8217; e professionalita&#8217; di cui all&#8217;articolo 3 del presente regolamento.</p>
<p>2. Il responsabile scientifico verifica il possesso dei requisiti di onorabilita&#8217; e professionalita&#8217; dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti di cui al successivo articolo 5, comma 3, del presente regolamento, le modalita&#8217; di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica. Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Art. 5. Svolgimento e contenuti dell&#8217;attivita&#8217; di formazione e di aggiornamento</strong></p>
<p style="text-align: left;">1. Il corso di formazione iniziale si svolge secondo un programma didattico predisposto dal responsabile scientifico in base a quanto specificato al comma 3 del presente articolo. Il corso di formazione iniziale ha una durata di almeno 72 ore e si articola, nella misura di un terzo della sua durata effettiva, secondo moduli che prevedono esercitazioni pratiche.</p>
<p>2. Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all&#8217;evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.</p>
<p>3. I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell&#8217;amministratore, quali:</p>
<p style="margin-left: 40px;">a) l&#8217;amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell&#8217;amministratore;</p>
<p>b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticita&#8217; e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi;</p>
<p>c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali;</p>
<p>d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprieta&#8217; edilizia;</p>
<p>e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l&#8217;esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche;</p>
<p>f) i contratti, in particolare quello d&#8217;appalto ed il contratto di lavoro subordinato;</p>
<p>g) le tecniche di risoluzione dei conflitti;</p>
<p>h) l&#8217;utilizzo degli strumenti informatici;</p>
<p>i) la contabilita&#8217;.</p>
<p>4. L&#8217;inizio di ciascun corso, le modalita&#8217; di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all&#8217;indirizzo di posta elettronica che verra&#8217; tempestivamente indicato sul sito del Ministero della giustizia.</p>
<p>5. Il corso di formazione e di aggiornamento puo&#8217; essere svolto anche in via telematica, salvo l&#8217;esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.</p>
<p>Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>
<p>Roma, 13 agosto 2014.</p>
<p style="text-align: right;">Il Ministro: Orlando</p>
<p>Visto, il Guardasigilli: Orlando.<br />
Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2014.<br />
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne &#8211; prev. n. 2489.</p>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 2 maggio 2013, n. 10238</title>
		<link>http://www.federproprietaabruzzo.it/corte-di-cassazione-sezione-2-civile-sentenza-2-maggio-2013-n-10238/</link>
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		<pubDate>Mon, 09 Jun 2014 11:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[634]]></category>
		<category><![CDATA[atti]]></category>
		<category><![CDATA[codice civile]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[costituzione di servitù]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[fondo dominante]]></category>
		<category><![CDATA[ricognizione]]></category>
		<category><![CDATA[servitù]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito dell'abrogazione dell'art. 634 del codice civile, come si costituisce una servitù?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. PROTO Cesare A. &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 10892-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 859/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di TORINO, depositata il 24/05/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con citazione 23.3.1998 (OMISSIS) e (OMISSIS), premesso di essere proprietari di un immobile f. 43 mapp. 669 in (OMISSIS), godente di servitu&#8217; di passaggio sulla scala sita nell&#8217;adiacente fabbricato del (OMISSIS), f. 43 mapp. 540, chiedevano dichiararsi l&#8217;esistenza di detta servitu&#8217;, avendo il convenuto chiuso con un cancelletto l&#8217;ingresso alla scala e lamentavano lavori di ristrutturazione a distanza non legale.</p>
<p>Il contenuto contestava e svolgeva riconvenzionale per opere realizzate ex adverso e per il pagamento della quota di partecipazione alle spese di sistemazione dell&#8217;accesso carraio e del cancello.</p>
<p>Con sentenza 1.6.2002 il Tribunale di Vercelli dichiarava l&#8217;esistenza della servitu&#8217;, condannando il (OMISSIS) a rimuovere il cancello, ad arretrare il porticato e rigettava la riconvenzionale, decisione appellata dal (OMISSIS), ma confermata dalla Corte di appello di Torino, con sentenza 859 del 24.5.2006, che richiamava i documenti e le prove testimoniali sull&#8217;esistenza del passaggio, la ctu sul mancato rispetto delle distanze legali per il porticato, deduceva la novita&#8217; della domanda di accertamento di comunione del cortile, la mancata prova del consenso a partecipare alle spese del cancello. Ricorre (OMISSIS) con quattro motivi, e relativi quesiti, non resistono le controparti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunziano violazione degli articoli 1079, 2697, 1058 e 1350 c.c., articolo 112 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 3, vizi di motivazione sulla asserita servitu&#8217; di passaggio col quesito se debba essere prodotto il titolo.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano violazione degli articoli 1988, 2730 e 2733 c.c. e vizi di motivazione col quesito sul valore confessorio di una dichiarazione e sulla specialita&#8217; della norma dell&#8217;articolo 1988 c.c..</p>
<p>Col terzo motivo si lamentano violazione dell&#8217;articolo 873 c.c. e vizi di motivazione sulle distanze legali, col quesito se nel caso di fondi separati da un fondo edificato di proprieta&#8217; comune o appartenente a terzi debbano essere rispettate le distanze ex articolo 873 c.c..</p>
<p>Col quarto motivo si lamentano gli stessi vizi col quesito se si debba tenere conto delle sporgenze.</p>
<p>La prima censura merita accoglimento.</p>
<p>Non avendo gli attori dedotto un acquisto a titolo originario (usucapione o destinazione del padre di famiglia) non bastavano la situazione di fatto e le testimonianze a provare la sussistenza del diritto reale.</p>
<p>Trattavasi di azione ex articolo 1079 c.c., confessoria servitutis, e sarebbe stato necessario un titolo derivativo ad substantiam proveniente dal proprietario del fondo preteso servente o da suo dante causa, mentre quello invocato era relativo all&#8217;acquisto dell&#8217;immobile stipulato con un venditore diverso dal (OMISSIS) o da suoi danti causa.</p>
<p>Poiche&#8217; i modi di costituzione delle servitu&#8217; prediali sono tipici, il riconoscimento da parte di un proprietario di un fondo della fondatezza dell&#8217;altrui pretesa circa la sussistenza di una servitu&#8217; mai costituita e&#8217; irrilevante ove non si concreti in un negozio idoneo a far sorgere per volonta&#8217; degli interessati la servitu&#8217; stessa.</p>
<p>Del pari la pretesa confessione circa l&#8217;esistenza della servitu&#8217; e&#8217; inidonea alla costituzione (Cass. 25.11.1992 n. 12551).</p>
<p>L&#8217;atto ricognitivo unilaterale di servitu&#8217;, previsto con efficacia costitutiva dall&#8217;articolo 634 c.c. abrogato, non e&#8217; contemplato dal codice vigente, ne&#8217; vale a determinare quella presunzione di esistenza del diritto ricollegata alla ricognizione del debito dall&#8217;articolo 1988 c.c., essendo questa norma inapplicabile ai diritti reali; ne&#8217; lo stesso puo&#8217; configurare un atto di ricognizione con gli effetti di cui all&#8217;articolo 2720 c.c. in ipotesi di preteso acquisto della servitu&#8217; per usucapione o in alternativa per destinazione del padre di famiglia, giacche&#8217; in tali casi fa difetto il titolo costituito dal documento precedente di cui si prova l&#8217;esistenza ed il contenuto mediante il riconoscimento (Cass. 24.8.1990 n. 8660 ed, in senso conforme, Cass. n. 4353/1998).</p>
<p>Il secondo motivo e&#8217; assorbito dall&#8217;accoglimento del primo.</p>
<p>Il terzo ed il quarto motivo propongono un inammissibile riesame del merito che si concreta in tardivi rilievi alla ctu con ipotesi alternative e senza specifici riferimenti allo stato dei luoghi, anche in relazione alla dichiarata novita&#8217; della richiesta di accertamento di comunione del cortile.</p>
<p>In ogni caso, mentre rientrano nella categoria degli sporti, non computabili ai fini delle distanze legali, gli elementi con funzione meramente ornamentale, costituiscono corpi di fabbrica le sporgenze aventi particolari proporzioni (Cass. 22.7.2010 n. 17242).</p>
<p>In relazione, poi, ai dedotti vizi di motivazione, comuni a tutti i motivi, alla cassazione della sentenza si puo&#8217; pervenire quando la statuizione sia incompleta, incoerente ed illogica e non quando il giudice del merito abbia valutato i fatti in modo difforme dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222).</p>
<p>In definitiva, il ricorso va accolto il primo motivo, con assorbimento del secondo e rigetto del terzo e del quarto, con cassazione e rinvio in relazione al motivo accolto.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, rigetta il terzo ed il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, per nuovo esame e per le spese, alla Corte di appello di Torino, altra sezione.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10084</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 09:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Usucapione]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia residenziale popolare]]></category>
		<category><![CDATA[ente pubblico non territoriale]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
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		<category><![CDATA[possesso]]></category>
		<category><![CDATA[usucapibilità]]></category>
		<category><![CDATA[usucapione]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono usucapibili le case di un ente pubblico non territoriale? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria &#8211; Consigliere<br />
Dott. BERTUZZI Mario &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 3194/2007 proposto da:</p>
<p>IACP PROVINCIA di (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore e del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS), come da procura speciale a margine del controricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p>avverso la sentenza n. 648/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di SALERNO, depositata il 12/09/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2013 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), che si riporta agli atti e insiste sulle conclusioni gia&#8217; assunte;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che conclude per l&#8217;accoglimento del primo motivo ed assorbimento degli altri.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>1. &#8211; Lo IACP della provincia di (OMISSIS) impugna la sentenza n. 648 del 2006 (pubblicata il 12 settembre 2006) con la quale veniva accolta la domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni intimati quanto all&#8217;immobile di proprieta&#8217; dell&#8217;ente, sito in (OMISSIS).</p>
<p>Al riguardo il primo giudice, il GOA del Tribunale di Salerno, aveva rigettato la domanda di usucapione, ritenendo l&#8217;immobile in questione non usucapibile.</p>
<p>2. &#8211; La Corte di appello di Salerno, adita dagli odierni intimati, accoglieva la domanda di usucapione, ritenendo fondato il relativo motivo di gravame quanto all&#8217;erronea declaratoria di non usucapibilita&#8217; del bene. Al riguardo, la Corte territoriale, nella contumacia dello IACP, rilevava come accertato in fatto quanto segue: a) la famiglia degli istanti era stata sistemata nell&#8217;abitazione in questione a seguito della frana del 1947; b) l&#8217;immobile era stato accatastato nel 1987 in capo allo IACP; c) non era mai stato pagato alcun canone. Rilevava la Corte territoriale che nel caso in questione &#8220;non vi e&#8217; traccia ne&#8217; di un atto di destinazione o di un contratto di locazione, ne&#8217; vi e&#8217; prova di atti di manutenzione posti in essere dall&#8217;ente nel corso dei trascorsi cinquantanni, ne&#8217; di interventi di qualsiasi genere&#8221;. Era risultato, invece, che il bene in questione era stato goduto uti dominus prima dal (OMISSIS) e poi dalla vedova e dai figli con conseguente dichiarazione di intervenuta usucapione.</p>
<p>3. &#8211; Il ricorrente IACP formula tre motivi. Resistono con controricorso gli intimati. Parte ricorrente ha depositato memoria.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1. I motivi del ricorso.</p>
<p>1.1 &#8211; Con il primo motivo di ricorso si deduce la &#8220;violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2, in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. &#8211; Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia&#8221;.</p>
<p>Il bene in questione apparteneva al patrimonio indisponibile di un Ente pubblico non territoriale ed era, quindi, non usucapibile ai sensi degli articoli 830-828 c.c.. L&#8217;immobile, infatti, fu costruito tra il 1941 al 1947 per conto del Partito nazionale fascista, cui era succeduto lo IACP. Gli alloggi erano stati costruiti per fronteggiare i bisogni abitativi delle famiglie del Comune di Aquara rimaste senza tetto a causa di una frana del 1941. L&#8217;atto di destinazione al pubblico servizio (atto a torto ritenuto mancante dalla Corte territoriale) doveva invece essere individuato nel &#8220;verbale di consegna del 25 settembre 1947&#8243;, dal quale risultavano chiaramente le ragioni di detta assegnazione (provvedere alle esigenze abitative delle famiglie rimaste senza casa all&#8217;esito della frana). Tale destinazione escludeva la possibilita&#8217; di usucapione e rendeva comunque gli odierni intimati solo meri detentori e non possessori dell&#8217;immobile. Sussisteva anche il dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo della contraddittorieta&#8217;, per aver la Corte territoriale, da un lato, riconosciuto che nel caso in questione si verteva in ipotesi di concessione-contratto e, dall&#8217;altro, ritenuto poi l&#8217;usucapibilita&#8217; del bene. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;sulla scorta delle deduzioni di fatto e di diritto sopra formulate la Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno n. 148/06 (&#8230;) e relativo alla qualificazione del bene immobile oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello IACP e&#8217; stata resa in violazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2&#8230;&#8221;.</p>
<p>1.2 &#8211; Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, il ricorrente lamenta la &#8220;violazione e falsa applicazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., articolo 1145 c.c., comma 1, articoli 1158 e 1164 c.c. nonche&#8217; articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c., in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5&#8243;. Gli odierni intimati mai avevano posseduto il bene immobile in questione uti domini, avendone ricevuto la mera detenzione. Ne&#8217; era stato da loro provato &#8211; pur essendone onerati &#8211; un idoneo atto di interversione del possesso, non essendo sufficiente la mera permanenza nell&#8217;immobile. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;&#8230; La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno&#8230; relativo alla dichiarazione di acquisto della proprieta&#8217; per usucapione, in capo agli attori di primo grado, del bene immobile oggetto del presente controversia, e&#8217; stata resa in violazione degli articoli 1140, 1141 e 1144 c.c., articolo 1145 c.c., comma 1 e articoli 1158 e 1164 c.c., nonche&#8217; dell&#8217;articolo 2697 c.c. e articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all&#8217;articolo 360, n. 3, conseguentemente cassi la sentenza impugnata&#8230;&#8221;.</p>
<p>1.3 &#8211; Con il terzo motivo, pure avanzato in via subordinata, il ricorrente deduce &#8220;violazione e/o falsa applicazione dell&#8217;articolo 11 disp. gen. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 da parte della Legge 13 maggio 1978, n. 208, nonche&#8217; dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2 e articolo 830 c.c., commi 1 e 2, articolo 1145 c.c., comma 1 e articolo 1158 c.c. in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all&#8217;articolo 360 c.p.c., n. 5&#8243;. Sostiene il ricorrente che l&#8217;immobile in questione solo dall&#8217;entrata in vigore Legge n. 208 del 1978 poteva essere considerato come usucapibile, per effetto dell&#8217;abrogazione, operata da tale legge, dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. n. 159 del 1944, che aveva previsto che i beni in questione (passati dal disciolto Partito fascista allo Stato italiano) entrassero a far parte ope legis del patrimonio indisponibile dello Stato. Conseguentemente, non essendo neanche trascorsi 20 anni dal 1978 al momento della introduzione della domanda di usucapione (del 1994), tale domanda doveva essere rigettata. Al riguardo, il ricorrente formula il seguente quesito: &#8220;&#8230; La Corte di cassazione accerti e dichiari che il capo della sentenza della Corte d&#8217;appello di Salerno n. 648/06&#8230; relativo alla qualificazione del bene oggetto della presente controversia quale non appartenente al patrimonio indisponibile dello IACP della provincia di (OMISSIS), e&#8217; stata resa in violazione dell&#8217;articolo 11 disp. gen. di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262, in relazione all&#8217;abrogazione dell&#8217;articolo 38 del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 da parte della Legge 13 maggio 1978, n. 208, e per tale via in violazione dell&#8217;articolo 826 c.c., comma 3, articolo 828 c.c., comma 2, articolo 830 c.c., commi 1 e 2, articolo 1145 c.c., comma 1 e articolo 1158 c.c. e, conseguentemente cassi la sentenza impugnata&#8230;e per l&#8217;effetto dichiari non usucapibile o comunque non usucapito per mancato decorso del termine ventennale l&#8217;appartamento de quo&#8221;.</p>
<p>2. Il ricorso e&#8217; fondato e va accolto quanto al primo assorbente motivo. Risulta dalla complessiva vicenda processuale che l&#8217;immobile in questione era di proprieta&#8217; dell&#8217;Istituto e da questo destinato ad alcune famiglie, che avevano necessita&#8217; abitative del comune di Aquara, a seguito della frana verificatesi nell&#8217;abitato nel 1947 e, tra queste, anche quella del dante causa degli odierni intimati. Si tratta, quindi, di un bene appartenente al patrimonio disponibile dell&#8217;Istituto, perche&#8217; destinato fin dall&#8217;origine al fine di pubblico servizio, nel caso in questione, appunto, per fronteggiare l&#8217;emergenza abitativa conseguente alla frana. Si tratta, quindi, di immobile non usucabile, secondo l&#8217;orientamento costante di questa Corte (Cass. 1998 n. 3667, Cass. 2002 n. 12608; Cass. 2012 n. 2962). Un&#8217;eventuale diversa destinazione attribuita al bene successivamente doveva essere oggetto di specifica prova che e&#8217; del tutto mancata.</p>
<p>3. L&#8217;accoglimento del primo motivo determina l&#8217;assorbimento degli altri, avanzati in via subordinata.</p>
<p>4. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto &#8211; in quanto dall&#8217;accoglimento del ricorso deriva logicamente il giudizio d&#8217;infondatezza della domanda di usucapione avanzata dal dante causa degli odierni controricorrenti &#8211; e&#8217; consentito in questa sede pronunciare nel merito ai sensi dell&#8217;articolo 384 c.p.c., comma 1, e rigettare la domanda.</p>
<p>5. In relazione all&#8217;esito del giudizio nei due gradi del merito, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese, ponendosi quelle del giudizio di cassazione a carico dei controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di usucapione rivolta contro il ricorrente. Compensa interamente le spese di giudizio per il primo e il secondo grado e condanna i controricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2000 (duemila) per compensi e 200 (duecento) per spese, oltre accessori di legge.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 26 aprile 2013, n. 10086</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 09:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Servitù]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[possessoria]]></category>
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		<category><![CDATA[tutelabilità]]></category>

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		<description><![CDATA[Quali sono i requisiti per cui una situazione di fatto diventi una situazione possessoria tutelabile?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; Presidente<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MIGLIUCCI Emilio &#8211; Consigliere<br />
Dott. CORRENTI Vincenzo &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6588/2009 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentati e difesi dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrente -</p>
<p>avverso la sentenza n. 225/2008 della CORTE D&#8217;APPELLO di LECCE, depositata il 26/03/2008;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti depositate chiede l&#8217;accoglimento del ricorso;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente che si riporta agli atti depositati;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>Con ricorso depositato l&#8217;8.7.1992 (OMISSIS) formulava al Pretore di Francavilla Fontana istanza di reintegra nel possesso del potere di fatto corrispondente all&#8217;esercizio del diritto di servitu&#8217; di condotta idrica, attuato mediante impianto di irrigazione a servizio del proprio fondo ed attraversante i terreni confinanti di (OMISSIS), condotti in affitto da (OMISSIS).</p>
<p>Lamentava che quest&#8217;ultimo aveva asportato le tubazioni.</p>
<p>Il (OMISSIS) contestava la pretesa adducendo che le tubazioni erano state installate da pochissimo tempo e non da venti anni e l&#8217;esistenza di altre tubazioni. Ascoltati informatori, veniva emesso interdetto possessorio, confermato nella fase di merito dal GOA ed in appello dalla Corte di appello di Lecce, con sentenza 225/08, sul presupposto che le dichiarazioni degli informatori trovavano conferma nelle stesse ammissioni di controparte, che aveva invitato con raccomandata la rimozione delle tubazioni installate &#8220;da circa una settimana&#8221; ne&#8217; era veritiera la deposizione di un dipendente del (OMISSIS) che negli ultimi due anni non aveva visto le tubazioni.</p>
<p>Ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), con tre motivi, illustrati da memoria, resiste (OMISSIS).</p>
<p>Con relazione ex articolo 380 bis c.p.c., comma 1 si era proposto il rigetto del ricorso in camera di consiglio ma il Collegio ha disposto la trattazione in pubblica udienza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>Col primo motivo si denunzia nullita&#8217; della sentenza per violazione dell&#8217;articolo 1168 c.c., articoli 703, 115, 116, 244 e ss e 251 c.p.c. e articolo 2697 c.c. in relazione all&#8217;indebito utilizzo delle sommarie informazioni.</p>
<p>Col secondo motivo si lamentano vizi di motivazione sulla credibilita&#8217; degli informatori.</p>
<p>Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla sufficienza dell&#8217;installazione da circa una settimana.</p>
<p>La prima censura non merita accoglimento.</p>
<p>La sentenza emessa a seguito del merito possessorio puo&#8217; ben basarsi sugli elementi acquisiti nella fase sommaria con l&#8217;audizione degli informatori (ex plurimis Cass. 1386/2009).</p>
<p>Quanto alle altre doglianze si osserva:</p>
<p>Occorre distinguere tra possesso utile ai fini della usucapione e situazione di fatto tutelabile in sede di azione di reintegrazione, indipendentemente dalla prova che spetti un diritto, da parte di chi e&#8217; privato violentemente od occultamente della disponibilita&#8217; del bene.</p>
<p>La relativa legittimazione attiva spetta non solo al possessore uti dominus ma anche al detentore nei confronti dello spoliator che sia titolare del diritto e tenti di difendersi opponendo che &#8220;feci sed iure feci&#8221;.</p>
<p>Nella specie, pur essendo sufficiente a chi invoca la tutela provare una situazione di fatto, protrattasi per un periodo di tempo apprezzabile, con la conseguenza che, per l&#8217;esperimento dell&#8217;azione di reintegrazione, e&#8217; tutelabile un possesso qualsiasi, anche se illegittimo ed abusivo, purche&#8217; abbia i caratteri esteriori di un diritto reale (Cass. 1 agosto 2007 n. 16974, 7 ottobre 1991 n. 10470), la prova, desunta dalle deposizioni degli informatori, deve essere univoca mentre la sentenza non da conto di una situazione ultrannuale tutelabile ma solo della verosimiglianza ed attendibilita&#8217; degli informatori &#8220;poiche&#8217; una settimana di tempo, accompagnata dall&#8217;installazione di opere stabili come una condotta idrica, e&#8217; comunque sufficiente a consolidare una situazione possessoria tutelabile&#8221;, conclusione generica ed incongrua.</p>
<p>Donde l&#8217;accoglimento del secondo e del terzo motivo e la cassazione con rinvio sul punto.</p>
<p>P.Q.M.</p>
<p>La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Lecce, altra sezione, anche per le spese.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 6 Civile, Ordinanza 24 aprile 2013, n. 10021</title>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Riparto delle Spese]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[impugnazione]]></category>
		<category><![CDATA[interesse ad impugnare]]></category>
		<category><![CDATA[legittimazione attiva]]></category>
		<category><![CDATA[nudo proprietario]]></category>
		<category><![CDATA[usufruttuario]]></category>

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		<description><![CDATA[il nudo proprietario può impugnare il bilancio? In che occasioni? Con quali requisiti?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SESTA CIVILE<br />
SOTTOSEZIONE 2</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. SETTIMJ Giovanni &#8211; Presidente<br />
Dott. PICCIALLI Luigi &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. MANNA Felice &#8211; Consigliere<br />
Dott. FALASCHI Milena &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>ORDINANZA</strong></p>
<p>sul ricorso 6238/2011 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso (OMISSIS), rappresentato e difeso dall&#8217;avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>CONDOMINIO VIA (OMISSIS), (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimati -</p>
<p>avverso la sentenza n. 1178/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 02/02/2010;<br />
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2013 dal<br />
Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI;<br />
E&#8217; presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che nulla osserva.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>FATTO E DIRITTO</strong></p>
<p>Si riporta di seguito la relazione preliminare ex articolo 380 bis c.p.c..</p>
<p>&#8220;Con la sentenza in oggetto il Tribunale di Napoli ha confermato quella n. 59940/04 del locale Giudice di Pace, elettiva dell&#8217;opposizione proposta da (OMISSIS) nudo proprietario di un immobile sito in un edificio condominiale, avverso il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato, in solido con l&#8217;usufruttuaria (OMISSIS) pagamento della somma di euro 2465,95, a titolo di oneri per lavori interessanti lo stabile. Ha ritenuto il giudice di appello che l&#8217;opposizione fosse preclusa dalla mancata impugnazione, da parte del (OMISSIS), della delibera assembleare di approvazione del consuntivo delle spese e, che, comunque, i lavori in questione (tra i quali figuravano la riparazione di mura perimetrali,sistemazione della pendenza del lastrico solare,sostituzione di una colonna pluviale) fossero di natura straordinaria, i cui oneri avrebbero fatto carico al nudo proprietario.</p>
<p>Ricorre con due motivi il (OMISSIS); non resistono il condominio e la (OMISSIS).</p>
<p>Ad avviso del relatore il ricorso si palesa meritevole di accoglimento.</p>
<p>Quanto al primo motivo, deducente malgoverno dell&#8217;articolo 100 c.p.c., e carente motivazione, fondata e&#8217; la censura evidenziante che il (OMISSIS) non avrebbe potuto,per difetto d&#8217;interesse, impugnare la delibera di approvazione del consuntivo delle spese,che aveva ripartito le spese,secondo le tabelle millesimali tra le varie unita&#8217; immobiliari e non anche per quanto attiene a quella in questionera&#8217; nudo proprietario ed usufruttuario; l&#8217;interesse e&#8217; sorto, invece, soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, con il quale le spese venivano pretese, in solido, da entrambi.</p>
<p>Quanto al secondo motivo deducente violazione e falsa applicazione degli articoli 1005 e 1044 c.c. e vizi di motivazione, deve rilevarsi che i lavori menzionati dal Tribunale, a titolo di esempio non esaurivano quelli per i quali era stato chiesto il pagamento, figurando nel relativo elenco, lungo ed analitico, varie categorie di opere (alcune delle quali di palese natura manutentiva), delle quali il giudice di merito, anche in considerazione del contrasto di posizioni insorto tra l&#8217;opponente e la (OMISSIS), che, contumace in primo grado, aveva partecipato al giudizio di appello resistendo al gravame, avrebbe dovuto tener conto alfine di stabilire quali facessero carico, ai sensi dei citati articoli, al nudo proprietario e quali all&#8217;usufruttuaria; limitandosi a prendere in considerazione solo una parte delle opere in questione, il giudice di merito ha eluso il proprio compito, incorrendo, quantomeno, nel denunciato vizio di motivazione.</p>
<p>Si propone, conclusivamente, l&#8217;accoglimento del ricorso.</p>
<p>Roma 15 ottobre 2012.</p>
<p>Il Cons. rel. Dott. L. Piccialli&#8221;.</p>
<p>Tanto premesso,rilevato che alla surriportata relazione non hanno fatto seguito osservazioni delle parti o del P.G., il collegio, condividendo integralmente le ragioni esposte nella stessa,supportate dalla giurisprudenza di questa Corte (v. n. 2236/12, quanto all&#8217;applicazione dei criteri di riparto di cui agli articoli 1004 e 1005 c.c., n. 21774/08 e n. 23291/06, quanto all&#8217;esclusione della solidarieta&#8217; tra nudo proprietario e usufruttuario in tema di pagamento delle spese di manutenzione dell&#8217;immobile in condominio ed alla ripetibilita&#8217; delle stesse in base agli anzidetti criteri), decide in conformita&#8217; alla proposta.</p>
<p>Conseguentemente la sentenza impugnata va cassata in relazione ad entrambe le censure accolte, con rinvio ad altro magistrato del Tribunale di Napoli, cui si demanda anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimita&#8217;.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,anche per le spese di questo giudiziosi Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10053</title>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilità del Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[abuso edilizio]]></category>
		<category><![CDATA[anticipo spese]]></category>
		<category><![CDATA[condomini]]></category>
		<category><![CDATA[Condominio]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[danni]]></category>
		<category><![CDATA[illecito]]></category>
		<category><![CDATA[messa in pristino]]></category>
		<category><![CDATA[parti comuni]]></category>
		<category><![CDATA[solve et repete]]></category>

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		<description><![CDATA[Se un condomino commette un intervento edilizio illecito sulle parti comuni, chi è tenuto a pagare per la messa in pristino? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. TRIOLA Roberto Michele &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. BIANCHINI Bruno &#8211; Consigliere<br />
Dott. GIUSTI Alberto &#8211; rel. Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso proposto da:</p>
<p>(OMISSIS), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliata nello studio di quest&#8217;ultima in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliati nello studio di quest&#8217;ultimo in (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- controricorrenti -</p>
<p style="text-align: center;">e contro</p>
<p>(OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- intimato -</p>
<p>avverso la sentenza della Corte d&#8217;appello di Milano, n. 4 dell&#8217;8 gennaio 2007;<br />
Udita la relazione della causa svolta nell&#8217;udienza pubblica del 5 marzo 2013 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;<br />
udito l&#8217;Avv. (OMISSIS);<br />
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>RITENUTO IN FATTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con atto di citazione del 29 aprile 1999, (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che fosse pronunciato l&#8217;annullamento o accertata e dichiarata la nullita&#8217; delle Delib. dai convenuti assunte nelle sedute del 21 maggio 1998, del 23 novembre 1998 e del 18 marzo 1999 nella loro qualita&#8217; di partecipanti al condominio dell&#8217;edificio sito in via (OMISSIS).</p>
<p>L&#8217;attrice considero&#8217; in particolare illegittime: (a) la decisione di effettuare opere di rifacimento del tetto dello stabile condominiale e di ripartire le relative spese tra i condomini (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto tali opere &#8211; a suo dire &#8211; erano da considerare illecite e finalizzate solo a realizzare l&#8217;interesse degli altri partecipanti al condominio; (b) la deliberazione di ripartire le spese dell&#8217;acqua in base al criterio di consumo &#8220;presuntivo&#8221; basato sul numero degli occupanti le singole unita&#8217; immobiliari, essendo invece il consumo ricavabile direttamente, sulla base di un criterio di effettivita&#8217;, da un contatore posto in ciascuna unita&#8217; immobiliare; (c) la decisione, infine, di ripartire tra i predetti condomini le spese di rifacimento della facciata dello stabile condominiale, essendo stata la convocazione per la partecipazione alla relativa assemblea effettuata senza rispettare il termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. proc. civ., comma 3.</p>
<p>L&#8217;impugnante, peraltro, dedusse l&#8217;invalidita&#8217; di tutte e tre le suddette Delib.anche per la mancata convocazione di (OMISSIS) e per la mancata conseguente attribuzione anche a lui delle spese di sua competenza, essendo anch&#8217;egli da considerare condomino a tutti gli effetti.</p>
<p>Nel contraddittorio con i convenuti, che si costituirono tutti &#8211; con la sola eccezione di (OMISSIS), rimasto contumace &#8211; resistendo all&#8217;avversa impugnativa, l&#8217;adito Tribunale, esperita una c.t.u. in ordine alle opere fatte eseguire sul tetto e sulla facciata dello stabile in oggetto, all&#8217;udienza del 7 ottobre 2003, a seguito di discussione orale, pronuncio&#8217; ex articolo 281-sexies cod. proc. civ. sentenza con cui rigetto&#8217; l&#8217;impugnativa attorea, dichiarando interamente compensate tra le parti le spese processuali.</p>
<p>2. &#8211; La Corte d&#8217;appello di Milano, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria l&#8217;8 gennaio 2007, ha respinto sia il gravame principale della (OMISSIS) sia il gravame incidentale del (OMISSIS), del (OMISSIS) e di (OMISSIS) e di (OMISSIS), ponendo a carico della (OMISSIS) le spese di lite.</p>
<p>2.1. &#8211; La Corte territoriale ha confermato la statuizione di tardivita&#8217; dell&#8217;impugnativa delle prime due delibere esercitata dalla (OMISSIS), rilevando che i vizi denunciati, riguardando i criteri di riparto delle spese di manutenzione straordinaria dell&#8217;immobile (con riguardo al tetto) o delle spese ordinarie di erogazione dell&#8217;acqua, non rientravano tra quelli che possono dar luogo ad un&#8217;ipotesi di nullita&#8217; assoluta e dovevano essere fatti valere nel termine decadenziale di trenta giorni.</p>
<p>Quanto alla mancata convocazione di (OMISSIS), la Corte d&#8217;appello ha rilevato che l&#8217;appellante in via principale non ne aveva dimostrato la presunta appartenenza al condominio o alla comunione e che, in ogni caso, la pretesa illegittimita&#8217; della di lui mancata convocazione costituiva un&#8217;ipotesi di annullabilita&#8217;, che non poteva eliminare l&#8217;effetto decadenziale conseguito alla mancata impugnativa delle due delibere nel termine di trenta giorni.</p>
<p>In ordine alla terza delibera, con cui fu deciso il riparto delle spese di rifacimento della facciata, impugnata per il mancato rispetto del termine di cinque giorni prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3, la Corte di Milano ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, era intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso. Esclusa l&#8217;applicabilita&#8217; tout court del termine di cinque giorni all&#8217;assemblea della comunione ordinaria, la Corte d&#8217;appello ha osservato che il termine di due giorni, nella specie effettivamente intercorso tra la data di ricezione dell&#8217;avviso di convocazione e la data di svolgimento dell&#8217;assemblea, ben poteva consentire di prendere adeguata visione del punto di vista all&#8217;ordine del giorno e valutarne la portata, eventualmente partecipando all&#8217;assemblea anche solo al fine di chiedere un aggiornamento della stessa per meglio valutare i termini economici del punto in discussione.</p>
<p>3. &#8211; Per la cassazione della sentenza della Corte d&#8217;appello la (OMISSIS) ha proposto ricorso, con atto notificato il 16 aprile 2007, sulla base di tre motivi.</p>
<p>Il (OMISSIS) e gli altri consorti intimati indicati in epigrafe hanno resistito con controricorso.</p>
<p>(OMISSIS) non ha svolto attivita&#8217; difensiva in questa sede.</p>
<p>Memorie illustrative ex articolo 378 cod. proc. civ. sono state depositate, in prossimita&#8217; dell&#8217;udienza pubblica, dalla ricorrente e dai controricorrenti.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>CONSIDERATO IN DIRITTO</strong></p>
<p>1. &#8211; Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli articoli 1135 e 2043 cod. civ.) la ricorrente deduce che i lavori di rifacimento del tetto erano stati deliberati come opere di ripristino resesi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente ed illecitamente disposto dai coniugi (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS); e che il Tribunale aveva espressamente statuito che dalla c.t.u. era possibile desumere che la causa reale di rifacimento del tetto andava individuata sostanzialmente nell&#8217;esigenza dei convenuti di rimediare a un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto) commesso esclusivamente dai convenuti. Di qui il quesito se &#8220;puo&#8217; ritenersi compresa tra le attribuzioni dell&#8217;assemblea condominiale ex articolo 1135 cod. civ. la deliberazione che stabilisca l&#8217;esecuzione di lavori di manutenzione del condominio realizzati per eliminare le conseguenze di un fatto illecito ascrivibile soltanto ad alcuni dei comproprietari&#8221;.</p>
<p>Il terzo motivo (motivazione omessa o contraddittoria o insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio) deduce che la ragione adottata dalla Corte milanese per respingere l&#8217;appello sia errata nella sua premessa e non abbia alcuna idoneita&#8217; a confutare il vizio effettivamente dedotto dall&#8217;appellante (secondo cui l&#8217;oggetto delle delibere sarebbe estraneo ai poteri dell&#8217;assemblea condominiale).</p>
<p>1.1. &#8211; I due motivi &#8211; i quali, in ragione della loro stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente &#8211; sono infondati.</p>
<p>E&#8217; esatto che sin dall&#8217;atto di citazione la (OMISSIS) ha impugnato le Delib. dell&#8217;assemblea del 21 maggio 1988 (il punto n. 4) e del 23 novembre 1988 (i punti nn. 2, 3, 4 e 5), relative al rifacimento del tetto, nella parte in cui hanno addossato una quota della spesa anche a carico di essa comproprietaria; e le ha impugnate sul rilievo che detti lavori rappresentavano in realta&#8217; un&#8217;opera di ripristino resasi necessaria in conseguenza del precedente intervento sul tetto condominiale, unilateralmente e illecitamente disposto, anche sotto il profilo urbanistico, dai comproprietari (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS) e (OMISSIS) &#8211; (OMISSIS).</p>
<p>Sennonche&#8217;, il rifacimento del tetto di un immobile di proprieta&#8217; comune non esorbita dai poteri dell&#8217;assemblea, rientrando tra le materie sulle quali questa puo&#8217; deliberare.</p>
<p>Il fatto che quei lavori di rifacimento siano stati deliberati per porre rimedio ad un precedente intervento sul tetto medesimo, realizzato ponendo in essere un illecito amministrativo (innalzamento del colmo del tetto), e che le spese siano state ripartite tra tutti secondo i millesimi di proprieta&#8217;, anziche&#8217; accollandole esclusivamente a chi, tra i comproprietari, vi aveva dato causa mediante l&#8217;approvazione dell&#8217;opera iniziale, non rende la delibera stessa nulla.</p>
<p>Infatti, il principio secondo cui, con riguardo al ripristino dei danni ascrivibili ad uno od alcuni dei partecipanti al condominio, sussiste l&#8217;obbligo del responsabile di assumere il relativo onere, non osta a che, anche in questo caso, fino a quando il singolo condomino non abbia riconosciuto la propria responsabilita&#8217; o essa non sia stata accertata in sede giudiziale, l&#8217;assemblea, nel deliberare sulla ricostruzione o sulla riparazione delle parti comuni, abbia il potere di ripartire le relative spese secondo le regole generali, in misura proporzionale al valore della proprieta&#8217; di ciascuno, tra tutti i condomini, fermo restando il diritto di costoro di agire, singolarmente o per mezzo dell&#8217;amministratore, contro il condomino ritenuto responsabile, per ottenere il rimborso di quanto anticipato (Cass., Sez. 2, 27 giugno 1978, n. 3176; Cass., Sez. 2, 22 luglio 1999, n. 7890).</p>
<p>2. &#8211; Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 2909 cod. civ. e dell&#8217;articolo 112 cod. proc. civ.) si sostiene che l&#8217;accertamento operato dal Tribunale in ordine alla sussistenza di un semplice regime di comunione anziche&#8217; di condominio non aveva, nel corso del giudizio di primo grado, formato oggetto di disputa tra le parti, sicche&#8217; avrebbe errato la Corte d&#8217;appello ad affermare che su tale punto si fosse formato il giudicato.</p>
<p>2.1. &#8211; Il motivo e&#8217; infondato.</p>
<p>Risulta dagli atti di causa (ai quali e&#8217; possibile accedere, essendo denunciato un vizio in procedendo):</p>
<p>che la (OMISSIS) ha impugnato le deliberazioni assunte nell&#8217;assemblea del 18 marzo 1999 per la mancata convocazione dell&#8217;assemblea nel termine prescritto dall&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3;</p>
<p>che i convenuti, nel loro atto di costituzione in giudizio dinanzi al Tribunale, hanno dedotto che nella specie si versava in fattispecie di assemblea dei comproprietari dell&#8217;immobile (cosi&#8217; a pagg. 2 e 5), specificando, tra l&#8217;altro, che questa &#8220;avrebbe dovuto provvedere alla costituzione del condominio&#8221; (cosi&#8217; a pag. 5);</p>
<p>che il Tribunale di Milano, con la sentenza in data 7 ottobre 2003, ha premesso che &#8220;nell&#8217;edificio non si e&#8217; mai costituito un condominio&#8221; e ne ha fatto discendere la conseguenza della insussistenza del denunciato vizio di &#8220;intempestivita&#8217; della convocazione per mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto nell&#8217;articolo 63 (recte 66) disp. att. cod. civ., non applicabile al caso della comunione&#8221;.</p>
<p>La statuizione del primo giudice e&#8217; stata appellata dalla (OMISSIS) (pag. 14 e ss. dell&#8217;atto introduttivo del gravame): sottolineando che la convocazione era pervenuta soltanto il 16 marzo 1999 e che un termine di uno o due giorni e&#8217; assolutamente inadeguato, &#8220;soprattutto per un ordine del giorno di rilievo come quello in questione, avente ad oggetto il rifacimento delle facciate&#8221;, con conseguente impossibilita&#8217; per la (OMISSIS) &#8220;di acquisire non solo altri preventivi da raffrontare a quello proposto, ma anche quei minimi pareri tecnici necessari per verificare sia la congruita&#8217; dei conti esposti, sia, ancor prima, l&#8217;effettiva necessita&#8217; di provvedere al divisato rifacimento&#8221;; richiamando il principio secondo cui &#8220;anche nell&#8217;ipotesi di cosiddetto piccolo condominio, composto di due soli partecipanti, per la convocazione dell&#8217;assemblea dei condomini, come della comunione in generale, non sono prescritte particolari formalita&#8217;, ma e&#8217; pur sempre necessario che tutti i partecipi siano stati posti in grado di conoscere l&#8217;argomento della Delib. per cui la preventiva convocazione costituisce requisito essenziale per la sua validita&#8217;&#8221;;</p>
<p>censurando che il Tribunale si sia limitato &#8220;ad affermare l&#8217;inapplicabilita&#8217; al caso del disposto di cui all&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 senza dare alcun conto della presunta congruita&#8217; del termine concretamente concesso&#8221;.</p>
<p>Soltanto con la comparsa conclusionale l&#8217;appellante ha contestato che si trattasse di semplice comunione e non piuttosto di condominio.</p>
<p>Ad avviso del Collegio, correttamente la Corte d&#8217;appello ha ritenuto che sull&#8217;accertamento, non tempestivamente impugnato, compiuto dal primo giudice in ordine alla qualificazione del contesto proprietario come di semplice comunione e non di condominio, e&#8217; intervenuto il giudicato, con la conseguente immutabilita&#8217; dell&#8217;accertamento stesso.</p>
<p>Il giudicato, infatti, puo&#8217; formarsi anche sulla qualificazione giuridica di un rapporto se, come nella specie, la qualificazione stessa abbia formato oggetto di specifica contestazione tra le parti (in primo grado avendo l&#8217;attrice invocato l&#8217;applicazione dell&#8217;articolo 66 disp. att. cod. civ., comma 3 a sostegno della proposta impugnativa, laddove i convenuti si sono difesi discorrendo di assemblea della comunione ed escludendo che il condominio si fosse gia&#8217; costituito) e sul punto deciso, costituente antecedente necessario ed indispensabile della pronuncia sulla domanda (di annullamento della Delib. assembleare per la mancata comunicazione al partecipante dell&#8217;avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l&#8217;adunanza), la parte interessata non abbia proposto impugnazione (Cass., Sez. 1, 9 febbraio 1995, n. 1473; Cass., Sez. 2, 27 agosto 2002, n. 12562).</p>
<p>3. &#8211; Il ricorso e&#8217; rigettato.</p>
<p>Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi euro 2.700, di cui euro 2.500 per compensi, oltre ad accessori di legge.</p>
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		<title>Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza 24 aprile 2013, n. 10056</title>
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		<pubDate>Mon, 26 May 2014 13:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Carlo Troiani]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Compravendita]]></category>
		<category><![CDATA[caparra confirmatoria]]></category>
		<category><![CDATA[consegna]]></category>
		<category><![CDATA[corte di cassazione]]></category>
		<category><![CDATA[diritti reali]]></category>
		<category><![CDATA[recesso]]></category>
		<category><![CDATA[ritardo]]></category>

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		<description><![CDATA[La controparte può recedere dal contratto se il compratore ritarda nel versare la caparra confirmatoria? Perché?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">REPUBBLICA ITALIANA<br />
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE<br />
SEZIONE SECONDA CIVILE</p>
<p>Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:<br />
Dott. ODDO Massimo &#8211; Presidente<br />
Dott. BURSESE Gaetano Antonio &#8211; rel. Consigliere<br />
Dott. NUZZO Laurenza &#8211; Consigliere<br />
Dott. MAZZACANE Vincenzo &#8211; Consigliere<br />
Dott. PARZIALE Ippolisto &#8211; Consigliere</p>
<p>ha pronunciato la seguente:</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SENTENZA</strong></p>
<p>sul ricorso 11128-2007 proposto da:</p>
<p>(OMISSIS) SRL IN PERSONA DELLA SUA AMMINISTRATRICE UNICA E LEGALE RAPP.TE P.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell&#8217;avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all&#8217;avvocato (OMISSIS);</p>
<p style="text-align: right;">- ricorrente -</p>
<p style="text-align: center;">contro</p>
<p>(OMISSIS) SRL IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE P. T.;</p>
<p style="text-align: right;">- intimata -</p>
<p>avverso la sentenza n. 2961/2006 della CORTE D&#8217;APPELLO di MILANO, depositata il 12/12/2006;<br />
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2013 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;<br />
udito l&#8217;Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che si riporta agli atti depositati e ne chiede l&#8217;accoglimento;<br />
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto del ricorso.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>SVOLGIMENTO DEL PROCESSO</strong></p>
<p>La (OMISSIS) srl, con atto ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1165/2000 con cui il Tribunale di Monza &#8211; sez. distaccata di Desio, le aveva ingiunto il pagamento, in favore della ricorrente srl (OMISSIS), della somma di lire 161.778.725 oltre accessori, a titolo di caparra confirmatoria prevista nel contratto d&#8217;appalto stipulato tra le parti, avente ad oggetto la realizzazione e fornitura di facciate continue, serramenti in alluminio e facciate Forster, contratto che era stato risolto proprio per la mancata corresponsione della caparra in questione. Deduceva la societa&#8217; opponente in specie l&#8217;inefficacia e/o nullita&#8217; del patto relativo alla caparra stante il mancato versamento della somma e la natura reale del patto stesso nonche&#8217; l&#8217;intervenuta risoluzione del contratto per muto consenso e non per inadempimento, per cui non sussistevano i presupposti per la risoluzione o il recesso del contratto. Chiedeva quindi la revoca del decreto opposto, previo accertamento dell&#8217;inesistenza e/o inefficacia del patto relativo alla caparra confirmatoria e la declaratoria dell&#8217;avvenuta risoluzione del contratto per concorde volonta&#8217; della parti. In riconvenzionale chiedeva la condanna della srl (OMISSIS) al pagamento della somma di lire 22.620.000 a saldo della fattura n. (OMISSIS). Instaurato il contraddittorio, la societa&#8217; opposta chiedeva il rigetto dell&#8217;opposizione, sostenendo che il mancato versamento della caparra aveva legittimato il suo recesso dal contratto in questione. Previa sospensione della provvisoria esecutorieta&#8217; del provvedimento monitorio opposto, l&#8217;adito tribunale, con sentenza n. 39/04 accoglieva l&#8217;opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e in accoglimento della riconvenzionale condannava la srl (OMISSIS) al pagamento in favore dell&#8217;opponente della somma di euro 11.682,00, oltre interessi legali. Il primo giudice, qualificato come appalto il contratto concluso tra le parti e rilevata la natura reale del patto di caparra, osservava che l&#8217;inadempimento dell&#8217;obbligo di versare la caparra non era cosi&#8217; grave da giustificare il venir meno dell&#8217;interesse al mantenimento del contratto e il rapporto fiduciario con la (OMISSIS).</p>
<p>Avverso tale pronunzia proponeva appello la srl (OMISSIS) che insisteva in specie sull&#8217;erronea qualificazione della natura reale della caparra confirmatoria e della mancanza d&#8217;inadempimento ai fini del legittimo recesso dell&#8217;appellante, lamentando altresi&#8217; l&#8217;omessa pronuncia sulla domanda di risoluzione contrattuale. Resisteva la (OMISSIS) che proponeva appello incidentale in punto compensazione delle spese processuali; l&#8217;adita Corte d&#8217;Appello di Milano, con sentenza n. 2961/06 depos. in data 12.12.2006 rigettava sia l&#8217;appello principale che quello incidentale, condannando l&#8217; (OMISSIS) al pagamento delle spese del grado. Secondo la corte, non vi era alcun vizio di omesso esame della domanda di risoluzione, in quanto il tribunale si era implicitamente pronunciato sulla stessa respingendola, ritenendo che l&#8217;inadempimento della (OMISSIS) non era ancora definitivo, trattandosi di un mero ritardo nel versamento dell&#8217;acconto e del correlato patto accessorio di caparra. Rilevava tra l&#8217;altro che, in mancanza di specifici motivi d&#8217;appello circa la cause della risoluzione del contratto per inadempimento, si era formato il giudicato su tale specifico punto. Precisava la Corte che &#8220;il mancato versamento della caparra non (poteva) configurare inadempimento&#8230;., ne&#8217; una legittima causa di recesso del contratto, ma giustificare un&#8217;azione obbligatoria per il versamento di tale importo&#8221;.</p>
<p>Per la cassazione di tale pronunzia, ricorre (OMISSIS) sulla base di 4 mezzi; la societa&#8217; intimata non ha svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>MOTIVI DELLA DECISIONE</strong></p>
<p>1 &#8211; Con il primo motivo, la societa&#8217; ricorrente eccepisce il vizio di motivazione &#8220;per non avere la corte d&#8217;appello enunciate le ragioni che l&#8217;hanno portata a ritenere valide le argomentazioni del giudice di primo grado in ordine alla questione della natura degli effetti della caparra confirmatoria&#8221;. Eccepisce altresi&#8217; la violazione e falsa applicazione degli articoli 1385, 1322 e 1655 c.c.&#8221; nella parte in cui si e&#8217; ritenuto non applicabile l&#8217;istituto della caparra confirmatoria in mancanza della materiale consegna della corrispondente somma di danaro.</p>
<p>Ritiene pertanto l&#8217;esponente che l&#8217;accordo circa il versamento della caparra ha efficacia vincolante per le parti anche se la relativa somma non sia stata versata al momento della stipula del contratto.</p>
<p>Il mezzo si conclude con i seguenti quesiti di diritto:</p>
<p>a) &#8220;se contrattualmente pattuito il versamento di una somma a titolo di caparra confirmatoria, si producano gli effetti di cui all&#8217;articolo 1385 c.c., comma 2 anche in mancanza di materiale versamento della relativa somma&#8221;;</p>
<p>b) &#8220;se in relazione al disposto di cui all&#8217;articolo 1655 c.c., u.c. e nel rispetto dell&#8217;autonomia contrattuale previsto dall&#8217;articolo 1322 c.c., possa ritenersi valida ed efficace la pattuizione che pone a carico della parte committente l&#8217;onere del versamento di una somma di danaro a titolo di caparra confirmatoria, prima della realizzazione dell&#8217;opera da parte dell&#8217;appaltatore&#8221;.</p>
<p>La doglianza e&#8217; infondata.</p>
<p>Occorre premettere che, la caparra confirmatoria, costituisce un contratto che si perfeziona con la consegna che una parte fa all&#8217;altra di una somma di danaro o di una determinata quantita&#8217; di cose fungibili per il caso d&#8217;inadempimento delle obbligazioni nascenti da un diverso negozio ad essa collegato (c.d. contratto principale). La caparra (sia confirmatoria che penitenziale) e&#8217; dunque, come e&#8217; noto, una clausola che ha lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale; il relativo patto contrattuale ha natura reale, e, come tale, e&#8217; improduttivo di effetti giuridici ove non si perfezioni con la consegna della relativa somma (Cass. n. 2870 del 07/06/1978). Cio&#8217; tuttavia non esclude che le parti, nell&#8217;ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall&#8217;articolo 1385 c.c., comma 1, purche&#8217; anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. n. 5424 del 14.4.2002; Cass. 3071 del 13.02.2006; Cass. n. 17127 del 9.8.2011). Tale possibilita&#8217; non comporta tuttavia anche quella di escludere la natura reale del contratto e ad attribuire all&#8217;obbligazione della sua prestazione gli effetti che l&#8217;articolo 1385 c.c., comma 2 ricollega alla sua consegna, che nel caso di specie non e&#8217; avvenuta. Con tale conclusione resta assorbito l&#8217;esame delle ulteriori censure contenute nel motivo.</p>
<p>2 &#8211; Con il 2 motivo la societa&#8217; denuncia la violazione degli articoli 1655, 1453 e 1455 c.c. &#8220;nella parte in cui la corte ha ritenuto l&#8217;insussistenza dell&#8217;inadempimento e della sua gravita&#8217;&#8221;. Assume che dagli elementi acquisiti risultava che la (OMISSIS) non aveva ne&#8217; intenzione e ne&#8217; possibilita&#8217; di adempiere al contratto di appalto e che erano pretestuosi i motivi da lei addotti per ritardare il pagamento della caparra, la quale peraltro era economicamente rilevante per la ricorrente, che doveva a sua volta, affrontare altri impegni economici con altre aziende per adempiere agli obblighi scaturenti dal contratto d&#8217;appalto stipulato con la controparte.</p>
<p>La doglianza non e&#8217; fondata, non ravvisandosi i denunciati vizi.</p>
<p>Al riguardo la corte distrettuale ha puntualmente osservato che il recesso era stato fondato sul mancato versamento della caparra e non sul mancato pagamento del prezzo; che inoltre si era formato il giudicato sul rigetto implicito della domanda di risoluzione perche&#8217; &#8220;era riscontrabile un mero ritardo nell&#8217;adempimento dell&#8217;obbligo di versamento dell&#8217;acconto e del correlato patto accessorio di caparra&#8221; e che &#8220;siffatto ritardo non era cosi&#8217; grave da giustificare il venir meno dell&#8217;interesse al mantenimento del contratto&#8221; avente ad oggetto una fornitura d&#8217;ingente valore (quasi lire un miliardo).</p>
<p>3 &#8211; Con il 3 motivo si deduce la violazione dell&#8217;articolo 342 c.p.c., nonche&#8217; il vizio di motivazione &#8220;per non avere la corte specificato le ragioni per cui ha ritenuto l&#8217;esame della domanda di risoluzione precluso dalla formazione del giudicato e cio&#8217; nonostante detta domanda sia stata espressamente proposta in grado d&#8217;appello e siano state enunciate le ragioni poste a suo fondamento e non accolte in primo grado.</p>
<p>La doglianza non ha pregio ed e&#8217; inammissibile perche&#8217; non attiene alla ratio decidendi. La sentenza infatti non ha negato la riproposizione della domanda di risoluzione in grado d&#8217;appello, ma ha affermato che, essendosi implicitamente pronunciata su di essa il giudice di primo grado, non era sufficiente riproporre la domanda, ma doveva essere impugnato il rigetto della stessa. Il rigetto di tale motivo comporta anche l&#8217;assorbimento del 4 motivo (la violazione e falsa applicazione dell&#8217;articolo 1385 c.c. nella parte in cui si ritenuta non ammissibile la domanda di risoluzione del contratto).</p>
<p>Il ricorso dev&#8217;essere dunque rigettato. Nulla per le spese non avendo l&#8217;intimata svolto difese.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>P.Q.M.</strong></p>
<p>la Corte rigetta il ricorso.</p>
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